Ordinanza n. 3273/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di diniego di visto per lavoro subordinato per assistenza familiare n. Prot. -OMISSIS-, emesso in data 25.03.2025 dal Consolato Generale d'Italia in Casablanca/Marocco, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare, emesso dal Consolato Generale d'Italia in Casablanca
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 286/1998, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari. Il diniego era fondato, secondo quanto riferito dalla sede diplomatica, sull'esistenza di un rischio migratorio desunto dal rapporto di parentela tra il richiedente e il datore di lavoro e dalla mancata dimostrazione di una pregressa esperienza lavorativa nello specifico settore dell'assistenza a persona disabile. Il testo non esplicita ulteriori motivi di censura dedotti dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris all'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare. Ha rilevato che, in materia di diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato, la discrezionalità amministrativa è particolarmente ampia e il sindacato giurisdizionale è limitato ai profili esterni, quali palesi e macroscopiche abnormità logiche. Nel caso concreto, il rischio migratorio era stato ricavato da elementi obiettivi — il rapporto di parentela con il datore di lavoro e l'assenza di comprovata esperienza lavorativa specifica nell'assistenza a persona disabile — ritenuti indicativi, sul piano inferenziale, di una ragionevole possibilità di abuso del titolo. Il TAR ha compensato le spese della fase cautelare e ha disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
La controversia riguarda il diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.
art. 55 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare; la domanda è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
articoli 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In materia di diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 286/1998, la discrezionalità dell'amministrazione è particolarmente ampia e il sindacato giurisdizionale può svolgersi soltanto ab externo, in presenza di palesi e macroscopiche abnormità logiche.
- Il rapporto di parentela tra il richiedente il visto e il datore di lavoro, unitamente alla mancata dimostrazione di una pregressa esperienza lavorativa nello specifico settore dell'assistenza a persona disabile, può costituire un insieme di elementi obiettivi idonei a fondare, sul piano inferenziale, una ragionevole valutazione di rischio migratorio e di possibile abuso del titolo.
- Nella fase cautelare, la domanda di sospensione del diniego di visto deve essere respinta quando la motivazione amministrativa, pur fondata su una valutazione discrezionale, non evidenzi macroscopiche abnormità logiche e gli elementi posti a base del rischio migratorio risultino obiettivamente apprezzabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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