L.R. Calabria 18/2006
Norme urgenti in materia di proroga del regime transitorio del trasporto pubblico locale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, in Calabria, la proroga fino al 31 dicembre 2008 del regime transitorio degli affidamenti del trasporto pubblico locale, con affidamenti urgenti, criteri di riorganizzazione e riforma tariffaria. Prevede termini per domande, contratti, piani di bacino, agevolazioni tariffarie e affidamenti speciali. È stata poi abrogata dal 31 dicembre 2015 e le misure temporanee riguardano un periodo ormai concluso.
Proroga transitoria degli affidamenti del trasporto pubblico locale in Calabria
Proroga transitoria degli affidamenti del trasporto pubblico locale
La legge regionale disciplina, per la Regione Calabria, il regime transitorio degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, fissando proroghe, condizioni per la prosecuzione, criteri di riorganizzazione, scadenze per la pianificazione e una riforma tariffaria. Il provvedimento è oggi abrogato e le misure in esso contenute avevano una durata strettamente collegata al biennio 2007-2008, con effetti ormai esauriti.
Regime degli affidamenti e proroga dei servizi
Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge sono mantenuti fino al 31 dicembre 2006 in capo alle imprese esercenti. I servizi di trasporto di interesse regionale eserciti dagli attuali concessionari, purché in possesso delle condizioni previste dalla disciplina regionale richiamata, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2008.
Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008, cioè fino alla conclusione del periodo transitorio, i servizi nuovi o non prorogati devono essere affidati tramite procedure urgenti di gara ad evidenza pubblica, curate dalla Regione, sentite le Province, oppure dai Comuni per i servizi urbani.
Condizioni per la proroga fino al 31 dicembre 2008
La proroga ulteriore degli affidamenti fino al 31 dicembre 2008 era subordinata al soddisfacimento, entro il 2006, di una delle condizioni previste dalla legge. In sintesi, il legislatore richiedeva un processo di ristrutturazione industriale e di rafforzamento societario, in particolare:
- per le aziende partecipate da enti locali, la cessione tramite procedura ad evidenza pubblica di almeno il 20% del capitale sociale oppure di almeno il 20% dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili o cooperative e consorzi non partecipati da enti locali;
- la costituzione di un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie in Calabria, oppure la costituzione di una società consortile con almeno due società affidatarie operanti nella regione o in bacini territorialmente contigui;
- l’approvazione regionale di un piano industriale unitario fondato su obiettivi di integrazione modale, riduzione della frammentazione aziendale, tutela occupazionale, rispetto della contrattazione collettiva, eliminazione di sovrapposizioni e parallelismi, riduzione dei servizi extraurbani a bassissimo traffico e conseguimento di economie di gestione.
Il piano industriale doveva inoltre prevedere una produzione minima di almeno 2.000.000 bus*km annui, salvo i programmi prevalentemente urbani, nei quali tale obiettivo non si applicava.
Contratti di servizio, domande e disciplina transitoria del 2007-2009
I soggetti interessati alla prosecuzione dei servizi dovevano presentare domanda entro il 31 dicembre 2006; la Regione doveva concludere il procedimento entro il 28 febbraio 2007, sentiti Province, Comuni capoluogo e organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL. I soggetti rientranti nella categoria dei nuovi soggetti societari dovevano presentare la domanda corredata dal piano industriale.
La Regione affidava i servizi con contratto dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 secondo lo schema approvato dalla Giunta. Gli acconti erogati per i servizi svolti nel 2007 erano considerati contributi a titolo definitivo ai sensi della normativa regionale richiamata.
Per accelerare la riforma del TPL, la Giunta poteva affidare fino al 31 dicembre 2009 i servizi ai nuovi soggetti costituiti nelle forme previste dalla legge, a condizione che sottoscrivessero il contratto di servizio entro il 31 dicembre 2008. Se i nuovi soggetti non avessero sottoscritto il contratto entro tale data, i servizi erano affidati dalla Regione, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, tramite trattativa privata ad evidenza pubblica, con pubblicità su quotidiani e nei limiti delle risorse definite dalla spesa storica.
Nelle more delle gare, i servizi erano affidati a titolo precario ai soggetti che li avevano esercitati nel 2008; in caso di rifiuto, potevano essere affidati direttamente ad altri soggetti che già esercitavano servizi regionali tramite contratto di servizio. In ogni caso, tali affidamenti non potevano durare più di sessanta giorni.
