Tribunale, Sentenza T-607/24
Judgment of the General Court (First Chamber) of 26 November 2025. — SBK Art OOO v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Maintenance of the applicant’s name on the list – Concept of ‘association’ – Article 2(1), in fine, of Decision 2014/145/CFSP – Article 3(1), in fine, of Regulation (EU) No 269/2014 – Obligation to state reasons – Rights of the defence – Error of assessment – Proportionality – Plea of illegality. — Case T-607/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha confermato la proroga delle misure restrittive nei confronti di SBK Art OOO, società russa collegata a Sberbank. Ha ritenuto che il criterio di "associazione" sia valido e applicabile, che la motivazione del Consiglio fosse sufficiente e che non vi fosse obbligo di nuova audizione in assenza di nuovi elementi di accusa. La presunta vendita della società a un investitore degli Emirati, non autorizzata ai fini del regime sanzionatorio UE, è stata considerata priva di effetti nel diritto dell’Unione.
Mantenimento in elenco di una società russa soggetta a congelamento fondi per il criterio di "associazione" con Sberbank: legittimità del criterio, motivazione, contraddittorio, valutazione dei fatti e proporzionalità
La questione giuridica
Nei ricorsi diretti ex articolo 263 TFUE, il Tribunale era chiamato a stabilire se il mantenimento di SBK Art OOO nelle liste UE di congelamento fondi fosse legittimo alla luce: i) della validità del criterio di "associazione" di cui all’articolo 2, paragrafo 1, in fine, della Decisione 2014/145/PESC e all’articolo 3, paragrafo 1, in fine, del regolamento (UE) n. 269/2014; ii) dell’obbligo di motivazione; iii) del diritto di essere ascoltata; iv) dell’errore di valutazione circa il perdurante legame con Sberbank; v) della proporzionalità delle misure; nonché, in via incidentale, della legittimità dei criteri (f) e (g).
Principio di diritto
Il Tribunale ha dichiarato legittimo il mantenimento di SBK Art OOO nelle liste di congelamento fondi perché il criterio di "associazione" è sufficientemente determinato e compatibile con gli articoli 21 TUE e 215 TFUE; il Consiglio ha inoltre fornito una motivazione adeguata e un base fattuale sufficiente per ritenere che la società restasse associata a Sberbank, avendo continuato a detenere interessi finanziari dell’istituto nell’UE. La cessione all’investitore emiratino, non autorizzata secondo il regime di deroga applicabile, non produceva effetti nel diritto UE e non faceva venir meno il legame rilevante; neppure risultavano violati il diritto di essere sentita o il principio di proporzionalità. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 215 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 21 TUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 296 TFUE
- Decisione 2014/145/PESC
- Regolamento (UE) n. 269/2014
- Decisione (PESC) 2022/329
- Regolamento (UE) 2022/330
- Decisione (PESC) 2022/1272
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270
- Decisione (PESC) 2023/1094
- Regolamento (UE) 2023/1089
- Decisione (PESC) 2023/1767
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765
- Decisione (UE) 2024/847
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/849
- Decisione (PESC) 2024/2456
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455
- Decisione (PESC) 2025/528
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/527
- Articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e g), Decisione 2014/145/PESC
- Articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), Regolamento (UE) n. 269/2014
- Articolo 6b, paragrafo 2b, Regolamento (UE) n. 269/2014
- Articolo 17, Regolamento (UE) n. 269/2014
- Articolo 9, Regolamento (UE) n. 269/2014
Mantenimento delle misure restrittive nei confronti di SBK Art OOO per associazione con Sberbank
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da SBK Art OOO avverso atti di mantenimento in elenco adottati dal Consiglio nell’ambito delle misure restrittive connesse all’aggressione russa contro l’Ucraina. Il Tribunale esamina la validità del criterio di "associazione", la motivazione del Consiglio, il diritto di essere ascoltata, l’errore di valutazione e la proporzionalità del mantenimento del congelamento fondi.
Fatti e procedimento
SBK Art OOO, società russa, era stata inizialmente inserita nelle liste UE perché considerata associata a Sberbank. Secondo la motivazione contestata, la società era stata costituita come veicolo societario per detenere interessi di Sberbank nel gruppo Fortenova, e Sberbank avrebbe conservato il controllo effettivo sulla società nonostante una successiva cessione delle quote a un investitore degli Emirati Arabi Uniti. Il Consiglio ha poi adottato una serie di atti di mantenimento, compresi gli atti del settembre 2024 e del marzo 2025, che il ricorrente ha impugnato.
Normativa rilevante
La causa si fonda sul regime di misure restrittive istituito dalla Decisione 2014/145/PESC e dal Regolamento (UE) n. 269/2014, come modificati in più occasioni, in particolare dalla Decisione (PESC) 2022/329 e dal Regolamento (UE) 2022/330, nonché dalle successive decisioni e regolamenti di esecuzione e modifica richiamati negli atti impugnati. Centrale è il criterio di inclusione per soggetti "associati" a persone già designate, previsto all’articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione e all’articolo 3, paragrafo 1, in fine, del regolamento.
