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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-515/24

Judgment of the General Court (First Chamber) of 26 November 2025. — Lavrentios Lavrentiadis v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark DALL – Earlier EU word mark DALLI – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-515/24

Giurisprudenza europea62024TJ0515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato la registrazione del marchio DALL per rischio di confusione con il marchio anteriore DALLI. Vengono dichiarate irricevibili le prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale e viene confermata la correttezza della valutazione su prodotti, segni e pubblico pertinente. La pronuncia ribadisce che, per i marchi UE, conta la percezione del consumatore rispetto ai segni e alle categorie di prodotti registrate, non l’effettiva origine geografica dei beni.

Marchio UE DALL: conferma del rifiuto per rischio di confusione con il marchio anteriore DALLI ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se la domanda di registrazione del marchio UE denominativo DALL dovesse essere respinta per rischio di confusione con il marchio anteriore DALLI, in particolare: i) se la diversa origine geografica effettiva dei prodotti e gli obblighi di etichettatura possano escludere la somiglianza dei prodotti; ii) se le indicazioni generali della classe 3 del marchio anteriore soddisfino i requisiti di chiarezza e precisione dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/1001; iii) se i segni siano visivamente, foneticamente e concettualmente simili e, complessivamente, idonei a generare confusione nel pubblico pertinente.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che esiste rischio di confusione tra DALL e DALLI: i prodotti della classe 3 coperti dalla domanda sono identici o almeno simili a quelli coperti dal marchio anteriore, le indicazioni generali del marchio anteriore sono sufficientemente chiare e precise se interpretate secondo il loro significato letterale, e la sola differenza di una lettera in segni brevi non basta a escludere una somiglianza visiva e fonetica almeno media. La diversa origine effettiva dei prodotti e gli obblighi di etichettatura non escludono il rischio che il pubblico percepisca i segni come indicativi della stessa origine imprenditoriale o di imprese economicamente collegate.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 33, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 648/2004
  • Regolamento (CE) n. 1223/2009
  • Regolamento (CE) n. 1272/2008
  • Allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008
  • Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi

Marchio UE DALL: rischio di confusione con DALLI

La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea denominativo. Il Tribunale esamina se il segno DALL possa essere registrato nonostante l’opposizione del titolare del marchio anteriore DALLI, alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Parti e contesto procedurale

Il ricorrente è Lavrentios Lavrentiadis, richiedente il marchio UE DALL. Il convenuto è l’EUIPO. È intervenuta Dalli-Werke GmbH & Co. KG, titolare del marchio anteriore DALLI e parte opponente nel procedimento amministrativo. Il Tribunale decide senza fase orale, non essendo stata richiesta udienza.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il 13 aprile 2022 il ricorrente ha chiesto la registrazione del marchio UE DALL per numerosi prodotti della classe 3, comprendenti detergenti, preparazioni per la pulizia, cosmetici, profumi, oli essenziali e altri prodotti affini. L’opposizione, fondata sul marchio UE anteriore DALLI, anch’esso registrato per prodotti della classe 3, è stata accolta dall’Opposition Division dell’EUIPO il 30 novembre 2023. La commissione di ricorso ha poi respinto l’impugnazione, ritenendo sussistente un rischio di confusione per il pubblico pertinente.

Inammissibilità delle prove prodotte per la prima volta davanti al Tribunale

Il ricorrente aveva depositato in allegato alla domanda documenti relativi all’impatto del paese d’origine sui prodotti della classe 3. Il Tribunale li dichiara irricevibili perché prodotti per la prima volta in sede giurisdizionale. Richiama il principio per cui il controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso va svolto sulla base del contesto fattuale e giuridico esistente dinanzi alla commissione stessa, e non può essere ampliato con elementi nuovi introdotti davanti al giudice.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sul rischio di confusione;
  • l’articolo 33, paragrafi 2 e 5, del medesimo regolamento, sulla sufficiente chiarezza e precisione dei prodotti/servizi e sull’uso di termini generali;
  • l’articolo 72, paragrafo 2, e l’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001, sul controllo giurisdizionale delle decisioni EUIPO;
  • l’articolo 263 TFUE;
  • l’articolo 106, paragrafo 3, e l’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale. Vengono inoltre menzionati, sul piano argomentativo del ricorrente, il regolamento (CE) n. 648/2004 sui detergenti, il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui cosmetici, il regolamento (CE) n. 1272/2008 con l’allegato VIII, e l’Accordo di Nizza.

