Sentenza n. 2834/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, del 22 febbraio 2023, emesso dal Questore pro tempore di -OMISSIS- nei confronti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato dalla pericolosità sociale derivante da una condanna per violenza sessuale aggravata ai danni dell'ex compagna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per inadeguata valutazione della pericolosità sociale, mancata considerazione dei vincoli familiari in Italia e omessa valorizzazione dell'intervenuta riabilitazione. L'amministrazione aveva fondato il provvedimento sulla condanna, confermata in appello, alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata, commessa nei confronti della persona già legata al ricorrente da relazione affettiva. La riabilitazione era intervenuta il 19 luglio 2023, successivamente al diniego adottato il 22 febbraio 2023.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il giudizio di pericolosità sociale. La valutazione amministrativa è stata ritenuta adeguatamente fondata sulle risultanze istruttorie relative a un reato particolarmente grave, connotato da marcato disvalore e commesso con modalità indicative di modelli comportamentali incompatibili con le regole giuridiche e della convivenza civile. Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare tale giudizio. È stata inoltre ritenuta generica e non provata l'allegazione dei vincoli familiari, non essendo stati precisati i familiari presenti in Italia, la natura dei rapporti, la convivenza o la loro attualità; il giudice ha anche osservato che la commissione del reato ai danni di una persona legata da rapporto affettivo indebolisce, nel caso concreto, la rilevanza di eventuali relazioni familiari stabili. La riabilitazione non è stata considerata fatto sopravvenuto rilevante ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, poiché intervenuta dopo l'adozione del provvedimento. Secondo il TAR, rilevano i nuovi elementi favorevoli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall'amministrazione al momento della decisione. L'amministrazione non era tenuta ad attendere l'esito del procedimento di riabilitazione, stante l'autonomia delle valutazioni amministrative rispetto a quelle penali e il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
I nuovi elementi favorevoli allo straniero rilevanti nella valutazione del rinnovo sono quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall'amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento; una riabilitazione intervenuta successivamente non incide sulla legittimità originaria del diniego.
artt. 609-bis e 609-ter, n. 5-quater, c.p.
La condanna per violenza sessuale aggravata commessa nei confronti di persona già legata da relazione affettiva costituisce elemento oggettivo rilevante per la valutazione amministrativa della pericolosità sociale.
Massime di principio
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, il giudizio di pericolosità sociale può fondarsi sulla gravità del reato, sulle modalità della condotta e sulla relazione tra autore e vittima, quando tali elementi evidenzino modelli comportamentali incompatibili con le regole della convivenza civile.
- Ai fini della legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, i fatti favorevoli sopravvenuti rilevanti ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 devono esistere ed essere stati formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall'amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento.
- Una riabilitazione intervenuta dopo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla legittimità originaria dell'atto, se l'amministrazione ha correttamente deciso sulla base degli elementi conosciuti al momento della decisione.
- L'amministrazione non è tenuta a sospendere o ritardare la conclusione del procedimento di rinnovo in attesa dell'esito di un procedimento penale di riabilitazione, poiché le valutazioni amministrative sulla pericolosità sociale sono autonome rispetto a quelle del giudice penale e sussiste il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- L'allegazione di vincoli familiari in Italia, per incidere sulla valutazione di pericolosità sociale, deve essere specifica e supportata da elementi relativi all'identità dei familiari, alla natura dei rapporti, alla convivenza e alla loro effettiva attualità.
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