Sentenza n. 3076/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - del provvedimento di esclusione prot. n. 0071163 del 16 ottobre 2019 con il quale l’Amministrazione ha comunicato a parte ricorrente che, non avendo raggiunto la soglia minima di 45/70, risultava inidonea alla prova orale; - della valutazione effettuata dalla Commissione di concorso con verbale 3 del 17 settembre 2019 nella quale risulta il punteggio ottenuto da parte ricorrente per i titoli; - dell’allegato n. 10 al verbale di cui sopra nella parte in cui, valutando i titoli relativi alla cat. B) la Commissione afferma che “il candidato presenta un lungo iter formativo, con dottorato (conseguito nel 2010), 5 anni tra assegni di ricerca e borse di studio ed oltre un anno di contratti con enti di ricerca. Ha partecipato a numerosi progetti nazionali, nessuno con ruolo di responsabile. In conclusione, tenuto conto del periodo in cui è stato maturato, il curriculum è valutato insufficiente”; - del provvedimento dirigenziale prot. n. 0081827 in data 20 novembre 2019 relativo all’accertamento della regolarità degli atti della procedura del concorso suddetto, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori; - del provvedimento prot. n. 0085788 del 29 novembre 2019, di scorrimento della graduatoria e di assunzione del candidato classificatosi in ottava posizione per rinuncia della vincitrice Dott.ssa Antonella Marone; - della delibera del CNR n. 72/2016 del 14 giugno 2016, che contiene la previsione che potranno essere ammessi alla prova orale i soli candidati che conseguano tra prove di esame e titoli un punteggio minimo complessivo di punti 45/70, ferme restando le soglie minime per il superamento delle prove scritte; - il provvedimento del CNR prot. n. 0069081 in data 18 ottobre 2018, mediante il quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 7 unità di personale profilo Ricercatore III livello professionale presso Strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell’odierna parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prova orale di un concorso per ricercatore, valutazione dei titoli, approvazione della graduatoria e successivo scorrimento
Esito
Favorevole al resistente (ente banditore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla prova orale del concorso per sette ricercatori di terzo livello professionale, disposta perché aveva conseguito 44/70 tra titoli e prove scritte, a fronte della soglia minima di 45/70 prevista per l'ammissione al colloquio. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 15 d.P.R. 487/1994, sostenendo che tutti i candidati che avessero superato le prove dovessero essere inseriti in graduatoria e che non potesse essere previsto uno sbarramento fondato anche sulla valutazione dei titoli. In secondo luogo, ha censurato per difetto di motivazione e erroneità la valutazione di 4/15 attribuita ai titoli di categoria B, relativi al curriculum formativo e professionale, richiamando la qualità delle pubblicazioni, la partecipazione a convegni e campagne oceanografiche, il dottorato di ricerca, la mobilità presso istituzioni di ricerca e il confronto con i punteggi attribuiti agli altri candidati. Il ricorrente contestava inoltre gli atti consequenziali della procedura, inclusi l'approvazione della graduatoria e lo scorrimento conseguente alla rinuncia di una vincitrice.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l'art. 15 d.P.R. 487/1994 disciplina la verbalizzazione delle operazioni concorsuali e la formazione della graduatoria secondo il punteggio complessivo, ma non vieta all'amministrazione di predeterminare, nel rispetto della disciplina statale, criteri e soglie minime per l'ammissione alle diverse fasi della procedura. La fissazione di un punteggio minimo comprendente anche i titoli rientra nella discrezionalità amministrativa, soprattutto in un concorso per un profilo scientifico, nel quale è legittima la valorizzazione dei titoli culturali. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione della commissione, formulata sulla base dei criteri del bando e della griglia predeterminata: il curriculum era stato giudicato insufficiente in ragione della distanza temporale del percorso formativo rispetto alla selezione e della mancata assunzione di ruoli di responsabilità nei progetti di ricerca. La censura mirava sostanzialmente a sostituire la valutazione della commissione con l'autovalutazione del candidato e non evidenziava profili di manifesta irragionevolezza o travisamento. Sono state compensate le spese processuali, anche in considerazione della ridotta attività difensiva dell'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. 487/1994
La disposizione impone la verbalizzazione delle operazioni concorsuali e prevede la formazione della graduatoria secondo il punteggio complessivo, ma non impedisce all'amministrazione di stabilire criteri e punteggi minimi per l'ammissione alle diverse fasi della procedura, inclusa una soglia riferita anche ai titoli.
delibera CNR n. 72/2016
Contiene la previsione della soglia minima complessiva di 45/70, tra prove e titoli, per l'ammissione alla prova orale; la sua legittimità è stata ritenuta compatibile con la discrezionalità dell'ente banditore.
bando di concorso CNR
Prevede il punteggio complessivo minimo per l'inserimento in graduatoria, i criteri di valutazione del curriculum formativo e professionale e la rilevanza della vicinanza temporale del percorso formativo, dei riconoscimenti, dei progetti, dei contratti di ricerca, degli incarichi e della mobilità.
Massime di principio
- L'amministrazione che bandisce un concorso può predeterminare, nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, soglie minime di punteggio per l'ammissione alle diverse fasi della procedura, anche quando la soglia complessiva tenga conto sia delle prove sia dei titoli.
- L'art. 15 d.P.R. 487/1994, nel disciplinare la verbalizzazione delle operazioni concorsuali e la formazione della graduatoria secondo il punteggio complessivo, non attribuisce ai candidati che abbiano superato le singole prove un diritto all'inserimento in graduatoria indipendentemente dalle ulteriori soglie previste dal bando.
- Nei concorsi per profili scientifici rientra nella discrezionalità amministrativa la valorizzazione dei titoli culturali e professionali, purché i criteri siano predeterminati e applicati coerentemente dalla commissione.
- La motivazione del punteggio attribuito a un curriculum è sufficiente quando, in applicazione dei criteri del bando e della griglia predeterminata, individua gli elementi concreti che hanno determinato il giudizio, quali la distanza temporale della formazione rispetto alla selezione e l'assenza di ruoli di responsabilità nei progetti di ricerca.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione o quella del candidato a quella della commissione esaminatrice, salvo che siano dimostrati vizi di manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento o violazione dei criteri predeterminati.
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