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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15140/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 15/02/2023 (concordato in appello che aveva ridotto la pena a 7 anni). Due motivi distinti: (1) inosservanza/erronea applicazione della legge penale per non aver dichiarato la prescrizione del reato di favoreggiamento (capo n.13), reato commesso fino al 26/01/2015 e pertanto, secondo il ricorrente, già estinto per prescrizione prima della sentenza di secondo grado; (2) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per omessa declaratoria di prescrizione del reato al capo n.41 (detenzione e cessione di droghe cd. "leggere"), il cui massimo edittale è di 4 anni e dunque, secondo il ricorrente, la prescrizione sarebbe maturata prima della pronuncia di secondo grado in base all'art.157 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Pur richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il ricorso per cassazione è ammissibile anche contro la sentenza di concordato in appello per dedurre l'omessa declaratoria di prescrizione, i giudici hanno rilevato che per entrambi i reati contestati (capo 13 e capo 41) era stata contestata e riconosciuta l'aggravante di cui all'art.416-bis (agevolazione a mafie). Tale aggravante muta il calcolo della prescrizione: ai sensi dell'art.157 comma 6 la pena massima va raddoppiata e, secondo l'orientamento applicato, opera la disciplina speciale dell'art.160 c.p. (comma terzo) che elimina un termine massimo ordinario di prescrizione per i reati aggravati ex art.416-bis; di conseguenza i termini non risultavano decorso alla data della sentenza di appello (considerando anche gli atti interruttivi e le sospensioni). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.606 c.3 c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la sentenza di concordato in appello; la decisione è impugnabile in Cassazione quando si deduca omissione della declaratoria di prescrizione intervenuta anteriormente.

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. b)

    Motivo di ricorso per cassazione relativo a inosservanza o errata applicazione della legge penale (omessa declaratoria di prescrizione).

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce i termini di prescrizione in relazione alla pena edittale; comma sesto dispone il raddoppio dei termini in presenza di aggravanti ad effetto speciale (es. art.416-bis), con conseguente aumento della pena massima utilizzata per il calcolo.

  • art. 160 cod. pen.

    Per i reati indicati dall'art.51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p. (tra cui i reati finalizzati ad agevolare associazioni mafiose) non è previsto un termine massimo ordinario di prescrizione: la prescrizione matura solo se da ciascun atto interruttivo sia decorso il termine minimo di cui all'art.157, rendendo il decorso potenzialmente indefinito in presenza di plurimi atti interruttivi.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante speciale per i delitti commessi al fine di agevolare attività di associazioni mafiose; modifica il calcolo della pena e, per effetto collegato, incide sul computo della prescrizione (raddoppio e disciplina speciale).

  • art. 51 commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen.

    Richiamati come riferimenti normativi che individuano le fattispecie per le quali si applicano le regole speciali di prescrizione (collegate ad art.160 c.p.).

  • art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

    Collocato tra le norme sugli atti preliminari in Cassazione; riguarda la procedura de plano per la trattazione di ricorsi avverso sentenze di concordato in appello o di patteggiamento, ma non introduce limiti di ammissibilità nuovi per tali impugnazioni.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo del giudice di dichiarare d'ufficio alcune cause di non punibilità (come la prescrizione una volta maturata); la sua rilevanza è stata richiamata dalle Sezioni Unite per giustificare l'ammissibilità del ricorso su omessa declaratoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e altre sanzioni economiche.

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Consente di dichiarare inammissibile un ricorso quando i motivi sono manifestamente infondati; norma applicata dalla Corte per rigettare il ricorso.

  • art. 448-bis cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento richiamata nella motivazione delle Sezioni Unite per distinguere i limiti di impugnabilità delle diverse tipologie di sentenze negoziali (patteggiamento vs concordato in appello).

  • D.P.R. 309/90 art. 73

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti richiamata quale fattispecie oggetto del capo 41; il massimo edittale è rilevante per il calcolo della prescrizione (poi raddoppiato per la presenza dell'aggravante 416-bis).

Massime di principio

  • La sentenza di concordato in appello è impugnabile in Cassazione per omissione della declaratoria di prescrizione maturata anteriormente: il ricorso è ammesso anche se la prescrizione non è stata eccepita in appello, secondo le Sezioni Unite.
  • Quando è contestata e riconosciuta l'aggravante speciale ex art.416-bis (agevolazione a mafie), il calcolo della prescrizione deve tener conto del raddoppio della pena massima ex art.157 c.p. e dell'applicazione della disciplina speciale di cui all'art.160 c.p., che può impedire la maturazione della prescrizione nei termini ordinari.
  • In presenza di aggravanti ad effetto speciale la prescrizione può non avere un termine massimo ordinario: occorre verificare le date degli atti interruttivi e delle sospensioni processuali per stabilire se il termine è effettivamente decorso.
  • Se la normativa speciale (art.157 comma 6 e art.160) si applica, le deduzioni difensive basate sul calcolo ordinario della prescrizione sono probabilmente infondate e il ricorso potrà essere dichiarato inammissibile.
  • Il controllo in Cassazione sulla omissione della declaratoria di prescrizione è finalizzato a rimuovere la palese violazione di legge e non è precluso dalla richiesta di concordato in appello; tuttavia la fondatezza della doglianza dipende dall'esatta qualificazione delle aggravanti e dalla verifica degli atti interruttivi.

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