Ordinanza n. 1770/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA, DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI: 1. Dell'Avviso prot. n. 58754 del 17 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’elenco degli ammessi allo svolgimento della prova scritta del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive nel ruolo di cui all’articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito” di cui al Decreto Direttoriale n. 2269 del 09.12.2024, nella parte in cui non è inserito il nominativo di parte ricorrente; 2. Dell'Avviso prot. n. 58996 del 19 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’elenco integrato dei candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta del concorso di cui al D.D. M.I.M. n. 2269/2024, nella parte in cui non è inserito il nominativo di parte ricorrente; 3. Dell’Avviso prot. n. 59232 del 22 dicembre 2025 recante il calendario d’esame e delle sedi concorsuali delle prove scritte del concorso di cui al D.D. M.I.M., individuate nelle date del 19 gennaio 2026 e 20 gennaio 2026, in quanto lesiva per parte ricorrente, non ammessa allo svolgimento delle suddette prove; 4. Dell'Avviso prot. n. 59697 del 30 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’elenco integrato dei candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta del concorso di cui al D.D. M.I.M. n. 2269/2024, nella parte in cui non è inserito il nominativo di parte ricorrente; 5. Del giudizio negativo di 27,38 comminato a parte ricorrente in relazione alla prova preselettiva sostenuta, che ha cagionato il suo mancato inserimento tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta; 6. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’espletamento della prova preselettiva della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida, formulati male, errati o con più risposte possibili; 7. Di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e del CINECA, di data e protocollo sconosciuti, relativi alla predisposizione, validazione e correzione dei quesiti della prova preselettiva del 3 ottobre 2025; 8. Per quel che occorrer possa, del Decreto Direttoriale M.I.M. n. 2269/2024, ove interpretato nel senso di legittimare la somministrazione di quesiti privi di univocità logica ovvero suscettibili di plurime soluzioni corrette; 9. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale della procedura concorsuale per cui è causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dall'elenco degli ammessi alla prova scritta del concorso, conseguente al giudizio negativo riportato nella prova preselettiva e alla contestazione dei quesiti somministrati
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli avvisi ministeriali con cui sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi alla prova scritta del concorso per 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, nella parte in cui non comprendevano il suo nominativo, nonché il calendario delle prove, il giudizio negativo di 27,38 riportato nella prova preselettiva, i quesiti predisposti e somministrati, i verbali della commissione esaminatrice e del CINECA relativi alla predisposizione, validazione e correzione dei quesiti e, ove occorrente, il decreto direttoriale che fosse interpretato come legittimante quesiti privi di univocità logica o suscettibili di più soluzioni corrette. Le doglianze riguardavano l'inesattezza, la formulazione erronea o ambigua dei quiz, la non conformità alle linee guida e la possibilità di plurime risposte corrette. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che non emergeva un pregiudizio grave e irreparabile, poiché la prova scritta si era già svolta e, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, restava possibile disporre prove suppletive o altre misure ripristinatorie. Le contestazioni relative all'inesattezza dei quesiti sono state ritenute meritevoli di esame nel merito e non sono state definite nella fase cautelare. Il merito era già fissato per l'udienza pubblica del 9 dicembre 2026. La liquidazione delle spese, comprese quelle della fase cautelare, è stata rinviata al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha respinto l'istanza per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 419 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
Richiamato quale disposizione relativa al ruolo dei dirigenti tecnici cui si riferiva la procedura concorsuale.
Decreto Direttoriale M.I.M. n. 2269/2024
Atto disciplinante il concorso pubblico per l'assunzione di dirigenti tecnici, impugnato ove interpretato come legittimante quesiti privi di univocità logica o suscettibili di plurime soluzioni corrette.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando, essendosi già svolta la prova concorsuale, non sia dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile, soprattutto se l'eventuale accoglimento del ricorso consente ancora l'adozione di prove suppletive o di altre misure ripristinatorie.
- La contestazione dell'inesattezza o dell'ambiguità dei quesiti concorsuali, quando richieda un esame approfondito, può essere riservata alla fase di merito anziché essere definita in sede cautelare.
- La possibilità di riedizione o reintegrazione della prova in caso di esito favorevole del giudizio può escludere il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare.
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