Regolamento (UE) 2023/580
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/580 della Commissione del 14 marzo 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/580 interviene sul regime sanzionatorio UE relativo all’Iraq, aggiornando l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003. In attuazione di una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU del 9 marzo 2023, vengono soppresse due voci dall’elenco delle persone soggette a congelamento dei beni. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 eliminando due persone fisiche dall’elenco sanzionatorio relativo all’Iraq.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, agli organismi e alle entità già elencati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003, cioè ai soggetti associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein nei confronti dei quali operano il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione. La modifica riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco e produce effetti in tutti gli Stati membri a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’elenco sanzionatorio UE relativo all’Iraq
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/580 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina talune restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq. L’intervento è motivato dall’aggiornamento intervenuto in sede ONU: il 9 marzo 2023 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ha deciso di depennare due persone fisiche dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento dei beni.
Contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 1210/2003 contiene, tra l’altro, l’allegato IV, nel quale sono elencate le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein. A tali soggetti si applicano il congelamento dei fondi e delle risorse economiche nonché il divieto di mettere a loro disposizione fondi o risorse economiche.
Intervento operativo sul regolamento del 2003
L’articolo 1 del regolamento di esecuzione dispone la modifica dell’allegato IV conformemente all’allegato dell’atto. In concreto, vengono soppresse due voci:
- Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi, nato circa nel 1942 a Rawah, cittadino iracheno;
- Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur, con i relativi alias e dati identificativi indicati nell’allegato.
La soppressione delle voci comporta l’uscita dei due soggetti dal perimetro dell’elenco sanzionatorio contenuto nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003.
Fondamento giuridico e coordinamento con l’ONU
La Commissione agisce in forza dell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1210/2003. Il regolamento si inserisce nel meccanismo di adeguamento del diritto dell’Unione alle decisioni del regime sanzionatorio ONU, assicurando l’allineamento dell’elenco UE alle determinazioni del Comitato per le sanzioni.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione di due persone fisiche dall’elenco dei soggetti associati al regime di Saddam Hussein sottoposti a misure restrittive.
Soggetti depennati
Sono soppresse le voci relative a Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi e a Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur, con i relativi dati identificativi riportati nell’allegato. Tali soggetti non risultano più compresi nell’elenco dell’allegato IV.
Base giuridica e origine dell’aggiornamento
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1210/2003. L’intervento dà seguito alla decisione del 9 marzo 2023 del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di depennare due persone fisiche dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento dei beni.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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