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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1193

Regolamento delegato (UE) 2023/1193 della Commissione del 14 marzo 2023 che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti del piano di risoluzione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato specifica in modo dettagliato quali elementi devono essere inclusi nei piani di risoluzione delle CCP predisposti dalle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/23. Definisce contenuti minimi su sintesi del piano, modifiche sostanziali, funzioni essenziali, tempi di attuazione, valutazione della risolvibilità, impedimenti alla risolvibilità, fonti di finanziamento, scenari e strategie di risoluzione, interdipendenze, comunicazione e portabilità. L’obiettivo è rendere i piani sufficientemente operativi, testabili e adattati alle specificità della CCP e del quadro nazionale di insolvenza, pur mantenendo un margine di flessibilità per l’autorità di risoluzione.

Norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti del piano di risoluzione delle controparti centrali (CCP) ai sensi del regolamento (UE) 2021/23.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità di risoluzione che elaborano i piani di risoluzione per le CCP nell’ambito del quadro UE di risanamento e risoluzione delle controparti centrali istituito dal regolamento (UE) 2021/23. Rileva per le CCP soggette a tale quadro, con riferimento ai contenuti minimi del piano di risoluzione, alle valutazioni sulla risolvibilità, alle strategie e agli scenari di risoluzione, alle interdipendenze, ai fabbisogni informativi e alle modalità di portabilità. È regolamento delegato direttamente applicabile negli Stati membri e rilevante ai fini del SEE; non disciplina in via generale altri intermediari se non nei limiti in cui siano coinvolti come interdipendenze, prestatori di servizi o controparti della CCP.

Norme tecniche di regolamentazione sul contenuto del piano di risoluzione delle CCP

Il regolamento delegato (UE) 2023/1193 integra il regolamento (UE) 2021/23 specificando, in modo puntuale, quali informazioni e valutazioni debbano essere contenute nei piani di risoluzione delle controparti centrali. La logica dell’atto è quella di rendere i piani operativi, mirati e realmente utilizzabili in caso di dissesto, preservando al contempo un margine di flessibilità in funzione della disciplina nazionale dell’insolvenza e delle caratteristiche della singola CCP.

Finalità e criterio di fondo

Dai considerando emerge che il piano di risoluzione deve riflettere tutti gli elementi indicati dall’articolo 12, paragrafo 7, del regolamento base, ma in modo proporzionato rispetto alla natura e complessità della CCP. Il regolamento insiste su tre esigenze trasversali: precisione tecnica del piano, testabilità delle procedure e capacità di adattamento al contesto nazionale e alle specificità operative della CCP.

Sintesi del piano e quantificazione degli elementi

L’autorità di risoluzione deve predisporre una sintesi breve ma sostanziale degli elementi fondamentali del piano, mettendo in evidenza strategie, scenari principali, azioni attese dalla CCP e informazioni che la CCP deve poter fornire. In parallelo, deve valutare quali aspetti del piano siano quantificabili e spiegare, per ciascuno, il grado e il metodo della quantificazione; se una valutazione quantitativa non è appropriata o non è possibile, ciò va espressamente indicato.

Contenuti sostanziali del piano di risoluzione

Il regolamento dettaglia, per ciascuna voce dell’articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/23, il contenuto minimo del piano. Tra gli elementi centrali vi sono:

  • le modifiche sostanziali della CCP rispetto a mercati, attività, servizi, capitale, requisiti prudenziali e non prudenziali, governance e scenari;
  • l’individuazione delle funzioni essenziali e delle modalità di separazione giuridica, economica e operativa da quelle non essenziali;
  • la stima dei tempi di attuazione e dei passaggi necessari per eseguire il piano, inclusa la ricostituzione delle risorse finanziarie;
  • la valutazione della risolvibilità, degli impedimenti e delle misure correttive da adottare;
  • la determinazione del valore e della commerciabilità delle funzioni e delle attività;
  • i fabbisogni informativi, le modalità di finanziamento, la comunicazione e la notificazione al collegio di risoluzione.

Funzioni essenziali, continuità operativa e operazioni critiche

Una parte importante del regolamento riguarda la descrizione delle funzioni essenziali, delle operazioni e dei sistemi essenziali e delle misure per assicurarne la continuità in risoluzione. Il piano deve individuare dipendenze, interdipendenze, prestatori di servizi, risorse umane e infrastrutture tecnologiche necessarie, nonché valutare gli effetti della separazione delle funzioni essenziali sulle posizioni nette, sulle garanzie e sui partecipanti diretti, sui clienti e sui clienti indiretti. Deve inoltre indicare le opzioni per mantenere la resilienza finanziaria, la continuità contrattuale e gli accordi interni, anche attraverso soluzioni provvisorie come acquirente o ente-ponte.

Strategie, scenari e strumenti di risoluzione

Il regolamento richiede almeno nove scenari di risoluzione, costruiti sulla matrice dell’allegato, oppure tutti i tipi di scenari pertinenti alla CCP. Gli scenari coprono sia eventi di inadempimento sia eventi diversi dall’inadempimento, oltre alle combinazioni tra i due. Il piano deve poi descrivere la strategia o le strategie selezionate, spiegare come sono state testate, quali strumenti di risoluzione potrebbero essere usati e in che modo la strategia tiene conto dell’impatto sui partecipanti e sulle interdipendenze di mercato.

