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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24449/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento riferita a tre cartelle per crediti tributari (IRAP e IVA per annualità indicate in atti) per complessivi euro 18.500. In primo grado il ricorso era stato respinto, ritenendosi regolarmente notificate le cartelle e interrotto il termine di prescrizione. In appello la decisione era stata confermata, valorizzando copie fotostatiche prodotte dall'agente della riscossione e ritenendo non idoneo il disconoscimento della contribuente; inoltre era stata applicata la prescrizione decennale ai tributi erariali. Con il ricorso per cassazione la parte contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. per avere il giudice di merito ritenuto inefficace il disconoscimento delle copie fotostatiche delle notifiche, nonostante fosse stato formulato in modo specifico; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997 e dell'art. 2948, n. 4, c.c., censurando l'applicazione del termine decennale a sanzioni e interessi. È stata inoltre dichiarata l'inammissibilità della memoria depositata dalla ricorrente perché tardiva rispetto al termine di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotostatiche fosse stato ritualmente e specificamente effettuato, anche negando l'esistenza degli originali, sicché il giudice di merito avrebbe dovuto pretendere la produzione degli originali o comunque valutare la documentazione in relazione a tale contestazione. Ha poi affermato che, per sanzioni e interessi relativi a cartelle non fondate su sentenza passata in giudicato, la prescrizione è quinquennale e non decennale. Quanto a una delle cartelle, è stata dichiarata cessata la materia del contendere perché l'atto risultava annullato ex lege per effetto delle norme sullo stralcio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2719 c.c. per censurare la valutazione delle copie documentali e del loro disconoscimento

  • art. 2719 c.c.

    la contestazione della conformità all'originale è efficace se specifica; può aversi anche negando l'esistenza dell'originale, con conseguente onere per la controparte di produrre gli originali o del giudice di valutare la prova

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    "il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni"

    per le sanzioni tributarie non coperte da giudicato opera la prescrizione quinquennale

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    gli interessi si prescrivono in cinque anni; il termine quinquennale si applica anche agli interessi dovuti in materia tributaria

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la memoria depositata oltre il termine di dieci giorni prima della camera di consiglio è inammissibile

  • art. 35 della legge n. 149 del 2022

    richiamato per l'applicabilità del nuovo rito camerale al ricorso

  • art. 2953 c.c.

    il termine decennale vale solo quando la sanzione sia coperta da giudicato, come actio iudicati

  • d.l. n. 119 del 2018

    richiamato come base dell'annullamento/stralcio ex lege di una delle cartelle

  • art. 4, comma 4, d.l. n. 41 del 2021

    richiamato quale ulteriore base normativa dello stralcio totale del residuo della cartella annullata

Massime di principio

  • La contestazione della conformità all'originale di una copia fotostatica è validamente proposta quando sia specifica e chiara, anche senza formule sacramentali, e può consistere nella negazione dell'esistenza dell'originale.
  • Se la copia di un documento è ritualmente disconosciuta, il giudice non può attribuirle piena efficacia probatoria senza verificare la fondatezza del disconoscimento e, se necessario, senza richiedere la produzione dell'originale.
  • In materia di riscossione tributaria, il termine di prescrizione delle sanzioni irrogate con atto non coperto da giudicato è quinquennale; il termine decennale opera solo in presenza di giudicato.
  • Gli interessi relativi a crediti tributari sono obbligazioni autonome e, quanto alla prescrizione, seguono il termine quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c., a prescindere dalla natura del credito principale.
  • Quando una cartella è stata annullata ex lege per effetto di disposizioni sullo stralcio, va dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente a quel titolo.
  • La memoria depositata oltre il termine previsto nel rito camerale di legittimità è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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