L.R. Calabria 5/2007
Promozione del sistema integrato di sicurezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria politiche locali e integrate di sicurezza, con finanziamenti a progetti, contratti locali di sicurezza, interventi di rilievo regionale e locale, sostegno a vittime e prevenzione del disagio. Prevede domande annuali entro il 30 settembre, contributi fino al 70% delle spese ammissibili e un regime di prima applicazione con domanda entro 30 giorni dalla deliberazione attuativa. Alcuni organi previsti originariamente sono stati abrogati.
Promozione del sistema integrato di sicurezza e dei contratti locali di sicurezza in Calabria
Promozione del sistema integrato di sicurezza in Calabria
La legge regionale Calabria n. 5 del 2007 disciplina un quadro di politiche locali e integrate di sicurezza finalizzate a migliorare la sicurezza dei cittadini e del territorio regionale, a promuovere la legalità e a contrastare criminalità, devianza e inciviltà diffusa. La disciplina opera esclusivamente nel territorio calabrese e valorizza il raccordo tra Regione, enti locali, Stato, associazioni e organizzazioni del terzo settore.
Finalità e impostazione generale
La Regione promuove un sistema integrato di sicurezza fondato su collaborazione istituzionale e strumenti concertati. Le finalità dichiarate sono:
- migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio;
- sviluppare una diffusa cultura della legalità;
- contrastare la criminalità;
- prevenire e recuperare fenomeni di devianza;
- sostenere progetti finanziati tramite contratti locali di sicurezza.
La Regione esercita funzioni di indirizzo e raccomandazione tecnica, d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali.
Definizioni rilevanti
La legge chiarisce il significato di alcune nozioni chiave:
- politiche locali per la sicurezza: azioni per una convivenza ordinata e civile, anche contro illegalità e inciviltà diffusa;
- politiche integrate per la sicurezza: azioni che raccordano le politiche locali con quelle statali di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità;
- sistema integrato di sicurezza: politiche sociali di sviluppo e prevenzione finalizzate alla maggiore sicurezza del territorio;
- contratti locali di sicurezza: strumenti concertati tra attori istituzionali e sociali per elaborare progetti concreti di sicurezza locale, con interventi coordinati e finanziamento pubblico.
Priorità, coordinamento e strumenti di collaborazione
La Regione individua come prioritarie le azioni integrate di natura preventiva, le pratiche di mediazione dei conflitti e di riduzione del danno, nonché l’educazione alla convivenza nel rispetto della legalità.
Gli interventi si coordinano con altre politiche regionali in materia di:
- prevenzione del disagio e dell’emarginazione sociale;
- riqualificazione urbana;
- promozione delle forme associative fra Comuni;
- protezione civile;
- sicurezza stradale;
- sicurezza ambientale;
- sicurezza e regolarità del lavoro;
- prevenzione svolta da ASL e ARPA.
La Regione inoltre:
- promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana e territoriale;
- sostiene accordi tra autorità provinciali di pubblica sicurezza e Comuni, nei limiti dei caratteri e contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle Autonomie locali;
- favorisce la partecipazione di soggetti associativi rappresentativi di interessi collettivi nella definizione delle priorità d’azione.
Compiti regionali di supporto e monitoraggio
La Regione assume anche funzioni operative di sostegno, tra cui:
- supporto tecnico e, ove previsto, finanziario agli enti locali e alle associazioni operanti nel settore;
- assistenza nella definizione dei contratti locali di sicurezza;
- attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
- sostegno all’aiuto e all’assistenza alle vittime di reato;
- collaborazione alla formazione in materia di sicurezza;
- sviluppo di azioni di prevenzione sociale per soggetti a rischio;
- promozione del volontariato e dell’associazionismo per attività di animazione sociale, culturale e di educazione alla legalità;
- predisposizione biennale di una mappa delle aree regionali più esposte alla criminalità;
- redazione e pubblicazione di un rapporto annuale sullo stato della sicurezza in Calabria, da presentare in occasione della Conferenza sulla sicurezza e legalità indetta annualmente dal Presidente del Consiglio regionale.
