Cassazione Penale, Sentenza n. 31766/2022 del 26/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva disposto la consegna alla Germania per il reato di traffico di stupefacenti (hashish e marijuana) commesso a Plauen il 10/04/2019. Il ricorso è fondato su due motivi: 1) vizi procedurali relativi alla documentazione equipollente al mandato di arresto europeo risultante dagli atti (segnalazione SIS in lingua inglese): mancanza della traduzione in lingua italiana e, secondo il ricorrente, assenza dell'indicazione del minimo edittale della pena prevista dalla legge tedesca; 2) violazione dei diritti fondamentali (art. 2 legge n. 69/2005) per la presenza di legami familiari stretti in Italia (sposato con cittadina italiana e padre di tre figli minori), che la consegna all'estero comporterebbe pregiudizio al diritto alla vita familiare.
La decisione
La Corte suprema ha accolto il primo motivo di ricorso nella parte relativa all'assenza di un atto equipollente redatto/tradotto in lingua italiana. Ha ritenuto che la segnalazione SIS in lingua inglese equivalga ad atto equipollente al mandato di arresto europeo ma, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 69/2005 e dell'art. 8, par. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, tale documento deve essere disponibile in lingua italiana (l'Italia ha dichiarato di accettare unicamente l'italiano). La mancata traduzione equivale quindi alla mancata allegazione dell'atto intelligibile e impedisce la verifica di legalità e delle eventuali cause ostative alla consegna. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di appello (di Firenze) per adempiere alle incombenze istruttorie richieste (ad es. traduzione o acquisizione del mandato in italiano). Le ulteriori censure (quali l'incidenza del minimo edittale e la questione della vita familiare) sono state assorbite e non esaminate nel merito in questa decisione.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 6, commi 1, lett. f) e 7
art. 6, commi 1, lett. f) e 7, legge n. 69/2005
La segnalazione SIS è atto equipollente al mandato di arresto europeo e deve contenere le informazioni previste per quest'ultimo; gli atti rilevanti devono essere redatti o tradotti in lingua italiana per consentire la verifica di legalità e l'accertamento di eventuali cause ostative alla consegna. La mancata traduzione equivale alla mancata allegazione dell'atto intelligibile
legge n. 69 del 2005, art. 2
Prevede la tutela dei diritti fondamentali (es. vita familiare) nell'esame della richiesta di consegna; un pregiudizio grave e attuale a tali diritti può configurare causa ostativa alla consegna, ma richiede prova e bilanciamento con l'obbligo di consegna
Decisione quadro 2002/584/GAI, art. 8, par. 2
art. 8, par. 2, decisione quadro 2002/584/GAI
Il mandato di arresto europeo deve essere compilato o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione, o in una lingua ufficiale delle istituzioni UE se lo Stato di esecuzione lo accetta; l'Italia ha dichiarato di accettare unicamente l'italiano
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE
Richiamate come fonti dei diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della vita familiare; tali principi possono essere invocati come motivo ostativo o attenuante nella valutazione della consegna, previa adeguata dimostrazione del pregiudizio
art. 22, comma 5, legge n. 6 (riferimento finale nella sentenza)
art. 22, comma 5, legge n. 6
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria dopo la decisione; nella sentenza è indicata l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti formali conseguenti all'annullamento e al rinvio
Massime di principio
- La segnalazione SIS, se utilizzata come atto equipollente al mandato di arresto europeo, deve essere resa disponibile nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione (per l'Italia: italiano); la mancanza della traduzione costituisce vizio procedurale sufficiente a impedire o annullare una decisione di consegna.
- La mancata indicazione del minimo edittale nella comunicazione non è sempre decisiva: la giurisprudenza ritiene in genere non influente il dato del minimo edittale rispetto all'applicazione delle misure cautelari, ma la completezza formale dell'atto rimane necessaria per il controllo di legalità.
- Le questioni relative ai diritti fondamentali (es. diritto alla vita familiare) possono costituire causa ostativa alla consegna, ma richiedono prova concreta dell'effettivo pregiudizio e saranno valutate con il principio di proporzionalità rispetto agli obblighi di cooperazione giudiziaria internazionale.
- In presenza di un atto in lingua straniera, l'autorità di esecuzione deve richiedere la traduzione o acquisire il mandato tradotto; la mancata acquisizione/produzione della traduzione può giustificare l'annullamento e il rinvio per i relativi adempimenti istruttori.
- Per chi si trovi in situazione analoga è strategico: a) contestare tempestivamente la mancata traduzione; b) documentare compiutamente i legami familiari e l'impatto della consegna qualora si invochino diritti fondamentali; c) richiedere alla corte l'acquisizione del mandato tradotto o la traduzione della segnalazione SIS prima di svolgimenti decisivi sul merito.
- I vizi formali dell'atto europeo (traduzione, completezza delle informazioni richieste dalla legge nazionale) sono rimediabili dal giudice di merito con integrazione degli atti; pertanto, il successo del ricorso può condurre a un rinvio per il perfezionamento procedurale più che a un giudizio definitivo di non consegna.
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