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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-523/22

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 26 November 2025. — MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, anciennement Sber Vermögensverwaltungs AG, anciennement Sberbank Europe AG v European Commission and Single Resolution Board. — Economic and monetary union – Banking union – Single resolution mechanism for credit institutions and certain investment firms (SRM) – Resolution procedure applicable where an entity is failing or is likely to fail – Adoption by the SRB of a resolution scheme in respect of Sberbank banka – Action for annulment – Interest in bringing proceedings – Admissibility – Right to be heard – Effective judicial protection – Obligation to state reasons – Articles 18 and 20 of Regulation (EU) No 806/2014. — Case T-523/22

Giurisprudenza europea62022TJ0523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso contro la decisione SRB/EES/2022/20 e la decisione della Commissione 2022/947 relative alla risoluzione di Sberbank Slovenia. Ha riconosciuto l’interesse ad agire del ricorrente, quale azionista privato delle partecipazioni trasferite, ma ha escluso ogni vizio dell’iter di risoluzione, della motivazione e delle valutazioni economiche compiute dal SRB. È stato inoltre affermato che il mancato ascolto del ricorrente era giustificato dall’urgenza e dalla necessità di preservare la stabilità finanziaria. Il Tribunale ha infine confermato la legittimità del discostamento dal piano di risoluzione e dell’uso del sale-of-business tool.

Impugnazione di una decisione SRB e della decisione della Commissione di approvazione di un regime di risoluzione per Sberbank Slovenia: legittimità della risoluzione, del trasferimento delle azioni e delle garanzie procedurali del socio.

La questione giuridica

Se fossero ammissibili il ricorso e l’interesse ad agire del ricorrente contro la decisione SRB/EES/2022/20 e la decisione della Commissione 2022/947; se il SRB avesse ecceduto i propri poteri adottando decisioni distinte per le entità del gruppo Sberbank Europe; se il ricorrente avesse diritto a essere destinatario/notificato e sentito; se la motivazione fosse sufficiente; se la valutazione del "failing or likely to fail" e dell’assenza di misure alternative fosse corretta; se fosse legittima la scelta del sale-of-business tool e la procedura di vendita; se fosse consentito discostarsi dal piano di risoluzione.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, nel regime di risoluzione bancaria dell’Unione, il regime di risoluzione adottato dal SRB è indirizzato alle autorità nazionali di risoluzione e non agli azionisti dell’ente in risoluzione; tuttavia, l’azionista i cui diritti siano incisi dal trasferimento delle azioni può contestare la decisione della Commissione che approva il regime e far valere l’illegittimità del regime stesso. Il diritto a essere sentito dell’azionista può essere limitato, ai sensi dell’articolo 52 della Carta, quando la risoluzione deve essere adottata con urgenza per salvaguardare la stabilità finanziaria e prevenire effetti contagio, purché la limitazione sia prevista dalla legge, persegua un obiettivo di interesse generale, sia necessaria e non incida sulla sostanza del diritto. Il SRB può discostarsi dal piano di risoluzione se, alla luce delle circostanze attuali, ritiene che gli obiettivi di risoluzione siano raggiunti più efficacemente con misure diverse; nel caso di specie, il trasferimento delle azioni di Sberbank Slovenia a un acquirente terzo, preceduto da valutazioni provvisorie e da una procedura accelerata di vendita, è stato ritenuto conforme al regolamento n. 806/2014 e adeguatamente motivato, con conseguente reiezione integrale del ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 297 TFUE
  • Articolo 339 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Direttiva 2014/59/UE, articolo 33a
  • Articolo 85 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 88 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 8 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 13 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 14 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 20 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 23 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 24 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 25 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 39 della direttiva 2014/59/UE
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001

Risoluzione di Sberbank Slovenia e impugnazione della decisione SRB/Commissione

La pronuncia concerne un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da MeSoFa Vermögensverwaltungs AG contro la decisione SRB/EES/2022/20, con cui il SRB ha adottato un regime di risoluzione per Sberbank banka d.d. (Sberbank Slovenia), e contro la decisione della Commissione 2022/947 che ne ha approvato il contenuto. La controversia si colloca nel quadro dell’unione bancaria e del meccanismo di risoluzione unico disciplinato dal regolamento (UE) n. 806/2014.