Valutazione della somiglianza dei prodotti

Il Tribunale conferma la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti della classe 3 designati dalla domanda DALL sono identici o comunque simili a quelli coperti da DALLI. Richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la somiglianza va valutata considerando natura, destinazione, modalità d’uso, rapporti di concorrenza o complementarità e, se del caso, i canali di distribuzione. Ribadisce anche che un prodotto può essere considerato identico quando rientra in una categoria più generale coperta dal marchio anteriore.

Il ricorrente sosteneva che la diversa origine geografica effettiva dei prodotti, l’indicazione obbligatoria del luogo di fabbricazione sulle confezioni e la classificazione ECHA avrebbero escluso il rischio di confusione. Il Tribunale respinge l’argomento: ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), la comparazione si effettua tra i prodotti come registrati, non tra i beni effettivamente commercializzati; inoltre, la nozione di origine rilevante è quella imprenditoriale/settoriale, non la mera origine geografica indicata in etichetta. Le norme sull’etichettatura non eliminano la possibilità che il consumatore identifichi l’origine commerciale attraverso il marchio.

Chiarezza e precisione delle indicazioni del marchio anteriore

Quanto all’articolo 33 del regolamento 2017/1001, il Tribunale afferma che l’uso di termini generali è consentito, purché il significato letterale consenta di individuare chiaramente i prodotti coperti. La commissione di ricorso non ha esteso la portata del marchio anteriore oltre il suo significato letterale; al contrario, ha correttamente incluso nella categoria generale delle "cleaning preparations", "polishing preparations", "scouring preparations" e "abrasive preparations" i prodotti oggetto della domanda DALL. Tali indicazioni sono considerate sufficientemente chiare e precise.

Confronto dei segni: somiglianza visiva, fonetica e assenza di confronto concettuale

Il Tribunale conferma che i segni sono visivamente simili almeno in misura media. DALL è interamente contenuto in DALLI e la differenza consiste nella sola lettera finale "i" del marchio anteriore. Per i segni brevi, una differenza così minima non basta a produrre un’impressione complessiva diversa.

Anche sotto il profilo fonetico la somiglianza è confermata in misura media. La presenza di una sola lettera differente e il fatto che il segno del ricorrente sia contenuto per intero nel segno anteriore impediscono di escludere una percezione acustica simile. La diversa scansione sillabica non è sufficiente a rovesciare tale conclusione.

Sul piano concettuale, il confronto non è possibile per il pubblico non germanofono dell’Unione, al quale i termini DALL e DALLI non evocano alcun significato chiaro. Il Tribunale approva quindi la scelta di esaminare la percezione del segmento del pubblico per il quale il rischio di confusione è più probabile, in linea con il principio secondo cui è sufficiente un motivo di rifiuto in una parte dell’Unione.

Valutazione globale del rischio di confusione

Alla luce dell’identità o somiglianza dei prodotti, della somiglianza visiva e fonetica almeno media dei segni e dell’impossibilità di un confronto concettuale per il pubblico non germanofono, il Tribunale conferma la valutazione complessiva di rischio di confusione. Ricorda che rileva l’interdipendenza tra i fattori: maggiore è la somiglianza dei segni, minore può essere quella dei prodotti, e viceversa. Qui i prodotti sono di largo consumo e spesso venduti in self-service, con conseguente maggiore peso dell’aspetto visivo del marchio. Il carattere distintivo del marchio anteriore è considerato medio, poiché DALLI è privo di significato per il pubblico pertinente non germanofono.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna il ricorrente a sopportare le proprie spese e quelle della parte interveniente, mentre l’EUIPO sopporta le proprie spese, non avendo richiesto una condanna alle spese in caso di udienza, che non si è tenuta.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che, in materia di opposizione alla registrazione di marchi UE, la somiglianza dei prodotti va valutata sulle categorie registrate e non sulla loro concreta provenienza geografica o sul contenuto dell’etichettatura; inoltre, termini generali del marchio anteriore possono essere validi se chiaramente comprensibili nel loro significato letterale. Per segni brevi, la presenza di una sola lettera diversa non esclude la somiglianza complessiva quando un segno è interamente contenuto nell’altro.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusioneclassificazione dei prodottietichettatura dei prodotti

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