Regolamento (UE) 2023/734
Regolamento (UE) 2023/734 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea e che abroga 11 atti giuridici nel settore della contabilità nazionale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro SEC 2010 introducendo correzioni testuali all’allegato A, una nuova versione del programma di trasmissione nell’allegato B e il riferimento alla Coicop 2018. Ridefinisce inoltre termini, obblighi e scadenze di trasmissione per numerose tavole statistiche, soprattutto in materia di conti delle amministrazioni pubbliche, conti finanziari, conti patrimoniali e tabelle input-output. Prevede deroghe temporanee per gli Stati membri che devono adeguare i sistemi statistici e demanda alla Commissione una relazione entro il 31 marzo 2024 sui conti statistici delle istituzioni e organi dell’Unione. Abroga infine 11 atti giuridici del precedente quadro SEC 95 non più pertinenti.
Modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 sul Sistema europeo dei conti (SEC 2010), aggiornandone metodologia, classificazioni e programma di trasmissione dei dati, e abroga 11 atti giuridici ormai superati nel settore della contabilità nazionale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea per la compilazione e trasmissione dei conti nazionali e regionali secondo il SEC 2010, incluse le tavole di dati e metadati previste dall’allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013 come modificato. Riguarda in particolare i conti non finanziari e finanziari, i conti delle amministrazioni pubbliche, i conti patrimoniali, le tavole input-output e le classificazioni Coicop/COFOG/NACE/settoriali, nonché gli obblighi verso la Commissione (Eurostat). Sono previste deroghe temporanee per gli Stati membri che necessitino di notevoli adeguamenti dei sistemi statistici nazionali, con durata massima di tre anni, su richiesta motivata presentata entro il 26 luglio 2023. Alcuni nuovi obblighi sui metadati strutturali si applicano solo dal 1° settembre 2025; restano ferme talune anticipazioni/obblighi specifici, ad esempio per la tavola 27 e per le informazioni già volontariamente trasmissibili prima di tale data.
Regolamento (UE) 2023/734 che modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 sul SEC 2010
Il regolamento interviene sul Sistema europeo dei conti nazionali e regionali per aggiornare il quadro metodologico, armonizzare le classificazioni statistiche e rafforzare il programma di trasmissione dei dati verso Eurostat. La ratio, espressamente richiamata nei considerando, è duplice: correggere incongruenze e riferimenti obsoleti del SEC 2010 e adeguare il sistema alle nuove esigenze informative, incluse digitalizzazione, Green Deal, resilienza post-COVID e aggiornamento delle norme internazionali di contabilità nazionale.
Finalità e contesto
Il testo chiarisce che il regolamento (UE) n. 549/2013 costituisce il quadro di riferimento per norme, definizioni, classificazioni e regole comuni dei conti nazionali e regionali degli Stati membri, allo scopo di garantire risultati comparabili a livello dell’Unione. Nel tempo sono emerse lievi incongruenze testuali nell’allegato A e la necessità di aggiornare l’allegato B in funzione delle nuove priorità statistiche e della classificazione Coicop 2018 approvata a livello ONU. Il legislatore sottolinea anche l’esigenza di disporre di dati più dettagliati su alcune grandezze, come apparecchiature ICT, terreni e conti delle istituzioni dell’Unione.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’intervento si rivolge agli Stati membri, che restano tenuti a compilare e trasmettere i conti SEC secondo i nuovi allegati del regolamento modificato. L’obbligo riguarda sia i conti annuali sia quelli trimestrali, nonché le tavole regionali, finanziarie, pubbliche e input-output. Sono coinvolti i settori istituzionali S.1, S.11, S.12, S.13, S.14, S.15, S.2 e le relative sottoclassificazioni, con particolare attenzione alle amministrazioni pubbliche e ai conti del resto del mondo. Alcune informazioni sono obbligatorie, altre facoltative, e vi sono soglie di esenzione parziale per Stati membri il cui PIL rappresenti meno dell’1% del totale UE in talune tavole trimestrali.
