Sentenza n. 414/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato costituito da 2 sentenze rese dal Tribunale di Benevento, sezione Lavoro e Previdenza (doc. 1-2: sentenze nn. 1057/2024 e 621/2024), con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 1.492,26 comprensivi di spese ed oneri di legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Benevento, sezione Lavoro e Previdenza, recanti condanna al pagamento di spese legali per complessivi € 1.492,26
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di due sentenze del Tribunale di Benevento, passate in giudicato, con le quali l'amministrazione soccombente era stata condannata al pagamento delle spese legali, con distrazione in favore del difensore antistatario, per complessivi € 1.492,26 comprensivi di spese e accessori. Ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione dei titoli esecutivi, previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché l'inerzia dell'amministrazione, chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di un'astreinte per l'ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile; l'USR Campania non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. Ha verificato la proponibilità dell'azione di ottemperanza, il rispetto dei termini processuali, il passaggio in giudicato delle sentenze del Tribunale di Benevento e l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione dei titoli esecutivi. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione ai due titoli entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della prova dell'adempimento mediante documentazione conforme alle regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà provvedere, se necessario, anche all'allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa giustificare il mancato adempimento. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penale è stata fissata nella misura degli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, in aggiunta agli accessori già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La quantificazione della penale maturata sarà effettuata dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario che impongono alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela.
art. 1 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, al quale concorre la funzione compulsiva dell'astreinte.
art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso consente, nel caso concreto, di agire in ottemperanza.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione dei titoli giudiziali all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.
art. 479 c.p.c.
È richiamato per la notificazione del titolo esecutivo, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale il cui responsabile è stato nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento o altro obbligo di conformazione, quando l'amministrazione non dimostri di avervi adempiuto.
- Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e verificato il passaggio in giudicato del titolo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutte le fasi contabili necessarie al pagamento, inclusa l'allocazione della somma in bilancio; l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, purché sia aggiuntiva rispetto agli accessori già dovuti e rispetti il criterio della non manifesta iniquità.
- La penalità di mora può decorrere dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere e cessare con l'adempimento spontaneo, anche se tardivo e intervenuto dopo l'insediamento del commissario ad acta, poiché l'amministrazione conserva il potere di provvedere in concorrenza con il commissario.
- Per evitare che l'astreinte si trasformi in una sproporzionata locupletazione, il giudice deve individuare un limite massimo, che nel caso deciso è stato fissato nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.
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