Sentenza n. 90/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 1928 del 2025: Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 187/2023 emessa dal Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Antoci, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 91/2023, pubblicata in data 07/06/2023, notificata in data 22/07/2023, passata in giudicato, Nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a. quanto al ricorso n. 1945 del 2025: Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1018/2023 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Robaldo, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 933/2023, pubblicata in data 16/05/2023, notificata in data 23/07/2023, passata in giudicato, nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a. quanto al ricorso n. 2249 del 2025: PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO costituito dalla Sentenza n. 280/2023 pubbl. il 06/07/2023 RG n. 977/2022, Tribunale di Cuneo Giudice. Dott. Michele Basta - sez. lavoro notificata in data 21 - 07 - 2023 passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso dalla parte ricorrente, così disponendo: " accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, come segue: […] ARUSA CLAUDIA a.s. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 […] condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, in favore di in favore di ARUSA CLAUDIA dell'importo nominale di € 2.500,00 . quanto al ricorso n. 2363 del 2025: ESECUZIONE DEL GIUDICATO costituito dalla Sentenza n. 245/2023 pubbl. il 21/07/2023 RG n. 396/2023, Tribunale di Asti - sez. lavoro Giudice dott.ssa Elisabetta Antoci, passata in giudicato, notificata in data 09 settembre 2023 che ha accolto il ricorso promosso dalla parte ricorrente, così disponendo: "[..] accerta e dichiara il diritto di BARBERO ELISA ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici indicati in parte motiva e condanna il Ministero ad erogare in favore di detto ricorrente, tramite la carta elettronica, l'importo complessivo di € 1.500 oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria . quanto al ricorso n. 2364 del 2025: ESECUZIONE DEL GIUDICATO costituito dalla Sentenza n. 439/2023 pubbl. il 24/10/2023 RG n. 210/2023, Tribunale di Cuneo Giudice. Dott. Paola Elefante - sez. lavoro notificata in data 05 - 11 - 2023 passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso dalla parte ricorrente, così disponendo: - accerta e dichiara il diritto della ricorrente CAPANO Manuela ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 2000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente . quanto al ricorso n. 2365 del 2025: PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO costituito dalla Sentenza n. 392/2023 pubbl. il 28/09/2023 RG n. 34/2023, Tribunale di Cuneo - sez. lavoro Giudice dott.ssa Paola Elefante, passata in giudicato, notificata in data 25 ottobre 2023 che ha accolto il ricorso promosso dalla parte ricorrente, così disponendo: " [..] accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente - condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente […];" . quanto al ricorso n. 2506 del 2025: Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1169/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Cirvilleri, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 4464/2023, pubblicata in data 09/05/2024, passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso dal ricorrente, così disponendo: <<[…] accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; condanna il MINISTERO dell'ISTRUZIONE E DEL MERITO ad erogare in favore della parte ricorrente l'importo di € 1.000,00 attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, maggiorati di interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo >>. quanto al ricorso n. 2532 del 2025: PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO costituito dalla Sentenza n. 185/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 924/2023 Tribunale di Cuneo - sez. lavoro - Giudice dott. Michele Basta, passata in giudicato, notificata in data 27 - 11 - 2024 che ha accolto il ricorso promosso dalla ricorrente, così disponendo: "[…] accerta e dichiara il diritto delle parti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente - condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 1.500, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente . quanto al ricorso n. 2579 del 2025: Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 53/2024 emessa dal Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Lo Bello, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 407/2023, pubblicata in data 08/03/2024, passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso dal ricorrente, così disponendo: "Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici indicati in parte motiva e per l'effetto condanna il Ministero a erogare, tramite la carta elettronica, l'importo complessivo di € 500 in favore di CASETTA Chiara, € 1.000 in favore di BERTOLOTTI Anita, € 1.500 in favore di DE VITO Ornella e € 1.000 in favore di CIRIOTTI Emanuela, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetariA". quanto al ricorso n. 2756 del 2025: PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO costituito dalla Sentenza n. 243/2024 pubbl. il 28/05/2024 RG n. 1025/2023 Tribunale di Cuneo - sez. lavoro - Giudice dott. Michele Basta, notificata in data 05 dicembre 2024 passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso dalla ricorrente, così disponendo: "[…] accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente - condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente;; […]" . quanto al ricorso n. 2900 del 2025: Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1105/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott.ssa Silvana Cirvilleri, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 542/2023, pubblicata in data 25/05/2023 e notificata il 29/07/2023, passata in giudicato. quanto al ricorso n. 2940 del 2025: Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 130/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott.ssa Elisabetta Antoci, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 1234/2024, pubblicata in data 05/03/2025 e notificata il 05/05/2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, relative all'erogazione del beneficio della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
Con undici ricorsi riuniti, i ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione di altrettante sentenze passate in giudicato, pronunciate dalle sezioni lavoro dei Tribunali di Asti, Torino e Cuneo, che avevano riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero al pagamento degli importi dovuti, oltre agli interessi legali ove previsti. I ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza del Ministero e chiesto anche la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza tuttavia contestare l'omessa esecuzione dei giudicati. Le sentenze azionate erano state prodotte in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificate al Ministero presso il domicilio reale; inoltre, alla data di proposizione dei ricorsi, era decorso infruttuosamente il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi, rilevando l'identità della motivazione e del dispositivo e precisando che la riunione aveva finalità esclusivamente organizzative, senza incidere sulle singole decisioni. Ha accolto tutte le domande di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare esecuzione alle sentenze del giudice ordinario e di pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute: la penalità decorre dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in caso di persistente inadempimento, dal momento in cui diviene efficace la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di 800 euro di compensi professionali, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 475 c.p.c.
La copia attestata conforme all'originale della sentenza è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce presupposto per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 93 c.p.c.
Ha fondato la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
art. 1 l. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dai giudicati da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente di adempiere integralmente alle statuizioni patrimoniali contenute nel titolo, quando la sentenza sia stata prodotta in copia conforme, notificata all'amministrazione e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuando un termine ulteriore per l'esecuzione e ponendo gli oneri dell'attività commissariale a carico dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme oggetto del giudicato; essa decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento spontaneo oppure, in caso di ulteriore inerzia, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.
- La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per finalità di economia e speditezza della decisione, senza alterare l'autonomia dei singoli giudizi né incidere sulla distinta liquidazione delle spese.
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