Corrispettivi e risorse per la razionalizzazione
La legge determinava i corrispettivi chilometrici imponibili per diverse fasce di servizi urbani ed extraurbani, facendo riferimento alla fascia individuata nell’ultimo piano di riparto del 2006. Per i collegamenti prevalentemente svolti tra Cosenza e l’Università della Calabria e tra Cosenza e Quattromiglia di Rende, i programmi di esercizio continuavano a essere qualificati unitariamente nella fascia sesta.
In sede transitoria, i servizi provvisoriamente prestati nel 2007 erano retribuiti secondo il valore chilometrico consolidato dall’azienda nell’ultimo piano di riparto 2006. Le economie derivanti dalla razionalizzazione dei servizi costituivano risorse per potenziare i servizi esistenti e finanziare nuovi servizi da affidare con gara ad evidenza pubblica.
Miglioramento dei servizi durante il periodo transitorio
Durante il periodo transitorio, gli affidatari dovevano migliorare sicurezza, economicità, efficacia e qualità dell’informazione all’utenza, anche mediante pubblicazione integrale degli orari nei Comuni interessati e miglioramento di frequenza, velocità commerciale, puntualità e affidabilità.
Doveva essere perseguito anche il miglioramento ambientale, con uso prioritario degli autobus dotati di sistemi antinquinamento acquistati con contributo regionale. La legge richiedeva inoltre la razionalizzazione dell’offerta attraverso:
- integrazione tra servizi su gomma e sistema ferroviario regionale di Trenitalia e Ferrovie della Calabria, con tariffe unificate;
- realizzazione, ove possibile, di reti unitarie vettoriali e tariffarie, comprensive dei servizi urbani e dei servizi extraurbani che gravitano sulle città capoluogo, per favorire un sistema efficiente nelle grandi aree urbane e ridurre traffico e inquinamento.
Per agevolare tali processi, la Giunta poteva autorizzare il potenziamento dei servizi urbani, anche mediante prolungamento di linee verso territori urbanizzati circostanti strettamente connessi alle città capoluogo per esigenze scolastiche, lavorative, socio-sanitarie, commerciali e culturali. Poteva inoltre prevedere criteri di premialità per i soggetti che realizzassero l’integrazione prevista, anche al fine di incentivare il rinnovo del parco autobus con veicoli a basso impatto ambientale e ad alimentazione non convenzionale.
Gare e affidamento dei nuovi servizi
Fino al 31 dicembre 2008 la Regione affidava mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica eventuali servizi speciali e autolinee extraurbane di nuova istituzione. Dopo il 31 dicembre 2008, tutti i servizi dovevano essere affidati dagli enti locali esclusivamente tramite le procedure concorsuali previste dalla normativa regionale richiamata.
Pianificazione regionale e provinciale
La Giunta regionale doveva determinare entro il 30 giugno 2007 il livello essenziale dei servizi minimi e il Programma triennale del trasporto pubblico locale. Le Province dovevano approvare entro il 31 ottobre 2007 i Piani di bacino e i Programmi triennali provinciali in attuazione del Programma triennale regionale; in caso di inerzia, la Giunta regionale interveniva con poteri sostitutivi entro il 31 dicembre 2007.
Riforma tariffaria e agevolazioni per la libera circolazione
Entro il 31 gennaio 2007 la Giunta regionale doveva provvedere alla riforma tariffaria del trasporto pubblico di interesse regionale.
La libera circolazione prevista dalla normativa regionale del 2004 era confermata per i cittadini residenti ultrassettantenni appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro. Le imprese esercenti erano autorizzate a introdurre sistemi di verifica del diritto all’agevolazione. La Regione doveva effettuare controlli su un campione significativo degli elenchi trasmessi dalle aziende e applicare ai trasgressori le sanzioni previste, dandone pubblica notizia nel BURC. Era inoltre confermata la compensazione economica per tali agevolazioni, anche in vigenza del contratto di servizio.
Servizi ferroviari regionali e Ferrovie della Calabria
L’affidamento a Trenitalia Spa e a Ferrovie della Calabria Srl dei servizi previsti dagli accordi di programma richiamati dalla legge statale sul trasporto pubblico locale era prorogato fino al 31 dicembre 2008 tramite contratto di servizio secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale. Ai medesimi servizi si applicavano gli indirizzi di miglioramento previsti per il periodo transitorio. Per i servizi su gomma eserciti da Ferrovie della Calabria Srl restava fermo anche l’obbligo di rispettare le condizioni previste per le proroghe e gli affidamenti dei servizi regionali.
Disposizioni abrogate e cessazione di efficacia pratica
La legge è stata espressamente abrogata dal 31 dicembre 2015. Inoltre, gran parte delle disposizioni sostanziali riguardava termini già scaduti tra il 2006 e il 2009, sicché il contenuto ha oggi rilievo solo storico e non operativo.
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