Cassazione Penale, Sentenza n. 31763/2022 del 26/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Spanu impugna la sentenza che ha disposto la consegna alla Repubblica federale di Germania in esecuzione di mandato di arresto europeo per detenzione e cessione di oltre 20 kg di cocaina commessi a Colonia nel 2003. Il ricorso si fonda su due censure: 1) esistenza di cause ostative alla consegna perché il reato sarebbe stato commesso almeno in parte in Italia (la droga destinata al mercato italiano) e perché il reato sarebbe prescritto secondo la legge italiana; 2) violazione dell'art. 2 legge n. 69/2005 per omessa acquisizione di informazioni sulle modalità fattuali (luogo di destinazione finale della droga e apporto del ricorrente), con richiesta di integrazione istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Sul merito: il primo motivo è stato ritenuto generico e privo di elementi concreti che dimostrino che il reato sia stato commesso, anche in parte, in Italia; la censura sulla prescrizione non è stata ammessa perché non sollevata in sede di merito e, comunque, infondata alla luce delle modifiche legislative (abrogazione dell'art. 18 lett. n) e dell'applicabilità di termini prescrizionali lunghi, con riferimento anche alla legge n. 251/2005 che prevede termini sino a 20 anni. Il secondo motivo, che chiedeva integrazioni istruttorie esplorative, è stato ritenuto generico e non consentito: il giudice dello Stato richiesto non può procedere a un sindacato indiziario esplorativo sulla fondatezza della richiesta di consegna.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 2
Principio generale che disciplina i motivi ostativi alla consegna in esecuzione di mandato d'arresto europeo; valutata in combinato disposto con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 10/2021 per escludere l'applicazione di motivi facoltativi abrogati e per richiedere una violazione grave e sproporzionata dei diritti fondamentali per impedire l'esecuzione
legge n. 69 del 2005, art. 18, lett. n)
abrogata dal d.lgs. n. 10 del 2021
Motivo di rifiuto facoltativo previsto in passato ma poi abrogato; non può più costituire ostativo alla consegna
d.lgs. n. 10 del 2021
Ha modificato la legge 69/2005, abrogando l'art. 18 lett. n) e ridisegnando i limiti del sindacato del giudice richiesto, richiedendo che solo gravi violazioni dei diritti fondamentali possano impedire l'esecuzione
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita la cognizione della Corte di cassazione alle questioni di diritto già dedotte nei gradi precedenti; vieta di sollevare in cassazione questioni non prospettate nel giudizio di merito (ad es. la prescrizione non dedotta davanti alla Corte d'appello)
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
legge n. 251 del 2005
Normativa richiamata circa i termini di prescrizione: per reati gravi (come il traffico di grandi quantitativi di stupefacenti) sono previsti termini molto lunghi (ad es. 20 anni), rendendo improbabile la prescrizione per fatti del 2003
art. 18, comma 4, legge n. 69/2005
Limita il potere del giudice del Paese richiesto nell'esame del mandato d'arresto europeo, vietando un sindacato esplorativo e indiziario sul quadro di fatto indicato dall'autorità richiedente
art. 22, comma 5, legge n. 69/2005
Richiamato proceduralmente per gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria dopo la dichiarazione di inammissibilità (adempimenti formali a carico della cancelleria)
Massime di principio
- Per ottenere il rifiuto della consegna perché il reato sarebbe stato commesso in parte in Italia occorre fornire elementi concreti e determinanti: mere ipotesi o generiche affermazioni non sono sufficienti.
- Non si possono sollevare in Cassazione questioni di diritto che non siano state dedotte nei gradi precedenti; la doglianza sulla prescrizione va proposta tempestivamente nei gradi di merito o si perde il diritto di impugnarla in via straordinaria.
- Dopo la riforma del d.lgs. n. 10/2021 l'art. 18 lett. n) non è più un motivo facoltativo di rifiuto; soltanto violazioni gravi e sproporzionate dei diritti fondamentali possono impedire l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo.
- Il giudice dello Stato richiesto non può svolgere un'indagine esplorativa o un sindacato indiziario volto a ricostruire dettagli ulteriori sulle modalità del reato: il controllo è limitato alla verifica dei requisiti formali e dei motivi ostativi provati concretamente.
- In casi di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende; pertanto bisogna valutare la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.
- Per reati molto gravi commessi nei primi anni 2000 il rischio di prescrizione può essere limitato, considerati i termini previsti dalla normativa (ad es. 20 anni) e le possibili interruzioni del termine prescrizionale.
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