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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44368/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/04/2023 con la quale il Magistrato di sorveglianza di Campobasso aveva dichiarato improponibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio relativa al procedimento SIUS n. 2852/2022, per aver trasmesso l'atto ad un indirizzo e-mail diverso da quello ufficiale previsto dalla normativa transitoria (art. 87-bis d.lgs. n.150/2022). Il ricorrente deduceva di aver inviato la PEC indicata nella pagina web dell'Ufficio, che la finalità dell'invio era stata raggiunta e che l'errore di indirizzo dovesse essere considerato mera irregolarità in violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione del Magistrato di sorveglianza che aveva applicato l'art. 87-bis d.lgs. n.150/2022 (introdotto dal d.l. n.162/2022 e dalla legge di conversione) e il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del 9 novembre 2020 che individua gli indirizzi PEC ufficiali pubblicati nel portale dei servizi telematici. La Corte ha affermato la natura tassativa dell'obbligo di invio all'indirizzo indicato nel provvedimento DGSIA (depositoattipenali.tribsorv.campobasso@giustiziacert.it) e ha escluso che le indicazioni non ufficiali presenti nella pagina web possano giustificare l'errore; conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 87-bis d.lgs. n.150 del 10/10/2022

    La Corte interpreta le disposizioni come tassative rispetto alle modalità di deposito telematico: le impugnazioni devono essere trasmesse per PEC agli indirizzi indicati con provvedimento DGSIA; l'invio a indirizzi diversi può determinare inammissibilità ex comma 8.

  • art. 94 d.lgs. n.150/2022 (modificato dal d.l. n.162/2022)

    Disciplina transitoria: per le impugnazioni proposte entro il 30/06/2023 continuano ad applicarsi alcune disposizioni emergenziali (artt. 23 e 23-bis dl. n.137/2020); richiama la necessità di attenersi alle modalità previste dall'art. 87-bis nel periodo transitorio.

  • d.l. n.162/2022 e legge di conversione (legge 30/12/2022)

    Ha introdotto l'art. 87-bis nel d.lgs. n.150/2022; la Corte ritiene vincolante quanto previsto dal decreto e dalla legge di conversione sulle modalità telematiche di deposito.

  • Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 9/11/2020 (elenco indirizzi PEC)

    Il provvedimento è considerato l'elenco ufficiale e inderogabile degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari; la Corte ritiene che il difensore debba attenersi esclusivamente a tale elenco e che gli indirizzi ivi riportati costituiscano il punto di riferimento vincolante.

  • artt. 23 e 23-bis dl. n.137/2020 (disposizioni emergenziali anti-COVID)

    Richiamate dalla normativa transitoria come disposizioni ancora applicabili per i depositi telematici fino alla data stabilita (cfr. art. 94 d.lgs. n.150/2022); la Corte segnala la loro persistenza nel periodo considerato.

Massime di principio

  • Prima di depositare un atto telematico verificare sempre l'indirizzo PEC ufficiale dell'ufficio destinatario pubblicato con provvedimento DGSIA o sul portale dei servizi telematici: l'uso di indirizzi diversi, anche se PEC o indicati in pagine web non ufficiali, può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'errore nell'indirizzo destinatario non viene considerato "mera irregolarità" quando la normativa stabilisce modalità tassative di deposito: la forma richiesta dalla legge è condizione di ammissibilità.
  • Non si può far valere con successo l'argumento della "ricezione sostanziale" dell'atto quando la norma prescrive in modo vincolante un determinato canale/indirizzo: l'accertamento della mera pervenzione non sostituisce il rispetto delle regole formali.
  • In caso di discordanza tra informazioni presenti sul sito web dell'ufficio e l'elenco ufficiale DGSIA, prevale sempre il contenuto del provvedimento ufficiale DGSIA; il difensore deve fare riferimento a quest'ultimo.
  • Alcuni difetti formali meno incisivi (es. PEC non intestata o copia informatica non firmata digitalmente) possono essere valutati con maggiore elasticità se è chiara la provenienza dell'atto, ma questa elasticità non si estende agli indirizzi destinatari previsti come obbligatori dalla normativa.

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