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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29327/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Agenzia Entrate)

La controversia

La contribuente aveva acquistato un immobile con rogito del 31 luglio 2013 e, in sede di registrazione, aveva fruito dell'agevolazione "prima casa". L'Ufficio aveva poi emesso atto di rettifica contestando la decadenza dal beneficio, il recupero della differenza IVA con interessi e l'irrogazione della sanzione del 30% per dichiarazione mendace ex art. 1, nota II-bis, comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. Nei giudizi di merito la contribuente aveva sostenuto, in via principale, che la disciplina sopravvenuta dal 1° gennaio 2014 non consentiva più di qualificare l'immobile come "di lusso" e che quindi la dichiarazione resa al rogito non poteva essere mendace; in subordine aveva dedotto che, anche sotto il vigore della disciplina previgente, l'Ufficio aveva erroneamente calcolato le superfici rilevanti ai fini del superamento del limite previsto per l'agevolazione. In Cassazione ha proposto tre motivi, ma la Corte ha esaminato in via preliminare l'eccezione di tardività/inammissibilità del ricorso sollevata dall'Agenzia, relativa al decorso del termine lungo di impugnazione e all'inapplicabilità della sospensione ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, nonché delle ulteriori sospensioni emergenziali del 2020.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare della controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. La sentenza impugnata era stata depositata il 20 maggio 2019 e, non essendo stata notificata, il termine semestrale scadeva il 23 dicembre 2019; la notificazione del ricorso, avvenuta l'11 maggio 2020, era quindi tardiva. La sospensione prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 non operava perché riguarda solo i termini di impugnazione che scadono tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2019, mentre il termine nel caso concreto scadeva dopo tale data. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante il pagamento effettuato dalla contribuente nel 2016 e non applicabili le sospensioni introdotte dai decreti emergenziali del 2020, essendo il termine già spirato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, nota II-bis, comma 4, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    richiamato quale base normativa della sanzione per dichiarazione mendace nell'ambito dell'agevolazione prima casa

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    indicato quale termine lungo semestrale per proporre impugnazione quando la sentenza non sia notificata

  • art. 155, commi 3 e 4, c.p.c.

    richiamato per la proroga del termine quando la scadenza cade in giorno festivo o nel periodo sospeso

  • art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119

    interpretato restrittivamente: sospende solo i termini di impugnazione, incidentale, di riassunzione e per il controricorso in Cassazione che scadono tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2019

  • d.l. 17 marzo 2020 n. 18, artt. 83, commi 1 e 2

    ritenuto non applicabile perché, alla sua entrata in vigore, il termine di impugnazione era già scaduto

  • d.l. 8 aprile 2020 n. 23, art. 36, comma 1

    ritenuto non applicabile perché, alla sua entrata in vigore, il termine di impugnazione era già scaduto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista da una norma speciale si applica solo ai termini che, in base alla loro scadenza effettiva, ricadono nel periodo temporalmente individuato dalla disposizione; non può essere estesa ai termini che scadono dopo quel periodo.
  • Nel computo del termine lungo per impugnare una sentenza non notificata opera il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., con le ordinarie regole di sospensione feriale e di proroga della scadenza.
  • Per la verifica della tempestività dell'impugnazione occorre avere riguardo alla data di scadenza del termine e non alla sola data di deposito o decorrenza originaria del termine stesso.
  • Le sospensioni emergenziali dei termini processuali non sono applicabili quando, al momento della loro entrata in vigore, il termine per impugnare era già definitivamente spirato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la parte ricorrente è condannata alle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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