Cassazione Penale, Ordinanza n. 04733/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di 168 grammi di hashish a fine di spaccio. Nel ricorso ha dedotto, in sostanza, la mancanza di autonoma valutazione della prova e il travisamento del compendio probatorio, sostenendo una ricostruzione alternativa dei fatti: in particolare, che la sostanza stupefacente fosse riferibile al solo altro coimputato e che la condotta dovesse essere qualificata come destinazione a uso personale oppure, in subordine, come fatto di lieve entità o comunque non punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto che le censure fossero formulate in modo apodittico, con clausole di stile e richiami giurisprudenziali non correlati alla motivazione della sentenza impugnata, e che mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito fondata su una versione fattuale alternativa, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non erano consentiti in sede di legittimità perché generici e meramente assertivi, privi di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza di appello, la quale aveva già descritto puntualmente fatti e prove in una situazione di doppia conforme. Ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano escluso sia l'attribuzione della droga al solo coimputato, sia la destinazione a uso personale, sia la qualificazione di lieve entità o la non punibilità ex art. 131-bis c.p., valorizzando il quantitativo di droga, la parziale suddivisione in dosi, il bilancino, il coltello, il contesto di spaccio e la detenzione in luogo diverso dall'abitazione. Conseguentemente, all'inammissibilità sono seguite le statuizioni accessorie di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma base contestata per la detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio; la Corte ne richiama l'applicazione in relazione alla condanna già pronunciata in appello.
art. 131-bis c.p.
La Corte riferisce che i giudici di merito hanno escluso la non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ragione degli elementi sintomatici della detenzione a fini di spaccio.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del travisamento della prova o della mancata autonoma valutazione, si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del merito e nella proposta di una ricostruzione fattuale alternativa.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; motivi generici, apodittici o affidati a formule di stile non soddisfano l'onere di specificità del ricorso.
- La destinazione a fini di spaccio può essere desunta non solo dal quantitativo di sostanza, ma anche da elementi sintomatici quali la parziale suddivisione in dosi, il rinvenimento di strumenti tipicamente utilizzati per il confezionamento o la pesatura, il contesto del possesso e il luogo di detenzione.
- Quando il quadro probatorio evidenzia plurimi indici di commercializzazione della sostanza, è legittima l'esclusione sia dell'uso personale sia della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Come è indicizzato
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