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Ordinanza

Ordinanza n. 1154/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- del 13/09/2021, ricevuta dalla ricorrente il 04/10/21, con cui il Responsabile del Settore Politiche Forestali ha reso parere negativo sulla richiesta di valutazione di compatibilità idrogeologica dell'immobile sito in loc. -OMISSIS- (-OMISSIS-) nel Comune di Porto Cesareo, avanzata tramite l'Ufficio Comunale con nota prot -OMISSIS- del 24/10/2020 (pratica -OMISSIS-) registrata -OMISSIS- del 24/7/2020; di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui la nota -OMISSIS-/prot 13/05/2021 --OMISSIS-di preavviso di rigetto.

Giustizia amministrativa202101739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo sulla richiesta di valutazione di compatibilità idrogeologica dell’immobile, nonché il relativo preavviso di rigetto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il parere negativo reso dal Responsabile del Settore Politiche Forestali della Regione Puglia sulla richiesta di valutazione di compatibilità idrogeologica relativa a un immobile sito nel Comune di Porto Cesareo, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per i motivi indicati nel ricorso. La Regione si è costituita chiedendo il rigetto. Nel corso del giudizio è intervenuto ad adiuvandum il successivo titolare di diritti sull’immobile e il genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore divenuta nuda proprietaria. L’intervento ha evidenziato, tra l’altro, la cancellazione volontaria dall’Albo professionale dell’avvocato costituito per la ricorrente.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di ricorso né la domanda cautelare. Ha dichiarato l’interruzione del processo, ritenendo che la cancellazione volontaria dall’Albo dell’avvocato costituito sia assimilabile alle ipotesi previste dall’art. 301 c.p.c. e determini l’automatica interruzione del giudizio. La prosecuzione del processo senza l’interruzione automatica comporterebbe la nullità degli atti successivi. L’interruzione è stata disposta ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 e ss. c.p.c.; il giudizio potrà essere proseguito o riassunto nei modi e nei termini previsti dall’art. 80, comma 3, c.p.a. È stato posto l’onere di riassunzione secondo legge; non risultano pronunce sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Prevede l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile sull’interruzione del processo, nei limiti della compatibilità, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l’interruzione.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Disciplina le ipotesi e gli effetti dell’interruzione del processo.

  • art. 301 c.p.c.

    È stato interpretato nel senso che la cancellazione volontaria dall’Albo dell’avvocato costituito è assimilabile alle cause che determinano l’interruzione automatica del processo.

  • art. 80, comma 3, c.p.a.

    Disciplina la prosecuzione o la riassunzione del giudizio interrotto.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il fondamento dell’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La cancellazione volontaria dall’Albo professionale dell’avvocato costituito è assimilabile alle ipotesi previste dall’art. 301 c.p.c. e determina l’automatica interruzione del processo amministrativo, in applicazione dell’art. 79, comma 2, c.p.a.
  • La prosecuzione del processo amministrativo senza dichiarare l’interruzione automatica conseguente alla cancellazione dall’Albo dell’avvocato costituito determina la nullità degli atti successivi.
  • Dichiarata l’interruzione del giudizio amministrativo, il processo può essere proseguito o riassunto nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 80, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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