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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1356/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di Busto Arsizio del 29/09/2020. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 178, lett. c), 294, 302 c.p.p. e depositava motivi aggiunti. Il giudizio si è concentrato sulla tempestività e sulla corretta modalità di deposito del ricorso in cassazione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per tardività. L'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata è stato notificato il 14/09/2021; il ricorso è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Novara il 24/09/2021 ma è pervenuto alla cancelleria competente del Tribunale del riesame di Milano il 01/10/2021, oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 311 c.p.p. (termine scaduto il 24/09/2021). Le Sezioni Unite (sent. n.1626/2021) hanno stabilito che il ricorso deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione; la presentazione ad ufficio diverso comporta il rischio di inammissibilità per tardività in quanto rileva la data di ricezione presso l'ufficio competente. Le Sezioni Unite hanno escluso l'operatività dell'art. 583 c.p.p. per il ricorso cautelare. Ai sensi dell'art. 585 comma 4 c.p.p. i motivi nuovi si estendono, e ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 311 cod. proc. pen.

    comma 3 (termine decadenziale di 10 giorni per il ricorso)

    Il termine di presentazione del ricorso decorre e deve essere rispettato; la presentazione presso cancelleria diversa da quella indicata dalla legge può comportare l'inammissibilità perché rileva la data di ricezione presso l'ufficio competente

  • Sezioni Unite, sentenza n.1626/2021

    Principio secondo cui il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione; la data utile è quella di pervenimento all'ufficio competente; esclusa l'operatività dell'art. 583 c.p.p. per il ricorso cautelare

  • art. 583 cod. proc. pen.

    Le Sezioni Unite hanno escluso l'applicabilità di questa norma (che disciplina la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario) per sanare il deposito effettuato presso ufficio diverso: non opera per rendere tempestivo il ricorso cautelare

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Consente che il motivo si estenda ai motivi nuovi; la Corte dichiara che la disposizione si applica nel senso che anche i motivi aggiunti sono compresi nella sentenza di inammissibilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Autorizza la condanna alle spese e a una somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha condannato il ricorrente a euro 3.000,00

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma richiamata tra i principi invocati dal ricorrente (presunta violazione procedurale), ma non esaminata nel merito per via dell'inammissibilità per tardività

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Norma ricollegata ai motivi di ricorso indicati dal ricorrente; non valutata nel merito a causa dell'inammissibilità formale

  • art. 302 cod. proc. pen.

    Altro articolo richiamato nei motivi dedotti dal ricorrente; non esaminato nel merito per la stessa ragione procedurale

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento alle formalità di trasmissione/adempimenti di cancelleria dopo la decisione

Massime di principio

  • Il termine di impugnazione decorre e va calcolato sulla base della data di ricezione presso l'ufficio giusto: la presentazione presso una cancelleria diversa può rendere il ricorso tardivo e dunque inammissibile
  • Dopo la pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n.1626/2021) il ricorso cautelare per cassazione contro il tribunale del riesame deve essere depositato esclusivamente alla cancelleria del giudice che ha emesso la misura; non ci si può "salvare" da un deposito errato invocando altre norme
  • L'art. 583 c.p.p. non opera per sanare il deposito effettuato presso ufficio diverso quando la giurisprudenza delle Sezioni Unite lo esclude espressamente per il ricorso cautelare
  • L'inammissibilità formale per tardività impedisce l'esame del merito: le violazioni sostanziali o di diritto denunciate restano inesaminate se il ricorso non è ammissibile
  • Per evitare rischi procedurali è opportuno depositare gli atti entro i termini presso la cancelleria competente, usare mezzi che attestino la data di pervenimento (PEC, deposito diretto) e, in caso di dubbi sulla competenza, proporre tempestivamente istanze di chiarimento o ricorsi alternativi
  • La condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende può essere disposta anche quando l'inammissibilità deriva da errore procedurale non colpevole, ma la Corte tiene conto dell'assenza di dolo nella determinazione dell'entità della sanzione

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