Interdipendenze, gruppi e outsourcing

Grande attenzione è dedicata alle interdipendenze critiche esterne e infragruppo. Il piano deve identificare soggetti critici, fornitori di servizi essenziali, infrastrutture di mercato collegate e accordi di esternalizzazione, valutando i rischi di continuità e i vincoli giuridici, inclusi i meccanismi di compensazione e netting. Nel caso di CCP appartenenti a gruppi, il piano deve inoltre descrivere le dipendenze infragruppo, il possibile sostegno finanziario e le misure di mitigazione necessarie per mantenere operative le funzioni essenziali.

Informazioni, valutazione e comunicazione

Il regolamento disciplina in modo molto dettagliato anche il flusso informativo: devono essere previsti accordi per l’accesso e l’aggiornamento delle informazioni, la raccolta e la strutturazione dei dati di mercato e contabili, e la loro messa a disposizione del valutatore indipendente. Sul piano della comunicazione, l’autorità deve predisporre un piano che indichi chi informa, quando informa e cosa può essere comunicato, distinguendo le notifiche obbligatorie dalle comunicazioni volontarie e tenendo conto delle possibili reazioni avverse del mercato.

Portabilità delle posizioni e allegato sugli scenari

Infine, il regolamento richiede misure per facilitare la portabilità delle posizioni e delle attività collegate verso un’altra CCP o una CCP-ponte, compresa la conservazione dei dati necessari per identificare le posizioni dei clienti. L’allegato, che ha rilievo operativo centrale, elenca in modo analitico i tipi di scenari da considerare: fallimento del risanamento, insuccesso dell’allocazione delle perdite, inadempimenti multipli, rischio di intervento anticipato delle autorità, rischi di investimento, dissesto di prestatori di servizi, eventi operativi, perdite non da inadempimento, mancato supporto di partecipanti o azionisti e scenari con perdite contemporaneamente da inadempimento e non da inadempimento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Valutazione quantitativa

L’autorità di risoluzione deve valutare in che misura i diversi aspetti del piano di risoluzione siano quantificabili e spiegare modalità e portata della valutazione quantitativa. Se per un aspetto specifico la valutazione quantitativa non è appropriata o non è possibile, ciò deve essere indicato nel piano.

Sintesi degli elementi fondamentali del piano

La sintesi del piano deve includere almeno gli elementi fondamentali delle strategie di risoluzione e dei principali scenari, distinguendo tra eventi di inadempimento, eventi diversi dall’inadempimento e combinazioni di entrambi, nonché una breve sintesi degli aspetti rilevanti per la CCP, comprese le azioni che la CCP deve poter compiere, i dati che deve poter fornire e gli aspetti che incidono sulla pianificazione del risanamento e della crisi.

Modifiche sostanziali

Il piano deve riepilogare le modifiche sostanziali intervenute rispetto a mercati, attività principali e servizi di compensazione; interoperabilità e interdipendenze; capitale e struttura del capitale; requisiti prudenziali e non prudenziali; assetto proprietario e incentivi dei dirigenti; scenari e strategie di risoluzione.

Funzioni essenziali

Il piano deve identificare le funzioni considerate essenziali, spiegare eventuali differenze rispetto al piano di risanamento, descrivere dipendenze e dispositivi necessari per la continuità, illustrare la separazione economica, operativa e giuridica tra funzioni essenziali e non essenziali, gli effetti sui portatori di interessi, la valutazione del prezzo di cessione e una mappatura delle funzioni essenziali con i soggetti giuridici e le attività principali.

Tempi di attuazione

Devono essere indicati gli atti che l’autorità prevede di compiere, i provvedimenti e i tempi per attuare ciascun aspetto sostanziale del piano, il calendario indicativo di valutazione delle strategie e le modalità di ricostituzione delle risorse finanziarie della CCP. I tempi devono essere adeguati, testati periodicamente almeno al momento dell’elaborazione e dopo modifiche sostanziali, ed efficaci anche rispetto ai processi e ai modelli applicati.

Valutazione della risolvibilità

Il piano deve contenere le conclusioni sulla risolvibilità della CCP, la descrizione di come sia stata valutata la capacità di risoluzione senza fare affidamento sulle misure di finanziamento di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/23, le ragioni che consentono l’applicazione degli strumenti di risoluzione, il confronto con le informazioni fornite dalla CCP, i tempi e le modalità dell’ultima valutazione, la disponibilità e i vincoli relativi ad attività e diritti, nonché i fattori elencati nella sezione C dell’allegato del regolamento base.

Impedimenti alla risolvibilità

Se esiste un impedimento sostanziale, il piano deve indicare i provvedimenti necessari per modificare struttura, operazioni, quadri di gestione dei rischi e risorse finanziarie della CCP o per migliorarne la risolvibilità, con relativo calendario. Deve inoltre descrivere gli impedimenti già rimossi nei due anni precedenti il riesame.