Fatti e contesto della crisi

Il ricorrente era la capogruppo del gruppo Sberbank Europe e deteneva il 99,9% di Sberbank Slovenia e il 100% di Sberbank Croatia. Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa e le conseguenti sanzioni, il gruppo subì forti deflussi di depositi e una grave crisi di liquidità. Tra il 26 e il 27 febbraio 2022, la capogruppo e la controllata slovena comunicarono alle autorità competenti di non poter far fronte in futuro alle proprie obbligazioni.

La BCE concluse il 27 febbraio 2022 che Sberbank Slovenia era "failing or likely to fail" ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 806/2014. Il SRB adottò quindi una prima valutazione provvisoria, un moratorium ai sensi dell’articolo 33a della direttiva 2014/59/UE e, il 1° marzo 2022, il regime di risoluzione contestato, prevedendo il trasferimento delle azioni di Sberbank Slovenia a Nova Ljubljanska Banka d.d. per EUR 5.108.504,32.

Oggetto dei ricorsi e questioni centrali

Il ricorrente chiedeva l’annullamento sia della decisione del SRB sia della decisione della Commissione. I motivi principali riguardavano:

  • asserito difetto di competenza del SRB nel comporre le tre decisioni dell’1 marzo 2022 relative a capogruppo, controllata croata e controllata slovena;
  • mancata considerazione del ricorrente come destinatario sostanziale della decisione e mancata notifica;
  • violazione del diritto a essere sentito;
  • insufficienza della motivazione, anche per effetto delle omissioni censurate nei documenti non confidenziali;
  • erronea conclusione sulla situazione di FOLTF di Sberbank Slovenia;
  • violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 806/2014 per mancata considerazione di misure alternative;
  • illegittimità della scelta del sale-of-business tool e della procedura di vendita;
  • violazione della proporzionalità e della coerenza con il piano di risoluzione del 2021.

Ammissibilità e interesse ad agire

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal SRB. Ha affermato che il ricorrente aveva un interesse attuale e concreto ad agire, poiché il regime di risoluzione comportava la perdita della qualità di azionista di Sberbank Slovenia e, quindi, dei diritti connessi alla partecipazione societaria, tra cui il diritto di partecipare alla gestione e di percepire dividendi.

Il Tribunale ha inoltre rilevato che l’eventuale annullamento della decisione avrebbe potuto procurare un vantaggio effettivo al ricorrente, consentendo in ipotesi l’adozione di un diverso regime o di uno strumento di risoluzione meno gravoso.

Primo motivo: asserito eccesso di potere del SRB

Il Tribunale ha respinto il motivo con cui il ricorrente sosteneva che le tre decisioni dell’1 marzo 2022 costituivano un unico "overall decision" volto a smantellare il gruppo, e che il SRB non avrebbe potuto adottare la decisione di non risoluzione della capogruppo. Il giudice ha osservato che il SRB e la BCE avevano esaminato separatamente ciascuna entità, valutando per ognuna i tre presupposti dell’articolo 18, paragrafo 1.

La diversità di esito derivava solo dal criterio dell’interesse pubblico: Sberbank Slovenia e Sberbank Croatia furono poste in risoluzione, mentre la capogruppo no. Il Tribunale ha quindi escluso che il SRB fosse obbligato ad adottare un regime unico di gruppo o che l’adozione della non-resolution decision rendesse illegittime le altre due decisioni.

