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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16746/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La lite nasce da un contratto di appalto del 5 luglio 2013 per lavori di ristrutturazione e fornitura/posa di arredi in una boutique romana. L'appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per fatture asseritamente insolute; la committente proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto e, in riconvenzionale, l'accertamento di difformità e vizi dell'opera, con riduzione del prezzo e risarcimento del danno. In primo grado il decreto veniva revocato e venivano riconosciute sia somme in favore dell'appaltatrice per saldo prezzo e opere extra, sia somme in favore della committente per penale da ritardo e riduzione del prezzo. In appello l'appaltatrice contestava: 1) l'interpretazione del contratto, sostenendo che il termine di consegna e la penale dovessero riferirsi all'intera boutique e non a singole porzioni/locali; 2) l'applicazione dell'art. 1661 c.c., affermando che le richieste di opere extra e le relative pattuizioni avrebbero inciso sui termini originari e fatto venir meno la penale, ovvero reso necessario provare il danno per i ritardi; 3) il rigetto della domanda di pagamento di euro 43.500,00 per interventi notturni, sostenendo che tali prestazioni fossero state eseguite per problemi causati da un fornitore indicato dalla committente; 4) la violazione delle norme processuali per la mancata precisazione delle conclusioni in appello da parte della committente, che avrebbe comportato abbandono delle domande. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il terzo motivo inammissibili perché diretti a una rivalutazione del merito e dell'interpretazione del contratto; ha ritenuto infondato il secondo perché le variazioni dedotte, pari a poco più del 5% dell'importo complessivo e non particolarmente rilevanti sul piano qualitativo, non integravano "notevoli modificazioni" ai sensi dell'art. 1661, comma 2, c.c.; ha ritenuto infondato il quarto perché la mancata precisazione delle conclusioni non implica abbandono, operando la presunzione di conferma delle conclusioni precedentemente formulate. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'appaltatrice. Ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l'appello e, quindi, mantenuto ferma la regolazione economica risultante dai giudizi di merito, comprensiva delle statuizioni sulla penale per ritardo, sulla riduzione del prezzo per vizi/difetti e sul saldo dovuto per le lavorazioni e le opere extra. La Corte ha altresì condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1369, 1371 c.c.

    I canoni ermeneutici contrattuali devono essere dedotti specificamente e la loro violazione può essere denunciata in cassazione solo indicando in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è consentito sostituire alla decisione una diversa lettura del contratto.

  • art. 1661 c.c.

    Le variazioni dell'appalto integrano il limite del comma 2 solo quando determinano notevoli modificazioni della natura dell'opera o sconvolgono il piano originario dei lavori; in difetto, non vengono meno i termini e la penale pattuiti.

  • art. 1218 c.c.

    La parte che deduce l'inadempimento o l'inesigibilità di una prestazione deve confrontarsi con l'assetto di responsabilità e con la prova del fatto estintivo o impeditivo che allega.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente non può invertire l'onere della prova in cassazione senza dimostrare l'erronea applicazione della regola probatoria; la mancata prova del diverso rapporto commerciale o del fatto impeditivo ricade sulla parte che lo allega.

  • art. 189 c.p.c.

    La mancata precisazione delle conclusioni non comporta, di per sé, abbandono delle domande già formulate.

  • art. 347 c.p.c.

    Nel giudizio di appello, l'omessa precisazione delle conclusioni non determina automaticamente la rinuncia alle domande o alle istanze già proposte.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è questione di merito: in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per la mera preferenza di una diversa lettura delle clausole.
  • Quando una clausola è suscettibile di più interpretazioni plausibili, il sindacato di legittimità non può sostituire l'opzione interpretativa adottata dal giudice di merito con una ritenuta più convincente dalla parte.
  • Nell'appalto, le variazioni richieste dal committente incidono sui termini contrattuali solo se sono tali da determinare un effettivo sconvolgimento del programma originario e una modifica notevole della natura dell'opera; variazioni marginali o economicamente contenute non fanno venir meno la penale per ritardo.
  • La censura che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a contestare l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove è inammissibile in cassazione.
  • L'omessa precisazione delle conclusioni da parte di una parte appellata non determina automaticamente l'abbandono delle domande già proposte, operando invece la presunzione di mantenimento delle conclusioni precedentemente formulate.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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