Cassazione Penale, Sentenza n. 7332/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza n. 91/2019 (GUP Tribunale di Avezzano) e delle conferme successive, fondata sul fatto che un'altra indagine a carico del ricorrente era stata archiviata e che la conversazione ambientale ritenuta decisiva per la condanna non risulta presente sul supporto magnetico fornito dall'ufficio GIP del Tribunale. Il ricorrente deduce che l'assenza del file sul dischetto inficia la prova e giustifica la revisione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto prevalente la causa di inammissibilità costituita dall'assenza di procura speciale rilasciata al difensore che ha proposto il ricorso (violazione dell'art. 633 c.p.p. e del principio enunciato dall'art. 571, comma 3). In ogni caso la Corte di appello aveva ritenuto che l'assenza della conversazione sul dischetto non integrasse la prova nuova prevista dalla lettera C dell'art. 630 c.p.p. né la fattispecie di falsità prevista dalla lettera D. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Sentenza resa a Roma l'11 gennaio 2022.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen. (lettere C e D)
La Corte ha interpretato che la mancanza sul supporto di una conversazione già ritenuta ai fini della condanna non costituisce automaticamente "prova nuova" ai sensi della lettera C né dimostra "accertata falsità" ai sensi della lettera D; pertanto non ricorrono i presupposti per la revisione sul fondamento di tali lettere.
art. 571, comma 3, cod. proc. pen.
Secondo la Corte la norma limita la autonoma possibilità di impugnazione del difensore e giustifica che la richiesta di revisione conservi carattere personale; ne consegue che il ricorso proposto dal difensore senza procura speciale è inammissibile.
art. 633 cod. proc. pen.
Interpretato come prescrizione formale che richiede la procura speciale per il difensore che propone ricorso per la revisione: la sua assenza determina l'inammissibilità del ricorso.
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifiche all'art. 613 c.p.p.)
La Corte osserva che le modifiche normative volte ad alzare il livello di professionalità richiesto non hanno eliminato il carattere personale della richiesta di revisione, per cui permane la necessità della procura speciale quando il ricorso è proposto dal difensore.
Massime di principio
- La richiesta di revisione è misura assolutamente personale: se proposta tramite difensore, questi deve essere munito di procura speciale; la sua assenza rende il ricorso inammissibile.
- La mera assenza di una registrazione sul supporto fornito dall'ufficio non costituisce automaticamente "prova nuova" ai sensi dell'art. 630 C.p.p.; va valutato se emergano elementi tali da integrare i presupposti specifici per la revisione (nuove prove o falsità accertata).
- Quando la condanna si basa su un compendio probatorio plurimo, la mancata produzione di un singolo elemento non necessariamente capovolge la valutazione di responsabilità, salvo che tale elemento fosse davvero decisivo e insostituibile.
- In procedimento con rito abbreviato la rilevanza di singole prove può essere accentuata, quindi la difesa deve documentare con cura l'incidenza della prova mancante e produrre elementi che rendano probabile la possibilità di un proscioglimento in sede di revisione.
- Prima di proporre la revisione, è consigliabile acquisire documentazione formale sul catena di custodia e sulla esistenza/assenza dei supporti registrati (provvedimenti di acquisizione, certificazioni della cancelleria, verbali dell'ufficio GIP).
- Le questioni procedurali formali (es. mancanza di procura speciale) vengono esaminate prioritariamente e possono determinare l'archiviazione della richiesta senza entrare nel merito delle censure sostanziali.
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