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Legge

L.R. Calabria 17/2006

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per

Normativa regionaleL.R. Calabria 17/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Giunta regionale della Calabria all’esercizio provvisorio del bilancio 2007, entro il limite di quattro dodicesimi degli stanziamenti e comunque non oltre il 30 aprile 2007, finché non sia approvato il bilancio 2006. Consente inoltre l’utilizzo di specifici stanziamenti per spese obbligatorie e capitoli vincolati finanziati con risorse statali. Legge oggi abrogata.

Esercizio provvisorio del bilancio regionale Calabria 2007

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2007 della Regione Calabria

La legge disciplina una misura temporanea di gestione finanziaria per la Regione Calabria, consentendo alla Giunta regionale di operare in regime di esercizio provvisorio del bilancio di previsione per il 2007 in attesa dell’approvazione del bilancio. Si tratta di una norma strettamente legata all’anno finanziario 2007 e oggi non più applicabile.

Ambito temporale e condizioni di operatività

L’esercizio provvisorio è autorizzato:

  • fino a quando il bilancio di previsione per l’anno 2006 non sia stato approvato;
  • comunque non oltre il 30 aprile 2007.

La disciplina ha quindi natura transitoria e limitata nel tempo, finalizzata a garantire la continuità della gestione contabile nella fase iniziale dell’esercizio 2007.

Limiti alla gestione in esercizio provvisorio

Nel periodo di esercizio provvisorio la Giunta regionale può impegnare risorse entro il limite di quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti delle UPB del bilancio 2007 in corso di esame. Il limite opera come vincolo generale di spesa e circoscrive l’attività finanziaria ordinaria nelle more dell’approvazione del bilancio.

Spese autorizzate oltre il limite generale

Nel medesimo periodo, e nei limiti della maggiore spesa necessaria, è inoltre consentito l’utilizzo degli stanziamenti per:

  • le spese obbligatorie;
  • le spese relative ai capitoli 2222107 (UPB 2.3.01.02), 2233211 1 e 3204051 1 (UPB 3.2.04.05), 43020209 e 43020213 (UPB 4.3.02.02);
  • le spese allocate ai capitoli con vincolo di destinazione finanziati con risorse statali.

Questa previsione consente di assicurare la copertura di spese essenziali o vincolate, anche oltre il limite ordinario dei quattro dodicesimi, purché nei limiti della maggiore spesa effettivamente necessaria.

Stato di vigenza

La legge è espressamente abrogata dall’allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28. Trattandosi inoltre di un provvedimento riferito esclusivamente all’esercizio 2007, non ha più utilità applicativa attuale.

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