Il rapporto deve dare conto anche dei risultati dell’attuazione della legge.
Ruolo dei Comuni
I Comuni concorrono, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, alla costruzione del sistema integrato di politiche per la sicurezza. Possono farlo attraverso:
- promozione e gestione dei Progetti Sicurezza e realizzazione dei contratti locali di sicurezza;
- orientamento delle politiche sociali verso soggetti a rischio di devianza;
- assunzione del tema sicurezza come obiettivo trasversale dell’azione amministrativa;
- campagne informative, arredo e riqualificazione urbana, riduzione del danno, mediazione culturale e sociale, vigilanza di quartiere e altre figure preventive, animazione culturale nelle aree a rischio, integrazione dei cittadini immigrati e altre azioni contro allarme sociale, vittimizzazione, criminalità e inciviltà.
I Comuni, singolarmente o in forma associata, possono promuovere la sottoscrizione dei contratti locali di sicurezza e chiedere assistenza tecnica e finanziamento.
Interventi di rilievo regionale
La Regione può realizzare direttamente o cofinanziare interventi derivanti da intese e accordi regionali in materia di sicurezza, sia per spese di investimento sia per spese correnti.
Può inoltre promuovere, d’intesa con i soggetti previsti dalla legge, progetti di rilievo regionale finalizzati al miglioramento di problemi significativi di sicurezza o di disordine urbano diffuso, purché:
- siano caratterizzati da una pluralità di interventi;
- prevedano un adeguato sistema di valutazione dei risultati;
- possano coinvolgere, su iniziativa degli enti locali, soggetti pubblici o privati interessati.
Interventi di rilievo locale e destinatari dei contributi
La legge prevede contributi regionali per interventi locali destinati a diversi soggetti.
Sono finanziabili iniziative di Comuni, Province, Comunità montane, Unioni e Associazioni intercomunali finalizzate agli obiettivi della legge, anche in concorso con operatori privati. In questo caso il contributo copre spese di progettazione e attuazione, ma non il personale.
Sono inoltre finanziabili associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali competenti, che operano a favore delle vittime di reati e nella prevenzione dei reati. Per queste iniziative sono ammesse spese di progettazione e attuazione, ma non gli investimenti.
La Regione sostiene anche le piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche contro fenomeni criminali, incentivando impianti di allarme e dispositivi di sicurezza. I contributi sono diretti ai titolari delle attività interessate, anche tramite associazioni di categoria, consorzi e associazioni di imprenditori o produttori, per progetti coordinati riferiti a settori a rischio criminalità. Tali contributi rientrano nel regime de minimis previsto dal regolamento CE n. 69/2001.
La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento modalità e criteri di erogazione dei contributi.
Contratti locali di sicurezza
La Regione finanzia i contratti locali di sicurezza elaborati dagli enti locali, anche in collaborazione con soggetti privati, e dalle associazioni iscritte all’albo regionale operanti nel settore sociale e della valorizzazione del territorio.
Possono presentare progetti:
- Comuni singoli o associati;
- Province;
- Comunità montane;
- Circoscrizioni;
- associazioni legalmente costituite per la valorizzazione di Comuni e quartieri;
- organizzazioni di categoria;
- consorzi fra imprenditori;
- istituzioni scolastiche;
- organizzazioni del privato sociale.
