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Legge

L.R. Calabria 3/2007

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e

Normativa regionaleL.R. Calabria 3/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplinava, per la Regione Calabria, la partecipazione alla formazione degli atti comunitari, l’adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi UE, la programmazione e il monitoraggio delle politiche comunitarie, nonché le sessioni comunitarie di Giunta e Consiglio. È stata però integralmente abrogata dalla l.r. 12 ottobre 2016, n. 30, art. 21, comma 1, quindi oggi non è applicabile.

Partecipazione della Regione Calabria al processo normativo comunitario e attuazione delle politiche UE

Partecipazione della Regione Calabria al processo normativo comunitario e attuazione delle politiche UE

La legge disciplinava la partecipazione della Regione Calabria alla formazione degli atti dell’Unione europea e le procedure regionali per l’adeguamento dell’ordinamento agli obblighi comunitari, oltre alla programmazione, al monitoraggio e alla verifica delle politiche comunitarie sul territorio regionale. Il testo è oggi privo di applicazione pratica perché è stato espressamente abrogato dalla l.r. 12 ottobre 2016, n. 30, art. 21, comma 1.

Finalità e ambito della disciplina

La normativa mirava a regolare, nell’ambito delle competenze regionali, i rapporti tra Regione Calabria e processi decisionali dell’Unione europea, secondo i princìpi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica. L’intervento riguardava sia la fase ascendente, cioè la formazione del diritto comunitario, sia la fase discendente, cioè l’attuazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE.

Partecipazione alla formazione degli atti comunitari

La Giunta e il Consiglio regionale dovevano definire d’intesa la posizione della Regione sulle proposte di atto comunitario rientranti nel perimetro della legge statale sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo europeo. La posizione regionale veniva poi trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri secondo le modalità previste dalla normativa statale richiamata.

Era inoltre previsto il coinvolgimento degli enti locali: nel procedimento di formazione della legge comunitaria annuale e nelle rispettive sessioni comunitarie, Consiglio e Giunta dovevano assicurare adeguate forme di consultazione e partecipazione degli enti locali al processo normativo comunitario.

Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi UE

La Regione era tenuta a dare tempestiva attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di propria competenza. Per assicurare un adeguamento periodico dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti UE o da sentenze della Corte di giustizia, la Giunta doveva presentare ogni anno, entro il 1° giugno, al Consiglio regionale il progetto di legge comunitaria regionale, con l’indicazione dell’anno di riferimento.

Nella relazione accompagnatoria la Giunta doveva riferire:

  • sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie;
  • sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Contenuti della legge comunitaria regionale

La legge comunitaria regionale costituiva lo strumento principale per l’adeguamento dell’ordinamento regionale al diritto UE. Doveva:

  • recepire gli atti normativi dell’Unione nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, e completare, se necessario, l’attuazione dei regolamenti comunitari;
  • dettare le disposizioni per l’attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che imponessero un adeguamento regionale;
  • contenere le modifiche o le abrogazioni della legislazione vigente necessarie per attuare o applicare tali atti;
  • individuare gli atti comunitari per cui la Giunta era autorizzata ad agire in via amministrativa, secondo princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge.

L’adeguamento dell’ordinamento regionale doveva comunque avvenire tramite legge comunitaria regionale quando comportasse:

  • nuove spese o minori entrate;
  • istituzione di nuovi organi amministrativi.

Alla legge dovevano essere allegati:

  • l’elenco delle direttive non necessitanti di attuazione perché direttamente applicabili, perché già conformi nell’ordinamento regionale o perché già attuate dallo Stato senza che la Regione intendesse discostarsene;
  • una relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario.

Verifica costante della conformità normativa

La Giunta regionale era tenuta a effettuare una verifica costante della normativa comunitaria rilevante per le materie di competenza regionale, allo scopo di mantenere la conformità dell’ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo dell’Unione europea, secondo quanto previsto dalla legge statale di riferimento.

I risultati di tale verifica dovevano essere illustrati al Consiglio nella relazione di accompagnamento alla legge comunitaria regionale.

Sessioni comunitarie di Consiglio e Giunta

Il Consiglio regionale doveva convocare entro il 30 settembre di ogni anno la sessione comunitaria, articolata in una o più sedute, per verificare lo stato di attuazione dei programmi attivati a livello regionale e definire gli indirizzi regionali in materia di politiche comunitarie.

In occasione della sessione, la Giunta presentava una relazione sulla partecipazione della Regione all’attuazione delle politiche comunitarie, con l’indicazione:

  • delle posizioni sostenute dalla Regione nella Conferenza Stato-Regioni e nel Comitato delle Regioni;
  • delle disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative adottate nell’anno per i programmi regionali cofinanziati dall’UE;
  • dello stato di attuazione dei programmi e delle iniziative comunitarie e degli altri programmi regionali cofinanziati con risorse comunitarie, con aggiornamento dei dati finanziari almeno al 30 giugno dell’anno di riferimento.

La Giunta regionale doveva inoltre convocare almeno ogni sei mesi una propria sessione comunitaria per verificare:

  • lo stato di avanzamento degli interventi regionali di interesse comunitario;
  • i risultati conseguiti;
  • le linee di azione prioritarie per assicurare corretta e tempestiva attuazione dei programmi e degli interventi cofinanziati dall’UE.

Gli orientamenti adottati dalla Giunta venivano trasmessi al Consiglio, che esercitava la funzione di indirizzo e controllo.

Programmazione comunitaria e ruolo del Consiglio regionale

Per gli atti di indirizzo, programmazione, piano e programma operativo regionale relativi all’attuazione delle politiche comunitarie, il Consiglio regionale aveva la competenza deliberativa. La Giunta doveva assicurare al Consiglio un’adeguata informazione nella fase di elaborazione delle proposte, per consentire una procedura di approvazione rapida.

La deliberazione consiliare di approvazione delle proposte conteneva:

  • gli indirizzi per la Giunta nelle trattative con lo Stato e con la Commissione europea;
  • l’autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per ottenere il cofinanziamento.

La Giunta riferiva sull’andamento dei negoziati e, al termine, gli atti tornavano al Consiglio per l’approvazione definitiva.

Per le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell’Unione europea, attivate tramite bandi o inviti a presentare proposte, la competenza all’approvazione era della Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente.

Modifiche sostanziali agli atti di programmazione comunitaria

Le modifiche sostanziali agli atti di programmazione erano riservate al Consiglio regionale. Erano considerate sostanziali, in particolare:

  • le modifiche del piano finanziario che comportassero una diversa destinazione delle risorse tra priorità strategiche interne al programma;
  • le modifiche di programmazione che introducessero nuove operazioni o sopprimessero operazioni esistenti.

Le modifiche diverse da quelle sostanziali erano trasmesse alla Commissione consiliare competente, che doveva esprimere il parere entro 15 giorni; decorso il termine, il parere si intendeva favorevole.

Accordi di Programma Quadro cofinanziati con risorse comunitarie

Quando la programmazione delle risorse nazionali e regionali per l’attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma richiedeva Accordi di Programma Quadro cofinanziati con risorse comunitarie, il Consiglio regionale deliberava gli atti di indirizzo, programmazione e piano relativi a tali accordi.

La Giunta doveva fornire adeguata informazione nella fase preparatoria e, nella deliberazione consiliare di approvazione, erano contenuti gli indirizzi per il negoziato con lo Stato e l’autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari al cofinanziamento.

La Giunta riferiva con cadenza semestrale sull’andamento delle procedure di negoziato, al fine di favorire il monitoraggio dell’attuazione degli Accordi di Programma Quadro. Al termine del negoziato e prima di ogni modifica proposta allo Stato, gli atti tornavano al Consiglio per l’approvazione definitiva.

Modifiche agli Accordi di Programma Quadro

Anche per gli Accordi di Programma Quadro, le modifiche sostanziali erano approvate dal Consiglio regionale. Erano sostanziali, in particolare:

  • le modifiche del piano finanziario che comportassero una diversa destinazione delle risorse tra priorità strategiche interne al programma;
  • le modifiche di programmazione che introducessero nuove operazioni o sopprimessero operazioni esistenti.

Le modifiche non qualificabili come sostanziali erano sottoposte alla Commissione consiliare competente, che doveva rendere il parere entro 15 giorni; in mancanza, il parere si considerava favorevole.

Ricorso contro atti normativi comunitari ritenuti illegittimi

Nelle materie di competenza legislativa regionale, il Presidente della Giunta, previa deliberazione conforme della Giunta stessa, poteva richiedere al Governo di promuovere ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, secondo il rinvio alla legge statale richiamata nel testo.

Misure urgenti per scadenze ravvicinate

Quando atti normativi comunitari o sentenze degli organi giurisdizionali europei, comunicati dal Governo alla Regione, imponevano obblighi regionali con scadenza anteriore alla presunta entrata in vigore della legge comunitaria regionale dell’anno in corso, la Giunta doveva presentare una specifica proposta di legge al Consiglio, indicando nella relazione la data entro cui il provvedimento doveva essere approvato.

Nei casi di particolare urgenza, il Presidente della Giunta e/o il Consiglio attivavano gli strumenti previsti dal regolamento interno per le proposte prioritarie e la procedura redigente in Commissione.

Adeguamento del regolamento interno del Consiglio

Il Consiglio regionale doveva adeguare il proprio regolamento interno entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge, disciplinando in particolare i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge comunitaria regionale e degli atti di programmazione previsti dalla stessa.

Rinvio alla legge statale

Per quanto non disciplinato espressamente, trovavano applicazione le disposizioni della legge 4 febbraio 2005, n. 11, richiamata come normativa statale di riferimento per la partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e per l’esecuzione degli obblighi comunitari.

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