Secondo motivo: presunte violazioni procedurali

Destinatario della decisione e notificazione

Il Tribunale ha ritenuto che l’articolo 18, paragrafo 9, del regolamento n. 806/2014 imponga che il regime di risoluzione sia indirizzato alle autorità nazionali di risoluzione, non agli azionisti. Pertanto, il ricorrente non era il destinatario della decisione e non aveva diritto alla notificazione ai sensi dell’articolo 297 TFUE.

È stato inoltre chiarito che i diritti garantiti dall’articolo 41 della Carta non dipendono dalla qualità di destinatario dell’atto: il diritto a essere sentito e il diritto alla motivazione spettano anche a chi sia inciso dall’atto pur non essendone destinatario.

Diritto a essere sentito

Il Tribunale ha riconosciuto che il ricorrente, quale azionista privato delle azioni trasferite, poteva invocare la violazione del diritto a essere sentito. Tuttavia, ha giudicato la limitazione giustificata ai sensi dell’articolo 52 della Carta.

In particolare:

  • la limitazione era prevista dalla legge, poiché il regolamento n. 806/2014 non prevede espressamente l’audizione degli azionisti nel procedimento di cui all’articolo 18;
  • perseguiva un obiettivo di interesse generale, cioè la stabilità finanziaria e la continuità di funzioni critiche;
  • era necessaria, dato che la consultazione preventiva degli azionisti avrebbe potuto provocare reazioni di mercato idonee a compromettere l’efficacia della risoluzione;
  • non incideva sulla sostanza del diritto, poiché il ricorrente aveva comunque comunicato alle autorità informazioni rilevanti sulla liquidità della capogruppo e delle controllate.

Obbligo di motivazione

Il Tribunale ha ritenuto sufficiente la motivazione della decisione, anche nella versione non confidenziale. Il SRB aveva spiegato perché si era discostato dal piano di risoluzione, perché non esistevano misure private alternative efficaci, e perché il regime adottato era necessario e proporzionato.

Le redazioni dei dati quantitativi sono state considerate legittime alla luce dell’articolo 88 del regolamento n. 806/2014 e della tutela del segreto professionale ex articolo 339 TFUE, purché il ragionamento e il metodo del SRB risultassero comprensibili. Il Tribunale ha constatato che ciò avveniva sia nella versione del 10 giugno 2022 sia in quella del 21 dicembre 2023.

Terzo e quarto motivo: FOLTF e assenza di alternative private

Il Tribunale ha confermato la conclusione del SRB secondo cui Sberbank Slovenia era "failing or likely to fail" in base all’articolo 18, paragrafo 4, lettera c). La motivazione era sufficiente, richiamando l’aumento dei deflussi di depositi, l’insufficiente capacità di copertura e la mancanza di misure credibili di generazione di liquidità a breve termine.

Quanto all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale ha ritenuto plausibile la conclusione secondo cui non esistevano misure private o prudenziali ragionevolmente idonee a prevenire il dissesto in tempi utili. Le soluzioni prospettate dal ricorrente — vendita dell’intero gruppo, supporto pubblico o ricorso al Single Resolution Fund — sono state respinte: la prima non risultava concretamente disponibile né tempestiva; la seconda contrastava con la finalità di minimizzare il sostegno pubblico; la terza non costituiva un’alternativa alla risoluzione, poiché il Fund può essere utilizzato solo nell’ambito di una risoluzione già avviata.

Quinto motivo: scelta dello strumento di risoluzione meno oneroso

Il Tribunale ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il motivo sulla pretesa mancata scelta dello strumento meno gravoso. Le affermazioni generiche del ricorrente sulla sospensione dei diritti di voto dell’azionista russo sono state considerate insufficientemente precise e prive di base fattuale e giuridica.

Quanto al merito, il SRB aveva spiegato che il sale-of-business tool era più efficace del bridge institution tool per preservare rapidamente le funzioni critiche e la stabilità finanziaria. Inoltre, il bridge institution tool non era applicabile alla capogruppo, poiché non era stata posta in risoluzione: solo Sberbank Slovenia era l’ente in risoluzione.

