Regolamento (UE) 2023/675
Regolamento (UE) 2023/675 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 che stabilisce misure di conservazione e di gestione per la conservazione del tonno australe
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua nel diritto dell’Unione le misure vincolanti della CCSBT sul tonno australe, adattandole alle caratteristiche della flotta UE, che non pratica pesca mirata di tale specie. Il fulcro della disciplina è il sistema di documentazione delle catture, con registri, moduli di marcatura, certificazioni e regole per importazione, esportazione, riesportazione e trasbordo. Sono inoltre previsti obblighi di notifica, verifiche, conservazione dei documenti, cooperazione con la Commissione e con il segretariato CCSBT, oltre a norme su riservatezza, protezione dei dati e delega di poteri alla Commissione.
Regolamento UE che recepisce nel diritto dell’Unione le misure di conservazione, gestione e controllo della CCSBT per il tonno australe (SBF), incluse regole su catture accessorie, documentazione commerciale, trasbordo, ispezioni e scambio di informazioni.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione che operano nella zona di distribuzione del tonno australe nell’ambito della convenzione CCSBT e agli Stati membri che importano, esportano o riesportano tonno australe. Disciplina in particolare le catture accessorie accidentali, la marcatura e la documentazione delle catture, i trasbordi in porto, i controlli e la cooperazione amministrativa, nonché il trattamento dei dati personali connessi all’attuazione del regolamento. Non prevede pesca mirata dell’SBF da parte della flotta dell’Unione e, in pratica, molte prescrizioni operano solo se vi siano catture accessorie, trasbordi, importazioni o esportazioni di SBF.
Regolamento (UE) 2023/675 sulla conservazione del tonno australe
Il regolamento recepisce nel diritto dell’Unione le misure vincolanti della CCSBT per la conservazione e la gestione del tonno australe (Southern Bluefin Tuna, SBF), adattandole alla circostanza che la flotta UE non svolge pesca mirata di tale specie e che gli obblighi rilevanti riguardano, in pratica, soprattutto catture accessorie, commercio e controlli documentali. La base giuridica e il contesto sono coerenti con la politica comune della pesca e con gli impegni internazionali dell’Unione in materia di stock ittici altamente migratori.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione che operano nella zona di distribuzione del tonno australe nell’ambito della convenzione CCSBT e agli Stati membri che importano, esportano o riesportano SBF. Sono centrali le attività di cattura accessoria, il trasporto a bordo, il trasbordo, l’import/export e la tracciabilità lungo tutta la catena documentale.
Definizioni e perimetro operativo
L’articolo 3 fornisce le definizioni necessarie per l’operatività del sistema: SBF, registro delle navi, peschereccio dell’Unione, trasbordo, targhetta SBF, SDC e relativi moduli. Tali definizioni sono decisive perché il regime di conservazione si fonda su una tracciabilità completa del prodotto e su una marcatura univoca degli esemplari interi destinati al commercio estero.
Divieto di pesca mirata e registro delle navi
L’articolo 4 vieta la pesca mirata del tonno australe da parte dei pescherecci dell’Unione, qualificando come cattura accessoria ogni SBF conservato a bordo. L’articolo 5 istituisce un sistema di autorizzazione tramite registro delle navi: solo le unità incluse nel registro possono conservare a bordo, trasbordare o esportare SBF, e gli Stati membri devono aggiornare tempestivamente la Commissione, che a sua volta informa il segretariato CCSBT.
Marcatura, documentazione e tracciabilità
Gli articoli 6 e 7 prevedono che, per i pesci destinati a esportazione o riesportazione, ciascun esemplare intero sia munito di targhetta SBF e sia associato a un modulo di marcatura delle catture compilato il prima possibile dopo la cattura. La targhetta deve essere resistente, non riutilizzabile, anti-manomissione e sicura per gli alimenti; il modulo registra dati su peso, lunghezza, area e metodo di cattura, mese di prelievo e, se del caso, trasbordo.
