Regolamento (UE) 2023/1192
Regolamento delegato (UE) 2023/1192 della Commissione del 14 marzo 2023 che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto delle modalità e procedure scritte per il funzionamento dei collegi di risoluzione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato definisce in modo dettagliato il contenuto minimo delle modalità e procedure scritte che disciplinano il funzionamento dei collegi di risoluzione delle CCP. Stabilisce regole su composizione, osservatori, comunicazioni, riunioni, emergenze e interazione con il collegio di vigilanza. Inoltre, disciplina i passaggi procedurali per le decisioni congiunte sul piano di risoluzione, sulla valutazione della risolvibilità e sugli impedimenti sostanziali alla risolvibilità, prevedendo anche la procedura in assenza di accordo. Il testo mira a garantire coerenza, tempestività ed efficienza nel coordinamento tra autorità nell'ambito del quadro di risanamento e risoluzione delle CCP.
Norme tecniche di regolamentazione sul contenuto delle modalità e procedure scritte per il funzionamento dei collegi di risoluzione delle controparti centrali (CCP).
Ambito di applicazione
Si applica ai collegi di risoluzione istituiti per le CCP ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/23, con riguardo alla loro organizzazione operativa, allo scambio di informazioni, alle riunioni, alle procedure di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità, nonché alle procedure relative all'individuazione e al superamento degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità. Coinvolge l'autorità di risoluzione della CCP, i membri del collegio, gli osservatori, le autorità competenti, le eventuali autorità di paesi terzi e, ove pertinente, la CCP stessa; si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. Restano ferme le regole di riservatezza e gli altri limiti previsti dal regolamento (UE) 2021/23, nonché i poteri di raccolta informazioni delle autorità competenti e di risoluzione.
Norme tecniche sul funzionamento dei collegi di risoluzione delle CCP
Il regolamento delegato (UE) 2023/1192 integra il regolamento (UE) 2021/23 e specifica il contenuto minimo delle modalità e procedure scritte che regolano il funzionamento dei collegi di risoluzione delle controparti centrali. La finalità è assicurare una governance omogenea, un efficace scambio di informazioni e un coordinamento tempestivo tra autorità nella fase di pianificazione e gestione della risoluzione delle CCP.
Ambito e finalità
Le norme riguardano il collegio di risoluzione istituito per ciascuna CCP ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/23, coinvolgendo autorità di risoluzione, autorità competenti, membri del SEBC, banche centrali di emissione delle valute pertinenti, ministeri competenti, ESMA, ABE, eventuali osservatori e, nei casi previsti, autorità di paesi terzi. Il regolamento è concepito per rendere omogenee le procedure di cooperazione, decisione e comunicazione, anche in situazioni di emergenza.
Composizione del collegio, osservatori e comunicazioni di base
L'autorità di risoluzione della CCP identifica i membri del collegio e i potenziali osservatori, aggiorna l'elenco almeno annualmente e lo comunica al collegio e alla CCP. È prevista una disciplina specifica per l'ammissione di autorità di paesi terzi come osservatori, subordinata alla valutazione dell'equivalenza della riservatezza, alla rilevanza dell'esposizione e all'accettazione dei termini di partecipazione. L'autorità di risoluzione conserva e diffonde anche i recapiti dei referenti, inclusi quelli da usare in emergenza, e funge da punto di contatto centrale per l'organizzazione pratica del collegio.
Modalità e procedure scritte del collegio
Le modalità e procedure scritte devono disciplinare almeno governance, lingua di lavoro, voto, compiti del collegio, comitati interni, responsabilità del presidente, struttura e partecipazione di membri e osservatori, scambio di informazioni, interazione con il collegio di vigilanza, politica di comunicazione, riunioni e modifiche del quadro organizzativo. L'autorità di risoluzione elabora una proposta, la sottopone a consultazione, tiene conto dei pareri o motiva il mancato recepimento, adotta il testo finale e lo riesamina almeno una volta all'anno o in caso di modifiche sostanziali della composizione del collegio.
Riunioni, scambio di informazioni ed emergenze
Il collegio si riunisce almeno una volta all'anno e, se necessario, in riunioni ad hoc o altre attività di confronto. I documenti devono essere distribuiti almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione, mentre esiti e decisioni vanno comunicati entro 15 giorni lavorativi, salvo termini diversi concordati. Lo scambio di informazioni deve riguardare tutte le informazioni essenziali, in modo tempestivo e riservato se necessario; le informazioni pubbliche possono essere comunicate tramite semplice riferimento. Sono inoltre previste procedure operative specifiche per le emergenze, da istituire e testare almeno annualmente.
