Cassazione Penale, Sentenza n. 02041/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata ad Alfieri per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), in quanto ritenuto colpevolmente indiziato di essersi accordato con il presunto capoclan Roberto Squecco per procurarsi voti. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) omessa e illogica motivazione in ordine al pericolo di reiterazione, con particolare riferimento all'assenza attuale di un referente mafioso operativo e all'asserita disarticolazione del clan di Squecco; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 310 e 597 c.p. in relazione all'art. 274 lett. a) c.p.p. (in via subordinata, illogicità della motivazione) per aver affrontato profili di inquinamento probatorio non devoluti; 3) omessa motivazione in ordine all'inadeguatezza della misura cautelare più afflittiva e alla possibilità di misure meno restrittive, considerati i mutati assetti politici locali (nuova maggioranza, nuovo sindaco e presidente di provincia, assenza di imminenti tornate elettorali).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul primo motivo: ha censurato l'ordinanza impugnata per carenza di motivazione circa la persistenza di un referente malavitoso idoneo a sostenere una futura reiterazione dello scambio politico-mafioso e per vaghezza nella ricostruzione della presunta capacità di Alfieri di 'manovrare' la maggioranza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame affinche' si pronunci nuovamente confrontandosi espressamente e in modo compiuto con le censure difensive indicate (in particolare circa l'attualita' di un rapporto con la criminalita' organizzata e l'idoneita' di misure meno afflittive), lasciando al giudice di merito la valutazione libera sull'esito dopo adeguata motivazione.
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen.
Norma richiamata come fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso, base dell'imputazione contro Alfieri; la Corte valuta la necessità che il giudice di merito motivi adeguatamente la persistenza del pericolo di reiterazione in relazione a tale fattispecie
art. 416-bis cod. pen.
Richiamata in relazione al ruolo di Squecco come elemento di vincolo associativo e all'utilizzo della forza intimidatoria derivante dall'appartenenza a organizzazione mafiosa
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato quanto al requisito dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte ricorda che in cassazione il sindacato riguarda la mancanza o la manifesta illogicita' della motivazione sul punto
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione e di inquinamento probatorio): la Corte ha richiamato l'obbligo per il giudice di motivare specificamente la sussistenza di tali esigenze
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente per censurare omessa motivazione (vizio valutabile in cassazione); la Corte ha ritenuto fondata la censura di manifesta illogicita' della motivazione relativa al pericolo di reiterazione
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamata nella deduzione di violazione e falsa applicazione di norme processuali; la Corte ha dichiarato inammissibile la relativa censura concernente profili non devoluti
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato il principio per cui il tribunale del riesame e' tenuto ad esaminare compiutamente le censure difensive emerse all'udienza; la Corte ha ritenuto insufficiente il confronto operato dal tribunale sul punto cruciale dell'attualita' del legame con la criminalita'
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamata la limitazione della sintesi motivazionale nei limiti del perimetro devoluto, con indicazione dei limiti del sindacato di legittimita'
Massime di principio
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare in Cassazione occorre denunciare violazioni di norme o la manifesta illogicita' della motivazione: mere riedizioni alternative dei fatti non sono ammesse.
- Il giudice che conferma una misura deve motivare specificamente la sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione) collegandole a elementi concreti e attuali, non a mere affermazioni generiche o a riferimenti vaghi a influenze politiche passate.
- Se la difesa prospetta la disarticolazione del referente mafioso o l'assenza di un nuovo referente criminale, il giudice di merito deve espressamente valutare tale elemento e spiegare in che modo, nonostante cio', persista un concreto rischio di nuove intese illecite.
- Il sindacato in Cassazione e' limitato: la Corte verifica se il giudice di merito ha adeguatamente argomentato; se la motivazione e' carente o manifesta-mente illogica su punti essenziali la decisione va annullata e rimessa al giudice per un nuovo esame.
- Il principio devolutivo limita la cognizione del giudice dell'appello cautelare ai punti impugnati e a quelli strettamente connessi; tuttavia il tribunale del riesame e' obbligato ad affrontare le censure sollevate all'udienza ex art. 309 c.p.p.
- Per proporre la sostituzione con misure meno afflittive conviene documentare concretamente le ragioni di adeguatezza (es. mutati assetti politici, assenza di elezioni imminenti, limitata capacita' di contatto con ambienti criminali) affinche' il giudice possa valutare l'opportunita' della sostituzione.
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