Commercio internazionale, importazioni ed esportazioni
Gli articoli 8, 9 e 10 subordinano ogni importazione, esportazione o riesportazione alla presenza dei documenti SDC e delle targhette richieste. Le importazioni devono essere accompagnate anche dal certificato di cattura previsto dal regolamento (CE) n. 1005/2008; gli Stati membri devono rifiutare o non convalidare partite prive della documentazione o delle targhette, in particolare quando si tratti di SBF intero non trasformato.
Controlli, verifiche e indagini
Gli articoli 11, 12 e 13 impongono alle autorità nazionali di verificare completezza e veridicità dei documenti SDC, effettuando ispezioni su pescherecci, sbarchi e, se possibile, mercati. In caso di irregolarità, documenti mancanti o dubbi sulle informazioni, gli Stati membri devono notificare la Commissione e cooperare alle indagini e al riesame delle relazioni provenienti dal segretariato CCSBT.
Conservazione dei documenti e flussi informativi
L’articolo 14 richiede la conservazione dei documenti SDC per almeno tre anni, con trasmissione alla Commissione delle copie entro la fine del trimestre successivo, salvo il modulo di marcatura delle catture che è escluso da tale specifico invio. Il sistema è costruito su flussi periodici verso la Commissione e poi al segretariato CCSBT, in modo da garantire il monitoraggio internazionale.
Trasbordo, notifiche e porti designati
Gli articoli 15, 16 e 17 stabiliscono che i trasbordi di SBF debbano avvenire soltanto in porto. Sono previsti obblighi di notifica preventiva almeno 48 ore prima del trasbordo, comunicazioni contestuali allo Stato di bandiera e una dichiarazione di trasbordo da trasmettere entro 15 giorni, con contenuti specifici su nave, quantitativi, data, luogo e zona FAO.
Controllo della flotta, navi INN e rapporti di ispezione
L’articolo 18 disciplina il VMS e la cooperazione in caso di sospetta violazione, mentre gli articoli 19 e 20 regolano la gestione delle inclusioni provvisorie negli elenchi delle navi INN e delle possibili violazioni. L’articolo 21 introduce il punto di contatto per i rapporti di ispezione in porto e un sistema di follow-up con termini precisi per indagine e relazioni sullo stato dell’istruttoria.
Obblighi periodici di reporting
L’articolo 22 prevede una comunicazione mensile delle catture accessorie, comprensiva di eventuali rigetti e del cumulativo annuale. L’articolo 23 richiede una relazione annuale dettagliata sugli esiti delle verifiche, sui trasbordi in porto, sulle catture accessorie annuali e sulla relazione di sintesi VMS, da presentare alla Commissione almeno sei settimane prima della riunione del comitato di conformità CCSBT.
Dati personali, riservatezza e durata della conservazione
L’articolo 24 rinvia ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 per il trattamento dei dati personali e introduce un limite generale di conservazione di dieci anni, estendibile fino a venti anni se necessario per violazioni, ispezioni o procedimenti giudiziari o amministrativi, con anonimizzazione oltre tale periodo. È inoltre garantita la riservatezza delle relazioni e dei messaggi elettronici scambiati con il segretariato.
Potere delegato della Commissione e applicazione nel tempo
Gli articoli 25 e 26 consentono alla Commissione di aggiornare rapidamente il regolamento tramite atti delegati, ma solo per recepire modifiche delle misure CCSBT e nel rispetto di un controllo politico di Parlamento e Consiglio. La delega dura cinque anni dal 13 aprile 2023, è revocabile e gli atti delegati entrano in vigore solo in assenza di obiezioni entro i termini previsti.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori della filiera ittica e per le autorità nazionali rileva come quadro completo di tracciabilità, controllo e cooperazione internazionale per il tonno australe.