Modifiche metodologiche al SEC 2010 (allegato A)
L’allegato A viene aggiornato in numerosi punti. Tra le correzioni e precisazioni più rilevanti figurano:
- il chiarimento sul trattamento dei superdividendi corrisposti dalle società pubbliche, da considerare come pagamenti eccezionali e quindi come prelievi di capitale;
- la revisione di passaggi relativi alla spesa per consumi finali e ai consumi individuali delle amministrazioni pubbliche, con rinvio alla divisione 15 della Coicop;
- la ridefinizione degli investimenti fissi lordi e il richiamo espresso a software e basi di dati utilizzabili per più di un anno;
- la precisazione sui costi di trasferimento della proprietà, distinti per attività prodotte e non prodotte;
- la disciplina della registrazione degli interessi secondo il principio di competenza;
- il trattamento dei SIFIM e dei premi assicurativi anticipati, nonché dei contratti a termine, in relazione alla loro iscrizione contabile;
- l’aggiornamento delle tavole 8.1, 15.4, 16.1, 20.1, 22.13 e 22.14, con un riordino della rappresentazione dei conti e delle relazioni tra conti nazionali, Coicop e COFOG.
Aggiornamento delle classificazioni e delle tavole statistiche
Il regolamento sostituisce riferimenti obsoleti alla Coicop 1999 con la Coicop 2018 e aggiorna le definizioni delle principali categorie di spesa per consumi individuali. È anche aggiornata la classificazione dei beni durevoli e sono introdotti elenchi più dettagliati per prodotti, attività e flussi economici. In particolare, il nuovo allegato A include una più puntuale articolazione della Coicop in 15 categorie e la distinzione tra spese delle famiglie, delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e delle amministrazioni pubbliche.
Obblighi di trasmissione dati e metadati
L’allegato B riformula il programma di trasmissione stabilendo per ciascuna tavola:
- contenuto informativo,
- variabili obbligatorie e facoltative,
- periodo di riferimento,
- termini di trasmissione,
- requisiti di coerenza interna e inter-tavola.
Sono espressamente disciplinati i metadati:
- quelli strutturali, relativi al processo di produzione, alle fonti e ai metodi;
- quelli specifici, relativi a revisioni, anomalie, discontinuità, destagionalizzazione e valori anomali.
Gli Stati membri devono coordinare le date di pubblicazione nazionali con quelle europee; se una pubblicazione nazionale avviene dopo la trasmissione ma prima della diffusione europea, va segnalato un divieto temporaneo di pubblicazione. Le serie storiche devono essere trasmesse integralmente fino al periodo richiesto, salvo eccezioni espresse nelle singole tavole.
Tavole di dati: principali contenuti e scadenze
Il nuovo allegato B conserva e dettaglia le tavole di dati classiche del SEC, tra cui:
- tavola 1Q/1A sui principali aggregati trimestrali e annuali;
- tavola 2 sui principali aggregati delle amministrazioni pubbliche;
- tavola 3 sui principali aggregati per branca di attività economica;
- tavola 5 sulla spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione;
- tavole 6, 7, 8 e 801 sui conti finanziari e non finanziari per settore;
- tavole 9, 11 e 25 sui conti e le entrate delle amministrazioni pubbliche;
- tavole 15, 16 e 17 sulle risorse, impieghi e input-output;
- tavole 20, 22 e 26 sul capitale fisso, gli investimenti e i conti patrimoniali delle attività non finanziarie;
- tavole 27, 28 e 28A sul debito Maastricht e sui conti finanziari/patrimoniali pubblici;
- tavola 29 sui diritti pensionistici accumulati.
Le scadenze variano da t+2 mesi a t+36 mesi a seconda della tavola; per alcune tavole trimestrali, in particolare quelle delle amministrazioni pubbliche e dei conti finanziari, è previsto l’invio a t+85 giorni o t+3 mesi. Il programma disciplina anche il regime dei dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario, obbligatori in alcune tavole e facoltativi in altre.
Conti delle amministrazioni pubbliche e rapporto con la procedura per i disavanzi eccessivi
Particolare attenzione è riservata al settore S.13. Il regolamento specifica la coerenza tra contabilità SEC e dati richiesti ai fini del regolamento (CE) n. 479/2009 sul debito e deficit pubblici. Nei conti pubblici vengono chiariti il trattamento di entrate, spese, trasferimenti sociali in natura, consolidamenti infragruppo e la registrazione del saldo B.9 come accreditamento/indebitamento. La tavola 25 richiede, per il settore pubblico, un set trimestrale di dati obbligatori e definisce criteri per la minima copertura dei dati diretti (almeno il 90% per alcune voci chiave). Le tavole 27, 28 e 28A rafforzano la disciplina sul debito pubblico e sulla sua struttura per strumento, scadenza, valuta, contropartita e consolidamento.
