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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-524/22

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 26 November 2025. — MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, anciennement Sber Vermögensverwaltungs AG, anciennement Sberbank Europe AG v European Commission and Single Resolution Board. — Economic and monetary union – Banking union – Single resolution mechanism for credit institutions and certain investment firms (SRM) – Resolution procedure applicable where an entity is failing or is likely to fail – Adoption by the SRB of a resolution scheme in respect of Sberbank – Action for annulment – Interest in bringing proceedings – Admissibility – Right to be heard – Effective judicial protection – Obligation to state reasons – Articles 18 and 20 of Regulation (EU) No 806/2014. — Case T-524/22

Giurisprudenza europea62022TJ0524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha esaminato l’annullamento della decisione SRB/EES/2022/21 relativa alla risoluzione di Sberbank Croatia e della successiva decisione della Commissione che l’ha approvata. Ha riconosciuto l’interesse ad agire della società madre, poiché la misura comportava la perdita delle azioni in Sberbank Croatia, ma ha respinto tutti i motivi di ricorso. In particolare, ha ritenuto legittima l’assenza di previa audizione del ricorrente, sufficiente la motivazione nonostante le redazioni di dati confidenziali e corrette le valutazioni SRB su FOLTF, mancanza di alternative, scelta del sale-of-business tool e scostamento dal piano di risoluzione.

Azione di annullamento contro la decisione SRB di risoluzione di Sberbank Croatia e la decisione della Commissione di endorsement: legittimità della procedura, del diritto di essere sentiti, della motivazione e della scelta dello strumento di trasferimento delle azioni

La questione giuridica

Se la decisione del SRB che ha disposto la risoluzione di Sberbank Croatia, approvata dalla Commissione, fosse adottata in violazione delle regole sulla competenza, del diritto di essere sentiti, dell’obbligo di motivazione, della valutazione dello stato di dissesto o probabile dissesto (FOLTF), dell’assenza di alternative private, della scelta dello strumento di risoluzione meno gravoso, della procedura di vendita dell’attività e del rispetto del piano di risoluzione, nonché se il ricorrente avesse interesse ad agire.

Principio di diritto

Il Tribunale ha dichiarato l’azione ricevibile per l’interesse ad agire del ricorrente, ma l’ha respinta integralmente: la decisione del SRB era correttamente indirizzata all’NRA croata, il mancato previo ascolto dell’azionista era giustificato ai sensi dell’articolo 52 della Carta dalla necessità e urgenza della risoluzione per tutelare la stabilità finanziaria, la motivazione era sufficiente anche in presenza di omissis relativi a dati riservati, la constatazione FOLTF e l’assenza di alternative private non erano viziati da errori manifesti, lo strumento del trasferimento delle azioni era adeguatamente motivato e la SRB poteva discostarsi dal piano di risoluzione in ragione delle circostanze sopravvenute. Di conseguenza, non risultava alcuna illegittimità della decisione di risoluzione di Sberbank Croatia né dell’endorsement della Commissione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 297 TFUE
  • Articolo 339 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Regolamento (UE) n. 1093/2010
  • Decisione (UE) 2022/948

Annullamento della decisione SRB su Sberbank Croatia e del relativo endorsement della Commissione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, già Sberbank Europe AG, contro la decisione SRB/EES/2022/21 del 1° marzo 2022 relativa alla risoluzione di Sberbank Croatia e contro la decisione della Commissione 2022/948, adottata lo stesso giorno, con cui è stata approvata la risoluzione. La controversia si colloca nel quadro dell’unione bancaria e del meccanismo di risoluzione unico disciplinato dal regolamento (UE) n. 806/2014.

Fatti rilevanti e contesto operativo

Il ricorrente era la capogruppo del gruppo Sberbank Europe e deteneva il 100% di Sberbank Croatia e il 99,9% di Sberbank Slovenia. Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa e l’imposizione di sanzioni, le entità del gruppo hanno subito un grave deterioramento della liquidità, con forti prelievi di depositi. Tra il 26 e il 27 febbraio 2022, la capogruppo e Sberbank Croatia hanno comunicato alle autorità competenti il rischio imminente di non essere in grado di far fronte alle obbligazioni in scadenza.