Determinazione del valore e della commerciabilità

Il piano deve descrivere il metodo per determinare valore e commerciabilità di funzioni essenziali e attività, tenendo conto di volatilità di mercato, inaccessibilità o incertezza delle quotazioni, vincoli temporali e questioni giuridiche. Se il metodo differisce in modo sostanziale da quello del piano di risanamento, vanno spiegate le ragioni e gli effetti.

Obblighi informativi

Devono essere descritti gli accordi tra autorità di risoluzione e CCP per accesso e condivisione delle informazioni, i sistemi informatici e i controlli per produrre e aggiornare tempestivamente i dati, l’elenco delle informazioni ex articolo 13 del regolamento (UE) 2021/23 e le modalità per mantenerle sempre disponibili.

Finanziamento delle azioni di risoluzione

Il piano deve illustrare le risorse finanziarie necessarie, distinguendo solvibilità e liquidità, le possibili fonti di finanziamento, le condizioni e la tempistica di disponibilità, gli eventuali requisiti di garanzia, la possibile richiesta di accesso alla banca centrale senza presupporre condizioni non standard, e le attività che potrebbero fungere da garanzia e i relativi vincoli.

Strategie e scenari di risoluzione

Devono essere previsti almeno nove scenari basati sulla matrice dell’allegato, oppure tutti i tipi di scenari pertinenti. Il piano deve indicare gli scenari selezionati, strumenti di valutazione quantitativa o, in mancanza di dati, una valutazione qualitativa, e descrivere in dettaglio la strategia prescelta, le differenze tra eventuali strategie multiple, i test di resilienza, le condizioni per l’avvio degli interventi, l’impatto su partecipanti e interdipendenze e la continuità dei dispositivi giuridici e tecnici, anche tramite accordi con altre infrastrutture o prestatori di servizi.

Interdipendenze critiche

Il piano deve elencare tutte le interdipendenze critiche, i soggetti coinvolti, le valutazioni sulla loro criticità, gli accordi di esternalizzazione essenziali, l’attenuazione dei rischi e l’impatto sugli interoperabili e sulle altre infrastrutture di mercato collegate, comprese le possibili propagazioni di contagio.

Interdipendenze critiche infragruppo

Devono essere descritte la struttura del gruppo, le dipendenze infragruppo critiche, le differenze rispetto al piano di risanamento, l’impatto su altre entità del gruppo, la capacità di fornire sostegno finanziario, i vincoli giuridici e le misure di mitigazione necessarie per mantenere la continuità operativa.

Garanzia di determinate funzioni della CCP

Il piano deve indicare operazioni e sistemi essenziali, modalità di valutazione e mantenimento, opzioni per assicurare continuità di accesso a infrastrutture e processi, resilienza finanziaria, clausole contrattuali di resilienza e clausole a prova di risoluzione, mantenimento degli accordi interni, accordi già conclusi e soluzioni provvisorie come acquirente o ente-ponte.

Informazioni necessarie per la valutazione

Devono essere definite le modalità con cui autorità di risoluzione e valutatore indipendente ottengono i dati necessari per la valutazione ex articolo 24 del regolamento (UE) 2021/23, incluse granularità, qualità, struttura e aggiornamento delle informazioni di mercato e contabili, e le modalità di organizzazione e utilizzo sicuro dei dati.

Valutazione d’impatto sui dipendenti

Il piano deve descrivere i tipi di dipendenti, il modo in cui saranno informati e gestiti, l’impatto stimato del piano, le misure per trattenere il personale chiave e i relativi costi, oltre al piano di comunicazione e alle eventuali consultazioni con lavoratori, dirigenti, proprietari e sindacati, tenendo conto del diritto nazionale.

Piano di comunicazione

Devono essere definiti chi comunica con media e pubblico, quando, e quali informazioni possono essere divulgate. Il piano deve distinguere tra notifiche legali e comunicazioni volontarie, considerare gli obblighi di disclosure e valutare le possibili reazioni negative del mercato e le misure per attenuarle.

Operazioni e sistemi essenziali

Il piano deve individuare operazioni e sistemi essenziali, spiegare eventuali differenze rispetto al piano di risanamento e indicare criteri e soglie usati per distinguerli dalle altre operazioni e sistemi della CCP.

Notificazione al collegio di risoluzione

Devono essere descritte le procedure di notifica al collegio di risoluzione, inclusi elenchi di distribuzione, modelli, calendari, aggiornamento delle liste e test periodici del processo con rimedi per errori, incomprensioni o ritardi.

Portabilità di posizioni e attività collegate

Il piano deve valutare la portabilità delle posizioni e delle attività verso un’altra CCP, compresa l’ipotesi di impossibilità di trasferimento, descrivere il mantenimento dei dati relativi ai conti omnibus e separati e indicare misure per facilitare il trasferimento dei partecipanti diretti e dei clienti a un’altra CCP o a una CCP-ponte.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarimercati dei capitalirisoluzione delle crisiinfrastrutture di mercatovigilanza prudenziale

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