Deroghe e applicazione differita
Per gli Stati membri che devono compiere notevoli adeguamenti dei sistemi statistici nazionali, la Commissione può concedere deroghe temporanee fino a tre anni. Il regolamento stabilisce inoltre una applicazione generale dal 1° settembre 2024, con differimento al 1° settembre 2025 per il nuovo obbligo di trasmissione dei metadati strutturali dell’allegato B, paragrafo 10. Per la tavola 27, relativa ai conti finanziari e patrimoniali delle amministrazioni pubbliche, l’obbligo sui metadati strutturali decorre però già dal 1° settembre 2024.
Abrogazioni
Con l’articolo 2 e l’allegato III vengono abrogati 11 atti normativi del precedente regime SEC 95, tra cui regolamenti su:
- uso del SEC 95 per la risorsa propria IVA;
- conti trimestrali non finanziari e finanziari delle amministrazioni pubbliche;
- termine di trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale;
- trasmissione dei dati di contabilità nazionale;
- debito pubblico su base trimestrale;
- statistiche congiunturali della finanza pubblica;
- chiarimenti sulle misure di prezzo e volume.
Riesame e sviluppi futuri
Entro il 31 marzo 2024 la Commissione (Eurostat) deve presentare una relazione sui progressi nel progetto di conti statistici delle istituzioni e organi dell’Unione, con riferimento anche al saldo di accreditamento/indebitamento SEC 2010 e alle passività di debito di Maastricht in essere. Il regolamento segnala inoltre la necessità di continuare il lavoro metodologico su dati più granulari, in particolare per apparecchiature ICT, terreni e future revisioni del sistema, in linea con la revisione internazionale del Sistema dei conti nazionali del 2008 prevista per il 2025.
Disposizioni principali
Modifiche al regolamento (UE) n. 549/2013
L’articolo 1 modifica l’articolo 6 del regolamento madre, prevedendo deroghe temporanee con atti di esecuzione della Commissione per un massimo di tre anni nei casi in cui l’applicazione del regolamento (UE) 2023/734 richieda notevoli adeguamenti dei sistemi statistici nazionali. Gli Stati membri interessati devono presentare richiesta debitamente motivata entro il 26 luglio 2023. Sono inoltre sostituiti l’allegato A e l’allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013.
Aggiornamenti metodologici e classificatori dell’allegato A
L’allegato A è corretto e aggiornato in più punti della metodologia SEC 2010: chiarimento sui superdividendi delle società pubbliche, aggiornamento della sequenza dei conti, precisazioni su consumi finali, investimenti fissi lordi, software e basi di dati, costi di trasferimento della proprietà, registrazione degli interessi per competenza, servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati, contratti a termine, classificazione dei consumi individuali (Coicop) e della spesa pubblica per funzione (COFOG), nonché revisione delle tavole riepilogative dei conti e dei flussi economici.
Nuovo programma di trasmissione dati e metadati
L’allegato B sostituisce integralmente il programma di trasmissione. Sono fissate tavole, variabili obbligatorie/facoltative, periodi di riferimento e termini di invio per conti trimestrali, annuali, regionali, finanziari, pubblici, tavole input-output, debito Maastricht e diritti pensionistici. Sono disciplinati anche i metadati strutturali e specifici, le regole di coerenza, i divieti di pubblicazione, le serie storiche minime e i requisiti per i dati destagionalizzati e corretti per calendario.
Abrogazione di 11 atti giuridici nel settore della contabilità nazionale
L’articolo 2, con rinvio all’allegato III, abroga 11 atti basati sul SEC 95, tra cui regolamenti su IVA, conti trimestrali pubblici, debito pubblico trimestrale, trasmissione dati di contabilità nazionale e chiarimenti metodologici sulle misure di prezzo e volume.
Riesame della Commissione sui conti statistici dell’Unione
L’articolo 3 impone alla Commissione (Eurostat) di presentare entro il 31 marzo 2024 una relazione sui progressi compiuti relativamente ai conti statistici delle istituzioni e degli organi dell’Unione, inclusi accreditamento/indebitamento netto del SEC 2010 e passività di debito di Maastricht in essere; sulla base della relazione la Commissione può presentare, se del caso, una proposta legislativa.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° settembre 2024. In deroga, l’obbligo di trasmettere i metadati relativi alle informazioni strutturali dell’allegato B, paragrafo 10, si applica dal 1° settembre 2025, mentre per la tavola 27 tale obbligo decorre dal 1° settembre 2024.
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