Tribunale, Sentenza T-657/24
Sentenza del Tribunale (Sezione pregiudiziale) del 26 novembre 2025. — Versãofast, Unipessoal, Lda. contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD). — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune dell’IVA – Articolo 135, paragrafo 1, lettera b, della direttiva 2006/112/CE – Esenzioni a favore di altre attività – Negoziazione di crediti – Attività di intermediazione del credito – Qualificazione. — Causa T-657/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha interpretato in senso ampio, ma coerente con la giurisprudenza, la nozione autonoma di "negoziazione di crediti" di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA. Ha ritenuto irrilevanti l’assenza di potere di rappresentanza dell’intermediario, l’assenza di influenza sulle condizioni del credito e la libertà del cliente di accettare o meno l’offerta. Rileva invece che l’attività, nel suo complesso, miri a mettere in relazione le parti e a favorire la conclusione del contratto, specie se remunerata in funzione dei contratti effettivamente conclusi.
Esenzione IVA per l’attività di intermediazione del credito: qualificazione come "negoziazione di crediti" ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE
La questione giuridica
Se l’esenzione IVA prevista per la negoziazione di crediti si applichi alle attività di un intermediario del credito che ricerca e contatta clienti, li assiste nella fase precontrattuale, cura i rapporti con gli enti creditizi ed è remunerato a success fee, anche quando non può agire in nome della banca, non influisce sul contenuto delle offerte e i clienti restano liberi di contrarre o meno e con quale banca.
Principio di diritto
L’attività di un intermediario del credito può rientrare nella "negoziazione di crediti" esente da IVA quando, considerata nel suo insieme, è diretta a fare il necessario perché cliente ed ente creditizio concludano un contratto di credito, anche se l’intermediario non ha potere di rappresentanza, non determina il contenuto delle offerte e il cliente conserva la libertà di concludere o meno il contratto e di scegliere la banca. La qualificazione dipende dalla natura e dalla finalità dell’attività svolta, non dall’esistenza di un mandato, né dall’influenza sulle clausole, né dalla libertà decisionale del cliente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 135, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 13, parte B, lettera d), punto 1, direttiva 77/388/CEE
- Articolo 50 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 9, punto 27, lettera a), del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado
Esenzione IVA per l’intermediazione del credito come negoziazione di crediti
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Arbitral Tributário (CAAD, Portogallo) in materia di IVA e, in particolare, l’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE. Il Tribunale è stato chiamato a stabilire se le attività svolte da un intermediario del credito, incaricato di reperire clienti, assisterli nella fase precontrattuale e mettere in contatto i consumatori con gli enti creditizi, rientrino nell’esenzione prevista per la negoziazione di crediti.
Fatti e procedimento principale
Versãofast, società portoghese autorizzata a svolgere attività di intermediazione del credito, aveva concluso contratti di affiliazione con diversi enti creditizi, tra cui la Caixa Geral de Depósitos. Le sue prestazioni comprendevano la ricerca attiva di potenziali clienti, la consegna di documentazione informativa, l’assistenza nella raccolta dei documenti per la domanda di credito, la trasmissione delle richieste alle banche, la presentazione delle offerte e la comunicazione dell’esito ai clienti.
La controversia è nata perché l’autorità tributaria portoghese ha ritenuto che le attività svolte per la CGD fossero esenti da IVA, con conseguente indetraibilità dell’IVA a monte e emissione di avvisi di liquidazione per euro 208.619,07. Versãofast ha contestato tale impostazione, sostenendo che non svolgesse vera e propria negoziazione di crediti, ma soltanto attività di promozione e assistenza commerciale.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se la nozione di "negoziazione di crediti" includa un insieme di attività di intermediazione del credito come quelle svolte da Versãofast, caratterizzate da:
- ricerca proattiva di clienti;
- messa a disposizione di prospetti bancari;
- assistenza nella preparazione della documentazione;
- trasmissione della domanda alla banca;
- ricezione delle risposte dell’ente creditizio;
- predisposizione di tabelle comparative e incontri informativi;
- comunicazione della decisione finale;
- remunerazione success fee legata ai contratti conclusi.
Il giudice ha inoltre chiesto se tale qualificazione sia esclusa quando l’intermediario non possa agire in nome della banca, non influenzi le condizioni dell’offerta e il cliente rimanga libero di accettare o meno il finanziamento e di scegliere l’ente creditizio.
Normativa e quadro giurisprudenziale richiamati
Il Tribunale ricorda che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA riprende sostanzialmente l’articolo 13, parte B, lettera d), punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE, e che l’interpretazione consolidata di quest’ultima vale anche per la direttiva IVA, data la sostanziale equivalenza delle disposizioni.
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui:
- le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, sono nozioni autonome del diritto dell’Unione;
- tali esenzioni vanno interpretate restrittivamente, in quanto deroghe al principio generale di imponibilità dell’IVA;
- la nozione di negoziazione implica un’attività di mediazione svolta da un intermediario che non è parte del contratto e che mira a fare il necessario affinché due parti concludano un accordo;
- non è necessario che l’intermediario disponga di un mandato o che possa fissare il contenuto del contratto.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale osserva che singole componenti dell’attività di Versãofast, considerate isolatamente, possono avere natura materiale, tecnica o amministrativa. Tuttavia, valutate nel loro insieme, esse sono dirette a favorire la conclusione di contratti di credito tra la banca e i clienti. In tale prospettiva, l’elemento decisivo è la finalità complessiva dell’attività e non la sola presenza di atti preparatori o informativi.
La Corte considera inoltre rilevante il modello di remunerazione, perché una commissione dovuta solo in caso di effettiva conclusione dei contratti conferma che l’attività è funzionalmente orientata alla realizzazione dell’operazione finanziaria. Al contrario, non assume rilievo il fatto che l’intermediario non abbia il potere di impegnare la banca o che non partecipi alla determinazione delle clausole dell’offerta, poiché la negoziazione può anche limitarsi a mettere le parti in condizione di concludere il contratto.
Il Tribunale aggiunge che nemmeno la libertà del cliente di accettare o meno il finanziamento e di scegliere la banca esclude l’esenzione: tale libertà è compatibile con la nozione di negoziazione, che non implica una compressione dell’autonomia contrattuale delle parti potenziali.
Decisione
Il Tribunale conclude che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che l’esenzione per la negoziazione di crediti si applica alle attività di un intermediario del credito come quelle descritte nel procedimento principale, anche se l’intermediario non può agire in nome della banca, non incide sul contenuto delle offerte e i clienti restano liberi di contrarre o meno.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore, la pronuncia conferma che l’esenzione IVA non dipende dalla forma formale del mandato, ma dalla sostanza economico-funzionale del servizio reso. Ai fini della qualificazione fiscale, assumono rilievo l’attività complessivamente svolta, il nesso causale con la conclusione del contratto e la remunerazione commisurata al successo dell’intermediazione. Questo orientamento è particolarmente rilevante per gli intermediari del credito, le reti di comparazione e gli operatori che svolgono attività di lead generation con forte contenuto precontrattuale.
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