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Sentenza

Sentenza n. 204/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la retribuzione professionale docente e condannato il Ministero al pagamento di euro 923,42 oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docente, prevista dall’art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze brevi. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 923,42, oltre interessi sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo. Il titolo era stato notificato al Ministero il 28 maggio 2024 presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e risultava passato in giudicato. Il ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia dell’Amministrazione. Ha chiesto quindi l’ordine di esecuzione del giudicato e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero e gli uffici scolastici intimati non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza perché: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato; il titolo era stato notificato al domicilio digitale dell’Amministrazione secondo le forme previste dall’art. 479 c.p.c.; era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996; ed era incontestata la mancata esecuzione della pronuncia. Il Ministero è stato quindi dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, mediante pagamento delle somme dovute, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il TAR ha nominato sin da subito, per il caso di persistente inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’incarico. Il Commissario dovrà, se necessario, provvedere all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 339,00, oltre contributo unificato eventualmente versato, spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    “l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”

    Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non adempia all’obbligo derivante dal giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione e della decisione del giudice dell’ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso consente, nel caso concreto, di procedere all’azione di ottemperanza.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell’esecuzione.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    La norma, richiamata dal giudice in relazione all’art. 479 c.p.c., esclude la necessità dell’apposizione della formula esecutiva sulle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituenti titolo esecutivo.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce prova della definitività del titolo da eseguire.

  • art. 7 CCNL comparto scuola 15 marzo 2001

    È la fonte contrattuale della retribuzione professionale docente riconosciuta dal giudice ordinario nel titolo posto in esecuzione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento o altro obbligo di conformazione.
  • Ai fini dell’ottemperanza, occorre dimostrare il passaggio in giudicato del titolo, la sua valida notificazione all’Amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Accertata l’inerzia dell’Amministrazione debitrice, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione esatta e integrale del giudicato entro un termine determinato e può nominare sin da subito un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Nell’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme, il Commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutte le attività contabili e amministrative necessarie, compresa l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’Amministrazione e il Commissario adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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