Disposizioni principali
Oggetto e recepimento delle misure CCSBT
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento attua nel diritto dell’Unione le misure di gestione, conservazione e controllo adottate in base alla convenzione per la conservazione del tonno australe e vincolanti per l’Unione. Il regolamento recepisce le risoluzioni CCSBT pertinenti fino al 2020, salvo quelle già incorporate in altri atti dell’Unione, e tiene conto delle specificità della flotta UE e del fatto che l’Unione non pratica pesca mirata dell’SBF.
Ambito soggettivo e definizioni
L’articolo 2 delimita l’applicazione ai pescherecci dell’Unione nella zona della convenzione e agli Stati membri che importano, esportano o riesportano tonno australe. L’articolo 3 definisce tra l’altro SBF, registro delle navi, peschereccio dell’Unione, trasbordo, targhetta SBF, sistema di documentazione delle catture (SDC), moduli di monitoraggio, marcatura, esportazione/riesportazione e dichiarazione di trasbordo.
Divieto di pesca mirata e gestione delle catture accessorie
L’articolo 4 vieta la pesca mirata dell’SBF da parte dei pescherecci dell’Unione; qualsiasi SBF a bordo è considerato esclusivamente cattura accessoria.
Registro delle navi autorizzate
L’articolo 5 impone agli Stati membri di bandiera di trasmettere alla Commissione l’elenco dei pescherecci autorizzati a catturare accidentalmente SBF e da iscrivere nel registro CCSBT, con indicazione di specifiche informazioni identificative e tecniche. Le navi non iscritte non possono conservare a bordo, trasbordare o esportare SBF. Le modifiche dell’elenco devono essere comunicate senza indugio e, in caso di precedente pesca INN, la trasmissione dei dati è subordinata all’impegno del proprietario a cessare tale attività.
Marcatura dei pesci e requisiti delle targhette
L’articolo 6 prevede che, se l’SBF catturato come cattura accessoria è destinato all’esportazione o riesportazione, sia apposta una targhetta su ciascun esemplare intero al momento della cattura, con sostituzione tempestiva in caso di distacco accidentale. Gli SBF interi non trasformati non possono essere importati, esportati o riesportati senza targhetta, salvo che la trasformazione renda la targhetta non più necessaria. Sono fissati requisiti tecnici della targhetta: numero unico preregistrato, resistenza, non riutilizzabilità, anti-manomissione, anti-contraffazione, idoneità alimentare.
Moduli di marcatura delle catture e flussi informativi
L’articolo 7 impone la compilazione del modulo di marcatura delle catture per ogni esemplare destinato a esportazione o riesportazione, con misurazione di lunghezza e peso prima del congelamento o, se non possibile a bordo, al trasbordo. I comandanti trasmettono i moduli alle autorità nazionali; gli Stati membri inviano trimestralmente i dati alla Commissione, che li inoltra al segretariato CCSBT.
Disciplina del commercio e documenti SDC
Gli articoli 8, 9 e 10 stabiliscono che importazioni, esportazioni e riesportazioni di SBF devono essere accompagnate dai documenti SDC e dalle targhette previste. Per le importazioni è richiesto anche il certificato di cattura ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 e, a seconda dei casi, il modulo di esportazione/riesportazione; gli Stati membri devono rifiutare partite prive dei documenti richiesti o di targhette. Per esportazioni e riesportazioni, gli Stati membri non convalidano partite non accompagnate dai documenti SDC o prive di targhette.
Convalida, verifiche e controlli nazionali
Gli articoli 11 e 12 disciplinano la convalida dei documenti SDC da parte delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o dello Stato membro interessato, che devono verificare completezza e accuratezza e non possono convalidare documenti incompleti o inesatti. Sono previste verifiche, incluse ispezioni su pescherecci, sbarchi e, se possibile, mercati, nonché l’obbligo di identificare ogni partita di SBF importata, esportata o riesportata e di comunicare alla Commissione le misure adottate e i casi dubbi o di documentazione mancante/non convalidata.
