Cassazione Penale, Sentenza n. 23601/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro (21/09/2023) che aveva riformato parzialmente l'ordinanza del GIP (27/07/2023) sostituendo la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L'imputazione principale è tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'appartenenza a associazione di tipo mafioso (capo 9 dell'ordinanza genetica): secondo l'accusa, nel 2016 il ricorrente, insieme a Rocco Morabito e con il concorso di Giuseppe Antonio Accorinti, avrebbe preteso la restituzione di 180.000 euro (avendo in origine consegnato 40.000 euro) e avuto comportamenti minacciosi e violenti fino alla paventata acquisizione di un immobile a garanzia. Il ricorso in Cassazione si articolava in quattro motivi: 1) violazione di legge e confusione tra estorsione (art. 629 c.p.) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), con richiamo alle Sezioni Unite che individuano nell'elemento psicologico il discrimine; 2) vizio di motivazione sulla gravità indiziaria e sulla presunta violenza/minacce attribuite al ricorrente; 3) vizio di motivazione sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p.; 4) vizio di motivazione circa le esigenze cautelari, in particolare l'assenza di motivazione concreta e attuale sulla pericolosità di reiterazione, il lungo tempo trascorso dai fatti e la detenzione già subita dal ricorrente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. In particolare: i primi tre motivi sono stati dichiarati infondati perché la motivazione del Tribunale del riesame, anche richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha offerto elementi logici a sostegno della qualificazione come estorsione (disproporzione delle pretese rispetto al capitale, natura oscura dell'operazione, veemenza intimidatoria) e della rilevanza dell'intervento del capo mafioso Accorinti come elemento sintomatico. Il quarto motivo è stato invece ritenuto fondato: la motivazione del Tribunale del riesame sulle esigenze cautelari è stata giudicata manifestamente illogica e astratta, priva di concretezza rispetto all'attualità del pericolo di reiterazione (fatti risalenti al 2016-2017, mancanza di elementi sul persistente coinvolgimento del ricorrente in dinamiche associative, genericità sul precedente penale). Per tali ragioni la decisione è stata parzialmente accolta e gli atti sono stati rinviati al Tribunale del riesame per un nuovo esame e una più adeguata e concreta motivazione delle esigenze cautelari, nei limiti indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di estorsione; la sentenza valuta l'esistenza del dolo estorsivo sulla base della sproporzione della pretesa, della natura illecita dell'operazione e della veemenza intimidatoria
art. 393 cod. pen.
Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia; richiamata per la distinzione con l'estorsione, il discrimine è l'elemento psicologico (convinzione ragionevole di avere un diritto vs consapevolezza di ingiustizia)
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Aggravante del metodo mafioso; la Corte conferma che l'impiego del metodo mafioso può integrare un elemento sintomatico del dolo estorsivo ma non è da sola decisiva per la qualificazione del reato
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Previsione sulla presunzione relativa di perdurante pericolosità in caso di reati con metodo mafioso; la Corte ricorda che la presunzione è relativa e richiede valutazione concreta e aggiornata
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti della motivazione e dell'enunciazione dei motivi di ricorso alla Cassazione e alla compressione dell'oggetto del sindacato di legittimità
Giurisprudenza: Sezioni Unite, Filardo, n. 29541 del 16/07/2020
Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020
Fermo principio secondo il quale il discrimine tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione è l'elemento psicologico; la Corte richiama questi criteri per l'apprezzamento della fattispecie
Giurisprudenza: Sez. U., Spennato, n. 36267 del 30/05/2006
Sez. U. n. 36267 del 30/05/2006
Richiamata per il principio che il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari ha autonomia gnoseologica e deve essere adeguatamente motivato secondo logica e principi probatori
Massime di principio
- La distinzione tra estorsione (art. 629) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393) si basa prevalentemente sull'elemento psicologico: estorsione richiede la consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa; l'esercizio arbitrario richiede una convinzione, anche se erronea, di avere un diritto.
- La sproporzione tra la somma richiesta e il capitale investito, la natura oscura dell'operazione e la richiesta di beni (es. immobile) a garanzia sono indici che depongono a favore del dolo estorsivo e non di una legittima rivendicazione patrimoniale tutelabile in sede civile.
- L'utilizzo del 'metodo mafioso' e l'intervento di soggetti apicali possono essere valorizzati come elementi sintomatici del dolo estorsivo, ma l'aggravante di per sé non sostituisce la necessità di una congrua valutazione complessiva degli indizi.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice deve fornire motivazioni concrete e aggiornate circa il pericolo di reiterazione: la mera evocazione del contesto mafioso e precedenti remoti non è sufficiente.
- Il notevole trascorrere del tempo dai fatti contestati e il periodo di detenzione già subito dall'indagato sono elementi che attenuano la giustificazione di misure cautelari gravi e devono essere valutati specificamente dal giudice.
- In sede di legittimità il controllo è sulla congruenza e logica della motivazione del giudice di merito, non sulla riedizione completa del materiale probatorio: il ricorso deve dimostrare aporie logiche o carenze manifeste nella motivazione per ottenere accoglimento.
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