I progetti possono articolarsi in una pluralità di azioni integrate, ma devono comprendere almeno due tra i seguenti interventi:
- investimenti per accrescere la vivibilità di aree degradate, soprattutto urbane o ad alto rischio, anche con potenziamento della polizia locale;
- interventi per aumentare la sicurezza nei piccoli comuni di pianura, collina e montagna;
- iniziative di prevenzione per anziani, bambini e giovani, anche mediante reinserimento di minori coinvolti in attività criminali, purché non già finanziate da altre leggi statali o regionali;
- assistenza e aiuto alle vittime dei reati, anche per ridurre il danno subito;
- dotazioni tecnologiche per rendere più sicuri luoghi ed esercizi pubblici, artigianali e commerciali, con esclusione delle medie e grandi strutture distributive;
- iniziative per il recupero della prostituzione o per la prevenzione dello spaccio di stupefacenti e di altre attività illegali;
- iniziative per diffondere la cultura della legalità anche tramite formazione congiunta di enti locali, polizia locale e terzo settore;
- attività sociali di studio, osservazione, ricerca e documentazione sui temi della sicurezza urbana e comunitaria.
La Regione contribuisce anche al finanziamento di convenzioni in materia di sicurezza stipulate ai sensi dell’art. 39 della l. n. 3/2003 tra Ministero dell’interno e soggetti pubblici o privati, per far fronte a situazioni di particolare disagio e insicurezza sociale.
Finanziamenti, procedure e limiti economici
Le domande di finanziamento devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione competente, stabilisce con deliberazione:
- risorse disponibili;
- procedure per la presentazione delle domande;
- criteri di ammissibilità;
- criteri di priorità per l’erogazione;
- modalità di verifica sull’uso dei finanziamenti;
- ipotesi di revoca in caso di mancato raggiungimento degli scopi nei tempi previsti.
La graduatoria delle domande ammesse e le modalità di erogazione sono formalizzate dalla Giunta sulla base della valutazione prevista dalla disciplina originaria della legge, oggi non più vigente per la parte relativa alla Commissione regionale per la sicurezza.
Il finanziamento non può superare il 70% delle spese ammissibili. Sono finanziabili anche interventi già assistiti da altri finanziamenti pubblici o privati, ma solo per la quota rimasta a carico dei beneficiari.
In prima applicazione, le domande dovevano essere presentate entro 30 giorni dall’approvazione della deliberazione attuativa della Giunta.
Rapporti con il Consiglio regionale e monitoraggio politico-istituzionale
La Commissione consiliare competente esprime annualmente parere sugli indirizzi formulati dalla Giunta per gli interventi regionali di sviluppo del sistema integrato di sicurezza.
Il Presidente della Giunta deve relazionare annualmente al Consiglio regionale sullo stato della sicurezza nel territorio regionale e sulla validità ed efficacia degli interventi attuati.
Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana
La Regione aderisce al Forum europeo per la sicurezza urbana, con sede a Parigi. L’adesione mira a favorire lo scambio di informazioni, ricerche, formazione e sperimentazioni pilota tra collettività locali europee impegnate nella sicurezza urbana.
I diritti derivanti dall’adesione sono esercitati dal Presidente del Consiglio regionale, che rappresenta la Regione nell’Assemblea generale e può delegare un rappresentante. Il Consiglio regionale delibera sulla continuazione del vincolo associativo se intervengono modifiche dello statuto del Forum. È prevista una quota annuale, determinata secondo lo statuto dell’associazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Profili finanziari e copertura
Per l’esercizio finanziario 2007 la legge quantifica gli oneri in euro 750.000, coperti mediante riduzione di un fondo speciale di parte corrente del bilancio 2006. La disponibilità è stata utilizzata nell’esercizio in corso con imputazione al Programma 7.2 del bilancio 2007. Per gli anni successivi, la spesa è determinata annualmente con la legge di bilancio e la collegata legge finanziaria.
Disposizioni abrogate o non più vigenti
Alcune componenti originarie della disciplina sono state abrogate:
- la Consulta antimafia è abrogata;
- la disciplina sulla valutazione e istituzione della Commissione regionale per la sicurezza è abrogata.
Pertanto, per l’applicazione pratica della legge resta rilevante soprattutto la disciplina sui finanziamenti, sui contratti locali di sicurezza, sui rapporti istituzionali e sugli interventi regionali e locali.
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