Decisioni congiunte sul piano di risoluzione e sulla risolvibilità
Il regolamento disciplina in dettaglio la sequenza delle fasi per giungere alla decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità: dialogo preliminare, richiesta e trasmissione delle informazioni della CCP, contributi di membri e osservatori, elaborazione dei progetti, discussione con la CCP, approvazione del progetto e adozione finale. Il calendario delle fasi deve essere concordato in anticipo e aggiornato annualmente, tenendo conto anche delle altre decisioni congiunte del collegio e del coordinamento con il collegio di vigilanza. Se non si raggiunge la decisione congiunta entro quattro mesi dalla trasmissione del progetto di piano, l'autorità di risoluzione decide unilateralmente e comunica il provvedimento al collegio con indicazione delle divergenze e della possibilità di deferimento all'ESMA.
Impedimenti sostanziali alla risolvibilità
Quando emergono impedimenti sostanziali alla risolvibilità, la procedura di decisione congiunta sul piano viene sospesa e si attiva una specifica sequenza per la relazione sugli impedimenti, la consultazione della CCP, la presentazione di misure alternative e la formulazione di decisioni congiunte sulle misure correttive. La relazione è trasmessa all'autorità competente e all'ESMA, quindi alla CCP e al collegio, e la CCP ha quattro mesi per proporre rimedi. Le misure vengono valutate anche alla luce dell'impatto sulla CCP, sugli Stati membri in cui opera e sull'Unione nel suo complesso.
Adozione e mancato accordo sulle misure correttive
Le decisioni congiunte sugli impedimenti sostanziali devono indicare, tra l'altro, la CCP interessata, i partecipanti, gli osservatori, le opinioni espresse, le basi normative, gli impedimenti individuati, la valutazione delle misure proposte dalla CCP e le misure concordate con il termine di attuazione. Se non vi è accordo, l'autorità di risoluzione adotta una decisione unilaterale da notificare al collegio, con motivazione sulle ragioni del dissenso e sull'idoneità delle misure prescelte; è altresì richiamata la possibilità di deferire le questioni controverse all'ESMA.
Applicazione, monitoraggio e comunicazione finale
L'autorità di risoluzione comunica le decisioni alla CCP e, se necessario, agli organi di amministrazione di altri soggetti destinatari delle misure. Può inoltre discutere con la CCP contenuto e applicazione delle decisioni. Infine, il regolamento prevede il monitoraggio dell'attuazione delle decisioni congiunte o unilaterali da parte dell'autorità di risoluzione e, se del caso, degli altri membri del collegio, con comunicazione degli esiti al collegio e agli altri soggetti competenti.
Disposizioni principali
Identificazione dei membri e degli osservatori
L'autorità di risoluzione della CCP identifica i membri del collegio di risoluzione e i potenziali osservatori secondo la procedura stabilita. Comunica l'elenco al collegio e lo aggiorna almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che intervengano modifiche.
Osservatori di paesi terzi
È disciplinata la partecipazione, in qualità di osservatori, delle autorità di paesi terzi relative a partecipanti diretti stabiliti in paesi terzi o a CCP di paesi terzi interoperabili. La richiesta o l'invito devono essere corredati dal parere sull'equivalenza della riservatezza, dai termini di partecipazione e dalla valutazione della rilevanza dell'esposizione; il collegio decide entro un termine fissato, in mancanza del quale il consenso si considera acquisito.
Comunicazione con la CCP e recapiti
L'autorità di risoluzione assicura un'interazione regolare con la CCP e le comunica l'istituzione del collegio, con l'elenco di membri e osservatori. Inoltre conserva e condivide i recapiti dei referenti, inclusi quelli per le emergenze fuori orario, e tutti i membri e osservatori devono aggiornarli senza indebito ritardo.
Contenuto delle modalità e procedure scritte
Le modalità e procedure scritte devono includere almeno l'identificazione di membri e osservatori e un quadro completo di cooperazione e coordinamento: governance, lingua di lavoro, voto, compiti e decisioni del collegio, facoltà di istituire comitati, responsabilità del presidente, struttura del collegio, condizioni di partecipazione di membri e osservatori, scambio di informazioni riservate e non riservate, rapporti con il collegio di vigilanza, politica di comunicazione e regole di modifica/cessazione.
Adozione e aggiornamento delle modalità scritte
L'autorità di risoluzione prepara una proposta, la sottopone a consultazione del collegio e tiene conto dei pareri o motiva il discostamento. Le modalità e procedure scritte, una volta finalizzate, sono trasmesse ai membri e riesaminate almeno annualmente e dopo modifiche sostanziali della composizione del collegio; tutti i membri e osservatori ne sono vincolati.
Riunioni e altre attività del collegio
Il collegio si riunisce almeno una volta l'anno; l'autorità di risoluzione può aumentare la frequenza con il consenso dei membri, tenendo conto delle caratteristiche e implicazioni sistemiche della CCP. Sono previste riunioni ad hoc, ordine del giorno consultivo, presenza di rappresentanti adeguati con poteri di impegno, distribuzione preventiva dei documenti almeno 5 giorni lavorativi prima e verbalizzazione entro 15 giorni lavorativi.