Eccezione di illegittimità del criterio di "associazione"
Il ricorrente ha sollevato, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, una questione di legittimità incidentale contro il criterio di associazione e, separatamente, contro i criteri (f) e (g). Il Tribunale dichiara inammissibile la censura relativa ai criteri (f) e (g), poiché gli atti impugnati non si fondavano su tali disposizioni ma soltanto sul criterio di associazione, mancando quindi un nesso giuridico diretto.
Quanto al criterio di associazione, il Tribunale afferma che la nozione, pur ampia, è sufficientemente oggettivata e non viola il principio di certezza del diritto. Essa consente di includere soggetti legati da interessi comuni o da rapporti di controllo con un soggetto già sanzionato, senza richiedere un legame diretto con la situazione in Ucraina. Tale criterio è ritenuto coerente con l’obiettivo dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE, cioè il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale.
Obbligo di motivazione
Il Tribunale respinge la doglianza relativa all’articolo 296 TFUE e all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta. La motivazione degli atti impugnati indicava chiaramente che SBK Art OOO era mantenuta in elenco perché "associata a Sberbank" e perché Sberbank conservava un controllo effettivo nonostante la pretesa cessione a un investitore emiratino. Secondo il Tribunale, la motivazione era sufficiente a consentire alla società di comprendere la ragione della misura e al giudice di esercitare il controllo.
Diritto di essere ascoltata
Il Tribunale ricorda che, per gli atti di mantenimento delle misure restrittive, il diritto di essere ascoltato sussiste quando il Consiglio introduce nuovi elementi di accusa; se invece la proroga è fondata sugli stessi motivi già noti e non sono aggiunte nuove prove incriminanti, non è necessaria una nuova audizione. Nel caso di specie, gli atti impugnati riprendevano le medesime ragioni degli atti precedenti e non risultavano nuovi elementi incriminanti: di conseguenza, il Consiglio non era tenuto a riaprire il contraddittorio.
Valutazione dei fatti e prova del legame con Sberbank
Il Tribunale ricostruisce in modo dettagliato il contesto societario e finanziario: SBK Art OOO era stata costituita come veicolo speciale per detenere diritti patrimoniali di Sberbank nel gruppo Fortenova; tali diritti erano stati congelati quando Sberbank era stata iscritta nelle liste. Il Tribunale ritiene che la successiva cessione a un investitore emiratino non abbia effetti nel diritto UE perché riguardava asset congelati e non risulta autorizzata dalla competente autorità nazionale nell’ambito della deroga prevista dall’articolo 6b, paragrafo 2b, del regolamento n. 269/2014.
Il Tribunale interpreta tale deroga nel senso che essa si applica anche a operazioni che comportino il trasferimento, diretto o indiretto, di diritti patrimoniali detenuti in un’entità dell’Unione. Poiché la società deteneva strumenti finanziari relativi a Fortenova Group TopCo, società stabilita nei Paesi Bassi, la vendita non autorizzata non poteva produrre effetti sul piano del diritto dell’Unione. Ne consegue che, alla data degli atti impugnati, SBK Art OOO continuava ad essere associata a Sberbank in quanto permaneva la detenzione di interessi congelati nel gruppo Fortenova.
Proporzionalità
Quanto alla proporzionalità, il Tribunale ritiene che l’inclusione e il mantenimento in elenco di soggetti associati a persone già sanzionate sia coerente con l’obiettivo di aumentare la pressione sulla Federazione russa e di prevenire elusioni. Misure meno incisive, come autorizzazioni preventive o controlli ex post, non sarebbero altrettanto efficaci, soprattutto alla luce del rischio di aggiramento. Il fatto che i beni di Sberbank fossero già congelati non rendeva superfluo il mantenimento della società in elenco, proprio perché quest’ultimo mirava anche a neutralizzare il rischio di circumvention.
Dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna SBK Art OOO a sopportare le proprie spese e quelle del Consiglio, mentre la Repubblica di Croazia, il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopportano le proprie spese.
Principi ricavabili
La sentenza conferma che:
- il criterio di "associazione" nei regimi sanzionatori UE può includere rapporti di controllo o interessi comuni con soggetti già designati;
- la validità della misura va valutata alla luce del contesto sanzionatorio e dell’obiettivo di prevenire l’elusione;
- in assenza di nuovi elementi di accusa, il mantenimento in elenco non impone una nuova audizione;
- operazioni su asset congelati, se non autorizzate secondo la disciplina applicabile, non producono effetti nel diritto UE;
- una motivazione concisa può essere sufficiente se consente di comprendere chiaramente la base della decisione e di esercitare il controllo giurisdizionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 26 nov 2025Tribunale, Sentenza T-523/22
- Sentenza · 26 nov 2025Tribunale, Sentenza T-524/22
- Sentenza · 26 nov 2025Tribunale, Sentenza T-515/24
- Sentenza · 26 nov 2025Tribunale, Sentenza T-572/24
- Sentenza · 26 nov 2025Tribunale, Sentenza T-632/24
- Sentenza · 26 nov 2025Tribunale, Sentenza T-657/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →