Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 1/2007

Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali.

Normativa regionaleL.R. Calabria 1/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce e disciplina il Consiglio delle Autonomie locali della Calabria, organo di rappresentanza degli enti locali con funzioni consultive e di raccordo con Consiglio e Giunta regionali. Regola composizione, elezione, durata, funzionamento, pareri, intese e rimborsi. Il testo coordinato include modifiche fino al 2018 ed è tuttora applicabile come disciplina dell’organo.

Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali della Calabria

Consiglio delle Autonomie locali della Calabria

La legge istituisce e disciplina il Consiglio delle Autonomie locali della Regione Calabria, in attuazione dell’art. 123 Cost. e dell’art. 48 dello Statuto regionale. L’organo ha sede presso il Consiglio regionale ed è pensato per assicurare consultazione e cooperazione permanente tra Regione ed enti locali.

Composizione e rappresentanza

Il Consiglio è composto da 32 membri. Ne fanno parte di diritto:

  • i Presidenti delle Province e il Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria;
  • i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia.

Gli altri componenti sono eletti e rappresentano specifiche categorie territoriali e istituzionali:

  • 9 sindaci di Comuni non capoluogo con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti;
  • 3 sindaci di piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
  • 2 sindaci di comuni appartenenti a Unioni di Comuni;
  • 3 sindaci di comuni montani;
  • 3 sindaci di comuni di minoranza linguistica;
  • 2 Presidenti di Consigli comunali.

Nessun Comune può essere rappresentato contemporaneamente in più categorie. La popolazione rilevante è quella risultante dall’ultimo censimento ufficiale. La funzione di componente è delegabile solo per i membri di diritto; questi ultimi possono delegare, di volta in volta, il vicesindaco, il vicepresidente o altri amministratori locali dell’ente, ai sensi dell’art. 77 del TUEL.

Elezione dei componenti non di diritto

I componenti non di diritto sono eletti da un’assemblea elettorale formata dai sindaci di tutti i Comuni della Regione. L’elezione avviene su liste provinciali, con ripartizione dei seggi tra le province calabresi in base a criteri demografici e al numero dei Comuni.

La ripartizione vigente assegna i seggi tra i collegi provinciali come segue:

  • Cosenza: 8;
  • Reggio Calabria: 6;
  • Catanzaro: 4;
  • Crotone: 2;
  • Vibo Valentia: 2.

Ciascun collegio deve esprimere le categorie previste dalla legge secondo la tabella di riparto indicata nel testo. Se non vi sono candidature sufficienti, i seggi sono assegnati ai primi non eletti degli altri collegi con il maggior numero di voti individuali.

Convocazione, liste e voto

L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio regionale con decreto; la prima convocazione deve avvenire entro 45 giorni dalla pubblicazione della legge. Il decreto disciplina anche le modalità di voto, eventualmente articolando l’assemblea in più seggi provinciali.

Le liste sono formate da sindaci e presidenti di consigli comunali in carica che ne facciano richiesta scritta entro i termini fissati. Ogni candidato deve indicare, a pena di nullità, la categoria per cui intende concorrere. Le liste, una volta ammesse, sono pubblicate sul sito ufficiale del Consiglio regionale e affisse nei locali del seggio.

Ogni sindaco elettore può esprimere una preferenza per ciascuna categoria, all’interno di un’unica lista provinciale. Il voto è segreto, espresso su schede vidimate; sono nulle le schede con nominativi ulteriori o segni di riconoscimento.

Seggio elettorale e scrutinio

Il seggio elettorale è composto da cinque membri: presidente, vicepresidente e tre scrutatori, nominati dal Presidente del Consiglio regionale tra dirigenti regionali. Il seggio verifica l’identità dei votanti, registra l’esercizio del voto, garantisce la segretezza e resta aperto dalle 9.00 alle 18.00 del giorno fissato per le elezioni; lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura delle votazioni.

Proclamazione, nomina e sostituzioni

Sono eletti, per ciascun collegio e categoria, i candidati con il maggior numero di preferenze; a parità di voti prevalgono, per le categorie interessate, i Presidenti di Consigli comunali o i sindaci di comuni/Unioni di Comuni di maggiore dimensione demografica, secondo i criteri previsti.

Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base del verbale del seggio, proclama gli eletti e forma la graduatoria dei non eletti. Successivamente emana il decreto di nomina dei componenti del Consiglio, compresi i membri di diritto, e convoca la seduta di insediamento.

In caso di cessazione dalla carica amministrativa, il componente decade e il Presidente del Consiglio regionale dichiara la decadenza con decreto. La sostituzione avviene, a seconda dei casi, con il titolare della carica subentrante, con il primo dei non eletti della lista o, in mancanza, con un amministratore locale del medesimo collegio e categoria, individuato tramite cooptazione proposta dal Presidente del Consiglio delle Autonomie locali. Non vi è decadenza se il componente è rieletto nella stessa carica.

Durata in carica e rinnovo

Il Consiglio delle Autonomie locali dura quanto il Consiglio regionale. La quota dei componenti non di diritto si rinnova all’inizio di ogni legislatura regionale.

I componenti non di diritto devono essere rinnovati:

  • entro 60 giorni dall’elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale;
  • entro 90 giorni dalle elezioni per il rinnovo di cariche amministrative che coinvolgano più della metà dei Comuni calabresi.

I componenti restano in carica fino alla nomina dei successori.

Organi interni e funzionamento

Nella prima seduta il Consiglio elegge un Presidente, che resta in carica quanto il Consiglio stesso. Il regolamento interno può prevedere anche un Vicepresidente, un Ufficio di presidenza e commissioni istruttorie.

Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni componente dispone di un voto.

Il regolamento interno, da approvare entro 45 giorni dall’insediamento, disciplina convocazione, svolgimento delle sedute, validità delle deliberazioni, organizzazione dei lavori, consultazioni degli enti locali, ratifica di intese e accordi e ogni altro aspetto necessario. Il Consiglio regionale può formulare osservazioni prima dell’approvazione, con riferimento al raccordo procedurale e funzionale.

Partecipazione alle sedute e consultazioni

Possono partecipare alle sedute, con diritto di parola ma senza voto, i consiglieri regionali, il Presidente e i componenti della Giunta regionale, nonché i presidenti di ANCI Calabria, UNCEM Calabria, LegAutonomie Calabria e ANPCI.

Il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali può inoltre invitare, per gli argomenti trattati, rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali e sociali, delle università, delle istituzioni scolastiche o altre figure competenti. Il Consiglio promuove consultazioni periodiche degli amministratori degli enti locali calabresi.

Informazione, supporto e struttura di segreteria

Gli uffici del Consiglio regionale devono garantire ai componenti del Consiglio delle Autonomie locali un’informazione pari, per completezza e tempestività, a quella dei consiglieri regionali, sugli atti presentati, sulle convocazioni e sugli ordini del giorno.

Il Consiglio regionale assicura il funzionamento dell’organo con risorse materiali e personale. L’attività istruttoria e di supporto è svolta da un ufficio di segreteria disciplinato dal regolamento interno. Possono farne parte solo dipendenti degli enti locali calabresi o dell’amministrazione regionale in comando alla data di approvazione della legge, nonché segretari comunali/dirigenti con comprovata esperienza nel comparto delle autonomie locali, sempre in comando alla medesima data.

Rimborso spese

Per la partecipazione alle sedute del Consiglio, dell’Ufficio di presidenza e delle commissioni eventualmente istituite è previsto il solo rimborso spese, calcolato in misura pari a un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato per il doppio dei chilometri tra la sede legale dell’ente di appartenenza e la sede della riunione.

Seduta congiunta con il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale e il Consiglio delle Autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta per esaminare lo stato del sistema delle autonomie in Calabria.

Competenze consultive

Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti del Consiglio regionale che riguardano, in particolare:

  • competenze degli enti locali;
  • riparto di competenze tra Regione ed enti locali o tra enti locali;
  • istituzione di enti e agenzie regionali;
  • conferimento o delega di funzioni e risorse;
  • modificazioni territoriali;
  • bilancio regionale;
  • atti di programmazione generale;
  • modifiche statutarie;
  • modifiche della legge istitutiva;
  • delegificazione e semplificazione amministrativa;
  • ogni altra questione con ricadute sul sistema delle autonomie locali.

Può inoltre formulare osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale.

La consultazione generale degli enti locali sulle materie indicate si realizza attraverso l’esercizio delle competenze del Consiglio; il regolamento può prevedere consultazioni ulteriori con la generalità degli enti locali, con associazioni rappresentative o con singoli enti su questioni specifiche.

Termini e effetti dei pareri

Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini per l’espressione dei pareri obbligatori, prevedendo la possibilità di proroga su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali o di riduzione per urgenza.

Se il parere è negativo o condizionato e la commissione competente non si adegua, il Consiglio regionale può comunque approvare l’atto con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. Se invece la commissione si adegua al parere e il Consiglio regionale intende discostarsene, la deliberazione sulle parti interessate richiede la stessa maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Rapporti con la Giunta regionale

Il raccordo con la Giunta regionale riguarda gli atti generali di programmazione regionale, gli atti di indirizzo e di esercizio del potere sostitutivo e gli atti giuntali conseguenti a mandati del Consiglio regionale che incidano sul sistema delle autonomie locali.

La Giunta può richiedere pareri al Consiglio anche su proprie iniziative di indirizzo e coordinamento. I pareri sono approvati a maggioranza dei componenti e devono essere resi entro 15 giorni; decorso il termine si procede prescindendo dal parere. In caso di parere negativo o condizionato, la Giunta può ugualmente procedere con motivazione espressa.

Intese negli organi di raccordo Regione-enti locali

La disciplina delle intese si applica a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale prevede un’intesa negli organi di raccordo Regione-enti locali. L’intesa si perfeziona con l’assenso della Giunta regionale e dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali espressione degli enti locali.

Di regola l’assenso dei componenti del Consiglio deve essere unanime; se l’unanimità non si raggiunge, basta la maggioranza assoluta. L’intesa è comunicata ai sindaci dei Comuni interessati non rappresentati nel Consiglio, che possono presentare osservazioni entro 10 giorni; il Consiglio decide motivatamente e definitivamente entro i 10 giorni successivi. Se l’intesa non si raggiunge entro 30 giorni dalla prima seduta utile in cui l’oggetto è all’ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.

Regime finanziario e abrogazioni

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono posti a carico del fondo di riserva per le spese impreviste del Consiglio regionale, con una quantificazione richiamata nel testo coordinato per l’anno 2012.

È abrogato il Capo II della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, relativo alla Conferenza Regione-Autonomie locali.

Disposizione transitoria e funzionamento in caso di seggi non assegnati

Se, concluse le procedure elettorali, alcuni seggi restano non assegnati, l’organo opera validamente con i membri di diritto e, se presenti, con i candidati eletti, alla presenza dei rappresentanti di ANCI Calabria, UNCEM Calabria, LegAutonomie Calabria, ANPCI e degli Istituti regionali indicati dalla legge.

In tale ipotesi il Presidente del Consiglio regionale nomina tempestivamente i membri di diritto e i candidati eletti e convoca la prima seduta. Per questo funzionamento in composizione ridotta, in deroga all’articolato ordinario, si applicano per quanto compatibili le norme del regolamento interno del Consiglio regionale sulle commissioni permanenti.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.