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Ordinanza

Ordinanza n. 379/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento -OMISSIS- del 10.04.2026, con il quale la Prefettura di Lecce – Area III, ha respinto l’istanza di riesame del diniego al rilascio patente di guida -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, ivi inclusa, ove occorra, della comunicazione telematica effettuata dalla Prefettura di Lecce in data 23.12.2024.

Giustizia amministrativa202600485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riesame del precedente diniego al rilascio della patente di guida, adottato dopo una precedente revoca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente patente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 10 aprile 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché degli atti presupposti, inclusa la comunicazione telematica del 23 dicembre 2024. Le censure riguardano l’illegittimità del diniego fondato sull’applicazione automatica dell’art. 120 del Codice della strada in conseguenza di una condanna penale per l’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990. Secondo il ricorrente, alla luce dei parametri indicati dalla Corte costituzionale, l’Amministrazione avrebbe dovuto esercitare una valutazione discrezionale, svolgendo un’istruttoria concreta sulla condotta successiva alla condanna, sulle circostanze del caso e sulla complessiva situazione personale, familiare e lavorativa, anziché applicare automaticamente il divieto di rilascio o la revoca della patente.

La decisione

In sede cautelare, il TAR ha ritenuto condivisibili, sulla base di una delibazione sommaria, le censure relative all’automatismo del diniego. Ha affermato che, nell’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, il divieto di rilascio o la revoca della patente previsto dall’art. 120 del Codice della strada non può conseguire automaticamente alla condanna penale, ma richiede l’esercizio di un potere valutativo discrezionale. L’Amministrazione deve effettuare un bilanciamento concreto degli interessi coinvolti mediante un’istruttoria puntuale, considerando la condanna, la condotta successiva, le circostanze del caso e la situazione personale, familiare e lavorativa dell’interessato. Deve inoltre verificare se il mantenimento della patente aggravi effettivamente una persistente situazione di pericolosità sociale e se la revoca o il diniego siano necessari e opportuni. L’istanza cautelare è stata accolta e l’efficacia del provvedimento è stata sospesa esclusivamente ai fini dell’immediato riesame da parte della Prefettura secondo tali criteri. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica di merito al 6 aprile 2027.

Norme richiamate

  • art. 120 Codice della strada

    Il divieto di rilascio o la revoca della patente non operano automaticamente, almeno nell’ipotesi di condanna per il fatto di lieve entità previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, ma richiedono una valutazione discrezionale e concreta dell’Amministrazione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La condanna per l’ipotesi di lieve entità impone di escludere l’automatica applicazione del divieto di rilascio o della revoca della patente, secondo i parametri richiamati dalla Corte costituzionale.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della tutela cautelare richiesta nel giudizio.

  • Corte costituzionale n. 22/2018

    Fornisce i parametri per ritenere necessario un esercizio non automatico, ma valutativo e proporzionato, del potere prefettizio in materia di patente.

Massime di principio

  • In caso di condanna per il fatto di lieve entità previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, il divieto di rilascio o la revoca della patente previsto dall’art. 120 del Codice della strada non può essere applicato automaticamente, ma richiede una valutazione discrezionale dell’Amministrazione.
  • Nel decidere sulla revoca o sul diniego della patente conseguente a una condanna per il fatto di lieve entità, l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria puntuale e bilanciare in concreto l’interesse alla sicurezza della circolazione con la posizione dell’interessato.
  • La valutazione prefettizia deve considerare non solo la condanna penale, ma anche la condotta successiva, le circostanze concrete del fatto e la complessiva situazione personale, familiare e lavorativa dell’interessato.
  • La revoca o il diniego della patente sono legittimi soltanto se il mantenimento del titolo di guida è concretamente idoneo ad aggravare una persistente situazione di pericolosità sociale e se la misura risulta necessaria e opportuna.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiTrasporti e circolazioneAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoria

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