Cassazione Civile, Ordinanza n. 05970/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente che aveva prestato attività in favore di tre società, tra loro collegate sotto il profilo economico-funzionale, con sede e uffici nel medesimo luogo, medesimi consulenti professionali e pressoché identico assetto societario. La Corte d'appello aveva accertato l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, dall'11 aprile 2011 al 19 settembre 2013, tra la lavoratrice e le tre società, qualificandole come unico centro di imputazione del rapporto; aveva inoltre condannato due delle società, in solido, al pagamento delle differenze retributive, dell'indennità risarcitoria per l'inefficacia del licenziamento e dell'indennità sostitutiva della reintegra. La società ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per carenza di motivazione, perché non erano specificati il contenuto degli ordini e delle direttive e soprattutto non era individuato il soggetto che li aveva impartiti, assumendo che l'individuazione di un unico soggetto direttivo fosse essenziale per la codatorialità; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sempre con riferimento alla mancata individuazione del soggetto che avrebbe impartito ordini e direttive; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 1292 e 1294 c.c., per non avere la Corte territoriale individuato chi impartisse ordini e direttive nell'interesse indifferentemente della società ricorrente e delle altre società del gruppo. La Suprema Corte ha ritenuto che i motivi, esaminati congiuntamente, fossero infondati, poiché la recente giurisprudenza valorizza la contemporanea e indistinta utilizzazione della prestazione lavorativa da parte di più società del gruppo come sufficiente a configurare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro e la conseguente solidarietà tra tutti i fruitori della prestazione, senza che sia necessario individuare un unico soggetto direttivo.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che, accertato il collegamento economico-funzionale tra le società e l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa della dipendente da parte di tutte, aveva fatto derivare la responsabilità solidale di tutti i fruitori delle prestazioni ai sensi dell'art. 1294 c.c. La Corte ha escluso sia la violazione di legge denunciata sia i vizi motivazionali, osservando che la sentenza d'appello non presentava anomalie tali da integrare nullità e che la doglianza sull'omessa individuazione dell'autore degli ordini riguardava, in realtà, un elemento giuridico della fattispecie e non un fatto storico decisivo. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa degli intimati. È stato inoltre dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La dedotta nullità per carenza di motivazione è stata esclusa perché la sentenza impugnata non presentava anomalie motivazionali rilevanti ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile/infondato nella sostanza perché la censura non riguardava un fatto storico decisivo, ma un profilo giuridico della fattispecie.
art. 2094 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione della codatorialità e la necessità di individuare il soggetto che impartiva le direttive.
art. 1292 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in combinato con l'art. 1294 c.c.; la Corte non ha fondato la decisione su tale norma ma sulla disciplina della solidarietà tra più debitori.
art. 1294 c.c.
È la norma su cui la Corte fonda la responsabilità solidale di tutti i soggetti che hanno fruito contemporaneamente e indistintamente della prestazione lavorativa, in presenza di un'obbligazione con pluralità di debitori salvo diversa previsione di legge o titolo.
art. 132 n. 4 c.p.c.
Richiamato per escludere il vizio di motivazione: la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente e non apparente.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Indicato come rito camerale di trattazione e deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro in ambito di gruppo, la codatorialità può essere ravvisata quando la prestazione del lavoratore sia utilizzata in modo contemporaneo e indistinto da più società per un interesse comune o di gruppo, con conseguente imputazione solidale delle obbligazioni di lavoro a tutti i fruitori della prestazione.
- Per configurare la codatorialità non è indispensabile individuare un unico soggetto direttivo in senso formale; ciò che rileva è l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva e la condivisione sostanziale della prestazione tra più imprese.
- La responsabilità solidale tra più soggetti che utilizzano la medesima prestazione lavorativa discende dall'art. 1294 c.c., salvo che dalla legge o dal titolo risulti diversamente.
- La denuncia di vizio di motivazione non può essere utilizzata per sollecitare una diversa ricostruzione giuridica della fattispecie: il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di un elemento costitutivo o qualificatorio della fattispecie giuridica.
- Una motivazione che dia conto del collegamento economico-funzionale tra imprese e dell'utilizzazione condivisa della prestazione lavorativa è idonea a sorreggere la declaratoria di unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
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