Cassazione Penale, Sentenza n. 42218/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi) ritenendo: 1) carente la motivazione circa il dolo, essendo l'omissione imputabile al commercialista; 2) non dimostrata la maggiore plausibilità della tesi accusatoria rispetto a quella difensiva; 3) erroneo il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto); 4) eccessiva o ingiustificata la durata delle misure interdittive e delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l'imputato, titolare di ditta individuale, aveva conoscenza degli obblighi tributari e non era esonerato dalla responsabilità penale per aver affidato l'incarico al commercialista; l'omissione non fu sanata fino al 2018 e l'imposta evasa era rilevante (euro 161.486) con versamenti parziali successivi. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 131-bis in presenza di una residua imposta evasa di euro 74.327,24; infine ha ritenuto legittima la determinazione delle pene accessorie nel minimo edittale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
La norma è stata interpretata come applicabile all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi: l'obbligo è personale e non delegabile, quindi l'affidamento al professionista non esclude il dolo o la responsabilità penale del contribuente.
art. 110, comma 6, TULPS
Citato a titolo di fatto (pagamenti ai gestori delle slot machine) per ricostruire la contabilità: non incide sulla sussistenza del reato tributario se la dichiarazione non è stata presentata.
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha confermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità è ammissibile solo per scostamenti molto esigui; una residua imposta evasa di euro 74.327,24 è incompatibile con l'applicazione di tale causa.
art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000
Le pene accessorie obbligatorie previste dalla norma possono essere determinate anche nel minimo edittale; se calcolate entro i limiti di legge non necessitano di ulteriore motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'onere del ricorrente a sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Riferimento utilizzato per la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- L'affidamento della tenuta della contabilità o della presentazione delle dichiarazioni a un professionista non esonera il contribuente dalla responsabilità penale: l'obbligo tributario è personale e non delegabile.
- L'omessa presentazione della dichiarazione è rilevante di per sé perché impedisce l'accertamento e la riscossione: ciò può integrare il dolo necessario per il reato, specialmente se l'omissione non viene tempestivamente sanata.
- I versamenti parziali effettuati solo dopo accertamento non escludono il dolo e possono aggravare la posizione, riducendo le possibilità di ottenere il beneficio della non punibilità per tenuità.
- L'art. 131-bis c.p. si applica solo in presenza di scostamenti molto esigui rispetto all'imposta dovuta; importi residui rilevanti (decine di migliaia di euro) ne escludono l'applicabilità.
- Le pene accessorie previste dalla normativa tributaria, se comminate nei limiti minimi edittali, non richiedono motivazione aggiuntiva.
- In casi analoghi è consigliabile: 1) regolarizzare tempestivamente omissioni e pagare integralmente quanto dovuto; 2) conservare e poter dimostrare il controllo sull'operato del professionista; 3) cercare soluzioni amministrative preventive (accertamento con adesione completo) per ridurre il rischio penale.
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