Sesto e ottavo motivo: valutazioni provvisorie e procedura di vendita

Il Tribunale ha ritenuto che le valutazioni provvisorie 1 e 2 fossero consentite dall’articolo 20, paragrafi 3 e 10, del regolamento n. 806/2014, trattandosi di una situazione di urgenza connessa al deterioramento rapidissimo della liquidità. Il moratorium non lasciava, in ogni caso, tempo sufficiente per una valutazione indipendente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1.

Ha inoltre respinto le censure sulle redazioni e sull’asserita identicità delle valutazioni rispetto a Sberbank Croatia, osservando che le due entità appartenevano allo stesso gruppo e condividevano problemi di liquidità analoghi in un contesto emergenziale simile.

Quanto alla procedura di vendita, il Tribunale ha ritenuto legittima la limitazione dei potenziali acquirenti a soggetti in grado di fornire rapidamente liquidità, assicurare la continuità delle funzioni critiche e contenere il rischio sistemico. Anche l’accelerazione del processo di gara e la mancata consultazione del ricorrente sono state giudicate compatibili con l’urgenza e con l’efficacia della misura. La censura basata sull’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014 è stata respinta, poiché quella norma riguarda la fase precoce di preparazione alla risoluzione e non imponeva l’intervento del ricorrente nella ricerca di acquirenti.

Settimo motivo: proporzionalità e alternative

Il Tribunale ha respinto anche la censura di violazione del principio di proporzionalità. Il SRB aveva spiegato che il piano di risoluzione del 2021 non era più attuale perché le circostanze erano mutate profondamente dopo l’invasione dell’Ucraina e la crisi di liquidità indotta dalle sanzioni e dai prelievi massivi.

Il regolamento n. 806/2014, in particolare l’articolo 23, terzo comma, consente di discostarsi dal piano di risoluzione quando, alla luce delle circostanze del caso, gli obiettivi di risoluzione possano essere raggiunti più efficacemente con misure diverse. Il Tribunale ha quindi escluso che il SRB fosse vincolato in modo rigido al piano del 2021.

Nono motivo: scostamento dal piano di risoluzione

Il Tribunale ha confermato che il SRB può legittimamente adottare misure diverse da quelle previste dal piano di risoluzione quando ciò sia giustificato dalle circostanze sopravvenute. Il piano del 2021 era stato elaborato in un contesto diverso e prevedeva la bail-in della capogruppo e il mantenimento della struttura del gruppo; tuttavia, nel 2022, il SRB ha ritenuto che il pubblico interesse non giustificasse più la risoluzione della capogruppo, mentre la giustificasse per le controllate slovena e croata.

Ne consegue che la decisione impugnata non era viziata né da difetto di motivazione né da errore di diritto per il solo fatto di differire dal piano.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha ordinato la rimozione dal fascicolo delle versioni confidenziali di alcuni documenti prodotti dal SRB in esecuzione di ordini istruttori, ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese della Commissione e del SRB. Il Parlamento, il Consiglio e la BCE sono stati posti a sopportare le proprie spese.

Principi affermati

  • Il regime di risoluzione è indirizzato alle NRA e non agli azionisti dell’ente risolto.
  • L’azionista può tuttavia impugnare la decisione della Commissione che approva il regime e far valere la lesione dei propri diritti patrimoniali e societari.
  • Il diritto a essere sentito può essere limitato in caso di risoluzione bancaria urgente per ragioni di stabilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 52 della Carta.
  • Il SRB può discostarsi dal piano di risoluzione quando il mutamento delle circostanze lo renda necessario per perseguire più efficacemente gli obiettivi di risoluzione.
  • Le redazioni di dati quantitativi sono ammissibili se non impediscono di comprendere il ragionamento e la metodologia seguiti dal SRB.

Come è indicizzato

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