Riesame di relazioni, indagini e conservazione documentale
L’articolo 13 prevede che gli Stati membri esaminino le relazioni del segretariato CCSBT su eventuali irregolarità e cooperino alle indagini, notificandone l’esito alla Commissione. L’articolo 14 impone la conservazione per almeno tre anni dei documenti SDC ricevuti o rilasciati; copie dei documenti, salvo il modulo di marcatura delle catture, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione e poi al segretariato.
Trasbordo in porto e notifiche preventive
Gli articoli 15, 16 e 17 stabiliscono che tutti i trasbordi di SBF devono avvenire in porto. Gli Stati membri di bandiera designano i porti di trasbordo e coordinano lo scambio di informazioni con gli Stati di approdo. Il comandante deve notificare il trasbordo con almeno 48 ore di anticipo, indicando nave, quantitativi, data, luogo e zona FAO; al momento del trasbordo comunica ulteriori dati allo Stato di bandiera. La dichiarazione di trasbordo va trasmessa entro 15 giorni dal trasbordo, in deroga all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
VMS, navi INN e possibili violazioni
L’articolo 18 disciplina la trasmissione dei dati VMS su richiesta di membri o non membri cooperanti della commissione allargata, l’indagine dello Stato membro di bandiera e la relazione annuale VMS da inviare alla Commissione sei settimane prima della riunione del comitato di conformità. Gli articoli 19 e 20 regolano rispettivamente l’inclusione provvisoria delle navi negli elenchi INN e la gestione delle possibili violazioni, con obblighi di notifica, indagine e risposta entro termini prefissati.
Punti di contatto, rapporti di ispezione in porto e follow-up
L’articolo 21 impone agli Stati membri di approdo di designare un punto di contatto per i rapporti di ispezione in porto. Le modifiche del punto di contatto vanno notificate alla Commissione almeno 21 giorni prima dell’efficacia; la Commissione le trasmette al segretariato entro 14 giorni. In caso di rapporto di ispezione che indichi una violazione, lo Stato di bandiera deve indagare immediatamente, informare la Commissione e presentare una relazione sullo stato dell’indagine entro sei mesi, salvo motivata proroga comunicata in tempo.
Comunicazioni periodiche sulle catture accessorie e relazione annuale
L’articolo 22 impone la comunicazione mensile, entro il giorno 15 di ciascun mese, dei dati sulle catture accessorie del mese precedente, inclusi rigetti e loro stato di vitalità, oltre al cumulativo annuale. L’articolo 23 richiede una relazione annuale alla Commissione almeno sei settimane prima della riunione del comitato di conformità, con dettagli sulle verifiche SDC, sui quantitativi e percentuali di SBF trasbordati in porto, sull’elenco delle navi che hanno effettuato trasbordi e, se del caso, sui dati annuali delle catture accessorie e sulla relazione di sintesi VMS.
Riservatezza e protezione dei dati
L’articolo 24 impone la riservatezza nel trattamento delle relazioni e dei messaggi elettronici scambiati con il segretariato e rinvia ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 per il trattamento dei dati personali. I dati personali non devono essere conservati oltre dieci anni, salvo necessità per violazioni, ispezioni o procedimenti giudiziari o amministrativi; in tal caso la conservazione può arrivare a 20 anni, con anonimizzazione oltre tale limite.
Delega alla Commissione e controlli sul potere delegato
Gli articoli 25 e 26 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare il regolamento alle future modifiche delle misure CCSBT, tra cui pesca mirata, informazioni del registro navi, tempistiche di comunicazione, conservazione documenti SDC, notifiche di trasbordo, informazioni sulle navi INN, punti di contatto portuali, notifiche di catture accessorie, relazioni annuali e allegati I-IV. La delega dura cinque anni dal 13 aprile 2023, è revocabile dal Parlamento o dal Consiglio e gli atti delegati entrano in vigore solo se non vi sono obiezioni entro due mesi, prorogabili di altri due mesi.
Entrata in vigore
L’articolo 27 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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