Cassazione Penale, Sentenza n. 10084/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma, da parte del Tribunale del riesame di Milano, dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Pavia che aveva applicato ad Angelo Milano la misura degli arresti domiciliari; il ricorrente deduceva violazione di legge processuale in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari (presupposti per la misura). I fatti sottostanti riguardavano le ipotesi di reato richiamate agli artt. 356 e 648 c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il 27 gennaio era pervenuta rinuncia al ricorso da parte di Milano poiché il Giudice dell'udienza preliminare di Pavia aveva revocato la misura degli arresti domiciliari. Si è quindi concluso per l'inammissibilità del ricorso; inoltre è stato precisato che l'indagato non può essere condannato alle spese processuali né al versamento di somme alla Cassa per le ammende, poiché la sopravvenuta carenza di interesse non costituisce ipotesi di soccombenza. Decisione resa il 28 febbraio 2023.
Norme richiamate
art. 356 cod. pen.
Richiamato come una delle fattispecie contestate all'indagato e pertanto in relazione al quale è stata disposta la misura cautelare; la norma è citata per identificare il reato oggetto dell'indagine.
art. 648 cod. pen.
Richiamato come una delle fattispecie contestate (tipicamente ricettazione) e indicato come motivo per l'applicazione della misura cautelare.
Principio processuale della sopravvenuta carenza di interesse
La Corte ha applicato il principio secondo cui, se prima della decisione viene meno l'interesse alla pronuncia (es. per revoca della misura e rinuncia del ricorrente), il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene revocata prima della pronuncia della Corte, il ricorrente perde l'interesse a proseguire il giudizio e il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia formale al ricorso da parte dell'indagato confirma la mancanza di interesse e determina l'inammissibilità; la Corte non entra nel merito delle questioni sostanziali una volta sopravvenuta tale carenza.
- La sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza: non è automatico il pagamento delle spese processuali né l'obbligo di versamento di somme alla Cassa per le ammende a carico del ricorrente.
- Per ottenere comunque una pronuncia di merito in situazioni analoghe, il ricorrente deve evitare la revoca o la rinuncia, o valutare rimedi alternativi tempestivi che preservino l'interesse alla decisione.
- Nei ricorsi per misure cautelari occorre monitorare l'evoluzione del provvedimento impugnato (eventuali revoche o modifiche): il mutamento della situazione fattuale o processuale può rendere privo di oggetto il gravame.
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