Il 27 febbraio 2022 l’ECB ha concluso che Sberbank Croatia era likely to fail (FOLTF) ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 806/2014. Nello stesso contesto, il SRB ha predisposto una valutazione provvisoria e ha imposto un moratorium ai sensi dell’articolo 33a della direttiva 2014/59/UE. Il 1° marzo 2022 il SRB ha adottato la decisione di risoluzione, scegliendo lo strumento della cessione dell’attività mediante trasferimento delle azioni a Hrvatska Poštanska Banka d.d. al prezzo di HRK 71.000.000, e la Commissione ha approvato la misura.

Eccezione di irricevibilità per difetto di interesse ad agire

Il SRB sosteneva che il ricorrente non avesse interesse ad agire. Il Tribunale ha respinto l’eccezione, rilevando che la decisione impugnata comportava la perdita dello status di azionista di Sberbank Croatia e dei diritti connessi, e che un eventuale annullamento avrebbe potuto procurare un vantaggio concreto al ricorrente, anche mediante una diversa configurazione della risoluzione o un diverso strumento di intervento.

Primo motivo: asserito difetto di competenza del SRB

Il ricorrente sosteneva che le tre decisioni del 1° marzo 2022 relative a Sberbank Europe, Sberbank Slovenia e Sberbank Croatia facessero parte di un’unica decisione complessiva volta allo smantellamento del gruppo e che il SRB non avesse il potere di adottare la decisione di non risoluzione nei confronti della capogruppo. Il Tribunale ha respinto la censura, osservando che le entità erano persone giuridiche distinte e che il SRB aveva esaminato separatamente la situazione di ciascuna, adottando decisioni autonome sulla base dei criteri dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014. Il fatto che il gruppo fosse economicamente interconnesso non imponeva l’adozione di una sola decisione a livello di gruppo.

Secondo motivo: violazioni procedurali essenziali

Il ricorrente denunciava tre profili: mancata individuazione del ricorrente come destinatario della decisione, violazione del diritto di essere sentiti e difetto di motivazione.

Destinatario della decisione

Il Tribunale ha affermato che l’articolo 18, paragrafo 9, del regolamento n. 806/2014 prevede espressamente che il resolution scheme sia indirizzato all’NRA competente, che deve darvi attuazione. Gli azionisti della banca in risoluzione non sono destinatari della misura. Ne consegue che la decisione correttamente era indirizzata alla National Bank of Croatia e non al ricorrente. Il Tribunale ha inoltre escluso che tale interpretazione privi il ricorrente delle garanzie dell’articolo 41 della Carta.

Diritto di essere sentiti

Pur riconoscendo che il ricorrente, in quanto azionista espropriato, poteva invocare il diritto di essere sentito, il Tribunale ha ritenuto che la mancata audizione fosse legittima. Il procedimento di risoluzione è stato qualificato come procedura amministrativa complessa, nella quale non è richiesto che ogni soggetto venga sentito da ciascuna istituzione in ogni fase. La limitazione del diritto di difesa era giustificata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta: era prevista dalla legge, rispondeva all’obiettivo di interesse generale della stabilità finanziaria, era necessaria per l’urgenza dell’intervento e non incideva sulla sostanza del diritto, poiché il ricorrente aveva comunque fornito informazioni utili sulle difficoltà di liquidità del gruppo.

Obbligo di motivazione

Sul difetto di motivazione, il Tribunale ha osservato che le due versioni non confidenziali della decisione e le successively redacted versions consentivano di comprendere il ragionamento e il metodo del SRB. Le omissioni riguardavano dati riservati tutelati dall’articolo 339 TFUE e dall’articolo 88 del regolamento n. 806/2014, ma la motivazione complessiva restava chiara e sufficiente per consentire al ricorrente di contestare utilmente la misura e al giudice di esercitare il controllo di legittimità.

Terzo e quarto motivo: FOLTF e assenza di alternative private

Il ricorrente contestava la valutazione secondo cui Sberbank Croatia fosse FOLTF e la conclusione che non vi fossero alternative private o di vigilanza idonee a evitare il dissesto.

Il Tribunale ha ritenuto sufficiente la motivazione della valutazione FOLTF, basata sulla fuga dei depositi, sull’insufficiente capacità di compensazione e sulle conclusioni dell’ECB e della valutazione provvisoria 1. Quanto al merito, il ricorrente non ha fornito elementi idonei a rendere implausibile l’analisi del SRB.