Scambio di informazioni
Membri, osservatori e autorità devono scambiarsi tutte le informazioni essenziali, adeguate, precise e tempestive per il funzionamento del collegio, nel rispetto delle norme di riservatezza del regolamento (UE) 2021/23. Sono previsti canali sicuri per le informazioni riservate, il possibile uso di un sito web sicuro come mezzo principale e il fatto che il regolamento non pregiudica i poteri di raccolta informazioni delle autorità.
Politica di comunicazione ed esterna
L'autorità di risoluzione è il punto di riferimento per le comunicazioni con la CCP e con l'autorità competente, se diversa. Deve informare il collegio, per quanto possibile, sul coordinamento della comunicazione esterna e delle dichiarazioni pubbliche in caso di dissesto o rischio di dissesto e sul livello delle informazioni divulgabili.
Procedure di emergenza
Devono essere istituite e testate almeno annualmente procedure operative per le situazioni di emergenza, incluse quelle di importanza sistemica. Tali procedure devono comprendere mezzi di comunicazione sicuri, informazioni da scambiare, persone di riferimento e modalità di comunicazione da seguire.
Programmazione della decisione congiunta sul piano di risoluzione
Prima dell'avvio della procedura di decisione congiunta, i membri concordano il calendario delle fasi; se non vi è accordo, lo fissa l'autorità di risoluzione. Il calendario, aggiornato almeno annualmente, copre dialogo preliminare, richiesta e trasmissione informazioni, contributi dei membri, progetto di piano di risoluzione e valutazione della risolvibilità, discussione con la CCP, elaborazione e adozione della decisione congiunta e comunicazione alla CCP.
Contenuto e tempi del calendario procedurale
Il calendario deve tener conto di portata e complessità delle fasi, di altre decisioni congiunte del collegio e, per quanto possibile, del calendario del collegio di vigilanza, in particolare per la verifica e valutazione del piano di risanamento. L'autorità di risoluzione comunica alla CCP alcune date chiave, tra cui quelle per la richiesta di informazioni, per eventuali discussioni e per la comunicazione finale.
Decisione congiunta: piano di risoluzione e valutazione della risolvibilità
Sono disciplinati il dialogo preliminare sulla strategia di risoluzione, la richiesta alla CCP delle informazioni necessarie, la trasmissione ai membri del collegio, la raccolta dei contributi, la redazione del progetto di piano e del progetto di valutazione, la discussione con la CCP e l'adozione della decisione congiunta. In caso di mancato accordo entro quattro mesi dalla trasmissione del progetto di piano, l'autorità di risoluzione adotta unilateralmente la decisione e la comunica al collegio con un documento che riepiloga contenuti, opinioni divergenti e possibilità di rinvio all'ESMA.
Impedimenti sostanziali alla risolvibilità
Se sono individuati impedimenti sostanziali alla risolvibilità, la procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione è sospesa e riavviata dopo la conclusione delle procedure sulle misure correttive previste dal regolamento (UE) 2021/23. È previsto un calendario specifico per la relazione sugli impedimenti, la consultazione della CCP, il dialogo sulle misure alternative, la formulazione dei progetti di decisione congiunta e la loro comunicazione.
Relazione sugli impedimenti e consultazione della CCP
L'autorità di risoluzione predispone una relazione sugli impedimenti sostanziali e la trasmette all'autorità competente e all'ESMA, quindi alla CCP e al collegio. Decorre da allora un termine di quattro mesi entro cui la CCP può proporre misure alternative; tali misure vengono trasmesse ai membri, commentate entro un termine fissato e discusse in base all'impatto potenziale sulla CCP, sugli Stati membri interessati e sull'Unione.
Decisione congiunta o decisione unilaterale sugli impedimenti
La decisione congiunta deve contenere identificazione della CCP, autorità partecipanti, osservatori, sintesi delle opinioni, basi normative, data, individuazione degli impedimenti, valutazione delle misure della CCP e misure concordate con termine di attuazione. Se non vi è accordo sulle misure, l'autorità di risoluzione adotta una decisione unilaterale da comunicare al collegio, con motivazione e indicazione della possibilità di deferimento all'ESMA.
Monitoraggio dell'applicazione delle decisioni
L'autorità di risoluzione comunica al collegio gli esiti delle eventuali discussioni con la CCP e, se del caso, con altre CCP, depositari centrali o enti creditizi del gruppo o collegati tramite interoperabilità. Essa, insieme ai membri del collegio quando pertinente, monitora l'attuazione delle decisioni congiunte o unilaterali relative agli impedimenti sostanziali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 mar 2023Regolamento (UE) 2023/580
- Regolamento · 14 mar 2023Regolamento (UE) 2023/1193
- Regolamento · 13 mar 2023Regolamento (UE) 2023/571
- Regolamento · 13 mar 2023Regolamento (UE) 2023/574
- Regolamento · 15 mar 2023Regolamento (UE) 2023/734
- Regolamento · 15 mar 2023Regolamento (UE) 2023/675
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →