Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 2/2007

Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria.

Normativa regionaleL.R. Calabria 2/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce la Consulta statutaria della Regione Calabria, ne disciplina composizione, durata, incompatibilità, funzioni consultive e di garanzia, funzionamento, effetti degli atti e copertura finanziaria. È una disciplina oggi obsoleta perché la legge è stata espressamente abrogata dall’allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Istituzione e disciplina della Consulta statutaria della Regione Calabria

Istituzione e disciplina della Consulta statutaria

La legge regionale disciplinava la Consulta statutaria della Regione Calabria, organo di consulenza e garanzia previsto dallo Statuto. Definiva sede, composizione, funzioni, modalità di funzionamento, effetti degli atti e profili economico-organizzativi, con applicazione limitata al territorio regionale.

Sede, natura e fonti

La Consulta era istituita in attuazione dell’articolo 57 dello Statuto ed era collocata presso il Consiglio regionale. Le sue funzioni dovevano essere esercitate in conformità allo Statuto, alla legge istitutiva e al Regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Composizione, requisiti e incompatibilità

L’organo era composto da cinque membri eletti dal Consiglio regionale con maggioranza dei due terzi, assicurando la presenza di tutte le professionalità previste: magistrati ordinari, amministrativi o contabili, professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno quindici anni di carriera e avvocati con almeno venti anni di effettivo esercizio professionale. I componenti dovevano risiedere in Calabria per tutta la durata del mandato.

La durata dell’incarico era di sei anni, senza immediata rieleggibilità. La carica era incompatibile con altre cariche pubbliche, con l’esercizio di professioni o impresa e con lo status di dipendente pubblico o privato; si applicavano inoltre le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

Status, trattamento economico e cessazione dall’incarico

Durante il mandato, i componenti godevano di un trattamento economico pari a quello iniziale di un magistrato di Cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale doveva inoltre assicurare mezzi e strutture idonei allo svolgimento delle funzioni, nei limiti delle risorse di bilancio.

Il trattamento economico veniva sospeso e il componente decadeva automaticamente in caso di:

  • assenze ingiustificate per più di tre sedute consecutive;
  • gravi mancanze nell’esercizio delle funzioni, secondo le procedure previste;
  • casi espressamente indicati dal Regolamento;
  • condanna penale, anche in primo grado.

Le dimissioni producevano cessazione immediata dalla carica con la semplice presentazione al Consiglio regionale. In caso di impedimento permanente, decadenza, dimissioni o decesso, il Consiglio regionale eleggeva entro trenta giorni un sostituto con le stesse modalità previste per l’elezione originaria; il nuovo membro restava in carica fino al completamento del mandato in corso.

Presidente, Vicepresidente e organizzazione interna

Il Presidente era eletto dalla Consulta e restava in carica per tutto il mandato. Poteva essere coadiuvato e, quando necessario, sostituito da un Vicepresidente eletto per tre anni non rinnovabili, secondo le procedure stabilite dal Regolamento.

La Consulta disponeva di autonomia organizzativa e amministrativa. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individuava una struttura di supporto all’interno dell’organizzazione consiliare, anche con adattamenti organizzativi.

Svolgimento dei lavori e validità delle sedute

Le sedute si svolgevano in forma pubblica di udienza per l’audizione delle parti interessate e in forma riservata in Camera di consiglio per l’adozione delle decisioni; i pareri erano adottati direttamente in Camera di consiglio. Le modalità operative erano demandate al Regolamento interno.

Le sedute erano valide con la presenza di almeno tre componenti e solo se regolarmente convocate. Non era ammessa l’astensione dal voto, salvo i casi di potenziale conflitto di interessi disciplinati dal Regolamento.

La Consulta deliberava a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevaleva il voto del Presidente.

Opinioni concorrenti e dissenzienti

Per le sole decisioni, e nei casi previsti dal Regolamento, i componenti potevano depositare motivazioni aggiuntive firmate, favorevoli o contrarie rispetto alla decisione collegiale, da annotare in un apposito registro tenuto dal segretario. Il Regolamento disciplinava forme e modalità di tali opinioni, che dovevano comunque essere brevi.

Tipologia degli atti e funzioni dell’organo

Gli atti della Consulta si distinguevano in deliberazioni interne ed esterne.

Le deliberazioni interne riguardavano:

  • approvazione e modifica del Regolamento interno a maggioranza assoluta;
  • valutazione del comportamento di un singolo componente nei casi previsti, con astensione dell’interessato;
  • provvedimenti amministrativi sul personale dipendente.

Le deliberazioni esterne comprendevano:

  • decisioni sull’applicazione e interpretazione delle disposizioni statutarie;
  • pareri sull’applicazione e interpretazione delle disposizioni statutarie.

Le decisioni, su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio delle autonomie locali o di un terzo dei consiglieri regionali, riguardavano in particolare conflitti tra organi regionali, conflitti tra organi regionali ed enti locali, compatibilità di proposte di legge o regolamento con lo Statuto e regolarità/ammissibilità dei referendum.

Procedimenti su conflitti, compatibilità statutaria e referendum

Per i conflitti originati da legge o regolamento, i soggetti legittimati dovevano ricorrere alla Consulta entro 30 giorni dalla promulgazione della legge; tale previsione è stata poi espunta dalla Corte costituzionale. In generale, il giudizio sulla compatibilità di proposte di legge o regolamento con lo Statuto aveva carattere preventivo: la richiesta doveva essere proposta prima della promulgazione o emanazione dell’atto.

In questo caso, fino alla decisione della Consulta, comunque da adottarsi entro 30 giorni dalla richiesta, la proposta di legge o di regolamento non poteva essere rispettivamente promulgata o emanata.

Per i referendum popolari, il giudizio di ammissibilità aveva anch’esso carattere preventivo e precedeva la raccolta delle firme e il successivo giudizio di regolarità; tempi e modalità erano rimessi al Regolamento, nel rispetto della legge regionale sul referendum.

La Consulta poteva inoltre esprimere pareri, di regola brevi e unitari, su richiesta dei soggetti istituzionali legittimati e anche su istanza del Difensore civico, della Consulta per l’ambiente, della Commissione per le pari opportunità, degli enti e promotori dei referendum, del Comitato consiliare per la qualità e fattibilità delle leggi e delle Commissioni d’inchiesta.

La Consulta poteva dichiarare inammissibili le richieste di decisione o parere per le cause previste dal proprio Regolamento.

Pubblicità degli atti e segreteria

Un dirigente del Consiglio regionale svolgeva le funzioni di segretario della Consulta, con compiti di custodia degli atti, redazione dei verbali e pubblicazione in un’apposita sezione del BUR dei pareri e delle decisioni, comprese eventuali opinioni concorrenti o dissenzienti.

Effetti delle decisioni e dei pareri

Gli organi regionali e gli altri soggetti istituzionali interessati dovevano attenersi alle decisioni e ai pareri della Consulta e darne corretta ed esplicita menzione nei propri atti.

Le decisioni erano vincolanti per i soggetti interessati e per tutti gli enti e organi della Regione, salvo due eccezioni: quando la Consulta riteneva leso lo Statuto da una semplice proposta di legge o regolamento, il Consiglio regionale poteva deliberare in senso contrario con decisione motivata a maggioranza assoluta; analoga possibilità era prevista, in caso di conflitto, per leggi o regolamenti già promulgati o emanati, sempre con decisione motivata a maggioranza assoluta.

Profili finanziari

Gli oneri per l’attuazione della legge erano quantificati in 600.000 euro per l’esercizio finanziario 2007 e gravavano sui fondi del bilancio del Consiglio regionale. Per gli esercizi successivi, la copertura era assicurata mediante l’approvazione del bilancio di previsione annuale del Consiglio regionale.

Entrata in vigore e obsolescenza

La legge entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È tuttavia da considerarsi oggi obsoleta, poiché risulta espressamente abrogata dall’allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.