Con riferimento all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale ha confermato che il SRB poteva escludere l’efficacia di misure di mercato, della vigilanza o della conversione/svalutazione degli strumenti di capitale. Le alternative prospettate dal ricorrente, come la vendita dell’intero gruppo o un sovvenzionamento pubblico, non erano state indicate come opzioni realistiche e, in ogni caso, non risultavano idonee o necessarie. Il ricorso al Single Resolution Fund non poteva essere considerato un’alternativa alla risoluzione, ma solo uno strumento accessibile nell’ambito di una risoluzione già decisa.

Quinto motivo: strumento di risoluzione meno gravoso

Il ricorrente sosteneva che il SRB avrebbe dovuto adottare una soluzione meno onerosa, come la sospensione dei diritti di voto dell’azionista russo o il bridge institution tool. Il Tribunale ha dichiarato inammissibili le censure formulate in termini generici e speculative. Quanto al merito, ha osservato che il SRB aveva motivato la scelta del sale-of-business tool spiegando perché gli altri strumenti dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 non avrebbero perseguito gli obiettivi di risoluzione con la stessa efficacia, e in particolare perché l’istituzione ponte è una soluzione temporanea meno rapida. Inoltre, il bridge institution tool non era applicabile al ricorrente, che non era l’ente posto in risoluzione.

Sesto e ottavo motivo: valutazioni provvisorie e procedura di vendita delle azioni

Il ricorrente contestava sia le valutazioni provvisorie sia le modalità di vendita delle azioni di Sberbank Croatia.

Valutazioni provvisorie

Il Tribunale ha ritenuto che, in ragione dell’urgenza e del rapido deterioramento della liquidità, il SRB potesse ricorrere a valutazioni provvisorie ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 3 e 10, del regolamento n. 806/2014, anziché a una valutazione indipendente ex articolo 20, paragrafo 1. Il moratorium di 48 ore non era sufficiente a consentire una valutazione indipendente. Le obiezioni sul metodo e sull’asserita identità con la valutazione di Sberbank Slovenia sono state respinte come generiche e non idonee a dimostrare un errore manifesto.

Procedura di vendita

Quanto alla vendita, il Tribunale ha rilevato che la rapidità del processo era imposta dall’urgenza della crisi e dal rischio per la stabilità finanziaria in Croazia. La limitazione dei potenziali acquirenti a soggetti in grado di intervenire immediatamente era compatibile con la disciplina della vendita dell’attività, e anche un’eventuale disparità di trattamento era giustificabile ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE e dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014. L’asserito mancato coinvolgimento del ricorrente nella ricerca di acquirenti non integrava violazione dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento, disposizione riferita alla preparazione anticipata della risoluzione e non applicabile in un contesto di intervento urgente.

Settimo motivo: proporzionalità e alternative possibili

Il ricorrente invocava la proporzionalità, proponendo soluzioni alternative come il trasferimento del ricorrente a un altro azionista o una vendita dell’intero business del gruppo. Il Tribunale ha osservato che il SRB aveva motivato la deroga al piano di risoluzione, precisando che il pubblico interesse non giustificava più la risoluzione della capogruppo ma solo delle controllate, soprattutto alla luce delle circostanze geopolitiche sopravvenute. Il ricorrente non ha dimostrato alcun errore manifesto nell’analisi di proporzionalità.

Nono motivo: scostamento dal piano di risoluzione

Il ricorrente sosteneva che la decisione si discostasse illegittimamente dal piano di risoluzione del 3 maggio 2021. Il Tribunale ha richiamato l’articolo 23, terzo comma, del regolamento n. 806/2014, che consente di non seguire il piano quando, alla luce delle circostanze del caso, le finalità di risoluzione siano raggiunte più efficacemente con misure diverse. Ha quindi affermato che il SRB poteva legittimamente aggiornare la propria valutazione del pubblico interesse in base alla situazione attuale, e che il piano non imponeva di risolvere automaticamente l’intero gruppo.

Esito e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha inoltre disposto la cancellazione dal fascicolo di alcune versioni confidenziali di documenti prodotti dal SRB in seguito a misure istruttorie. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, mentre Repubblica di Croazia, Parlamento, Consiglio ed ECB hanno sopportato le proprie spese.

Come è indicizzato

Materieunion bancariarisoluzione bancariadiritti della difesamotivazione degli atti UEvendita dell’attività bancaria

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