Sentenza n. 4247/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 46/2025 del 17.11.2025 del Comune di Sparanise avente ad oggetto "Dichiarazione di contrarietà dalla realizzazione e/o ampliamento di impianti industriali ad impatto ambientale, inclusi i sistemi BEES - Delibera di Giunta Comunale n. 125/2025"; - della deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 11.11.2025 del Comune di Sparanise avente ad oggetto "Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale, dichiarazione di contrarietà dalla realizzazione e/o ampliamento di impianti industriali ad impatto ambientale, inclusi i sistemi BEES - Approvazione"; - di ogni atto preordinato, connesso e conseguente, anche di estremi sconosciuti ove lesivi degli interessi dei ricorrenti, ivi compresi: i) la deliberazione del Consiglio Comunale n 47 del 17.11.2025 del Comune di Sparanise avente ad oggetto "Sistema di accumulo elettrochimico (B.E.S.S.) proposto da Calenia S.p.A. nell'Area Industriale ASI - Valutazioni e indirizzi del Consiglio Comunale in ordine a tutela ambientale, sviluppo industriale e salvaguardia del patrimonio dell'Ente"; ii) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.11.2025 del Comune di Sparanise avente ad oggetto "Diniego Fermo ed inderogabile al progetto di implementazione di 2 impianti per il trattamento della Forsu (Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani - Indirizzi)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni comunali dichiarative della contrarietà all'insediamento o all'ampliamento di impianti industriali a impatto ambientale, inclusi impianti BESS e impianti di trattamento dei rifiuti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, titolare di un'autorizzazione unica ex art. 208 del codice dell'ambiente ed esercente attività di gestione dei rifiuti nell'area industriale ASI, ha impugnato le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale con cui il Comune di Sparanise ha qualificato il proprio territorio come area ambientalmente satura, manifestato contrarietà a nuovi insediamenti o ampliamenti di impianti a impatto ambientale e impartito indirizzi agli uffici e alle altre amministrazioni. La ricorrente ha dedotto incompetenza del Comune, sostenendo che l'individuazione delle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti spettasse alle competenti amministrazioni statali, regionali e provinciali; contrasto con il piano territoriale di coordinamento provinciale e con il piano regolatore territoriale dell'area di sviluppo industriale; sviamento e violazione del procedimento, per l'asserita introduzione di una variante urbanistica mediante delibera consiliare; contraddittorietà con precedenti atti di assenso comunali, anche formatisi per silenzio; difetto di motivazione e di istruttoria, per l'assenza di adeguata prova delle criticità ambientali e sanitarie e per l'indiscriminata inclusione di ogni tipologia di impianto; nonché lesione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per carenza di legittimazione e interesse, sostenendo che le deliberazioni fossero meri atti di indirizzo e che il pregiudizio prospettato fosse eventuale e non attuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le censure di incompetenza, violazione della pianificazione, sviamento, contraddittorietà, difetto di motivazione e istruttoria e lesione della libertà d'impresa. Le deliberazioni impugnate sono state qualificate come meri atti di indirizzo politico-amministrativo: esse manifestano la posizione del Comune e orientano l'attività futura degli uffici e delle amministrazioni competenti, ma non contengono una disciplina immediatamente vincolante né incidono direttamente sull'autorizzazione ambientale della ricorrente o su una concreta vicenda amministrativa. La qualificazione sostanziale non dipende dal nomen iuris né dalla competenza formale dell'organo, ma dal contenuto concreto dell'atto. Un atto formalmente di indirizzo sarebbe invece immediatamente impugnabile se recasse una disciplina dettagliata e specifica, lasciando agli uffici soltanto attività esecutive. Nel caso concreto era necessaria l'interposizione di successivi atti applicativi, sicché mancava una lesione attuale e concreta ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., in relazione all'art. 100 c.p.c. richiamato dall'art. 39 c.p.a. Il TAR ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
La mancanza di un provvedimento concretamente lesivo determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 39 c.p.a.
Richiama nel processo amministrativo l'art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire.
art. 100 c.p.c.
Richiamato per il requisito dell'interesse concreto e attuale ad agire.
art. 208 d.lgs. 152/2006
Indicato quale fondamento dell'autorizzazione unica ambientale posseduta dalla ricorrente; non è stato applicato per decidere il merito, non esaminato per l'inammissibilità.
art. 14-bis, comma 4, l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione ad asseriti precedenti atti di assenso formatisi per silentium; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre la lesione della libertà di iniziativa economica; la censura non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Le deliberazioni comunali che si limitano a orientare l'attività futura degli uffici e a manifestare obiettivi o posizioni politico-amministrative, senza disciplinare direttamente una concreta vicenda amministrativa, sono meri atti di indirizzo privi di immediata efficacia lesiva e non sono autonomamente impugnabili.
- La natura di atto di indirizzo deve essere accertata in base al contenuto sostanziale e concreto della deliberazione, non in base al nomen iuris utilizzato dall'organo emanante né alla sua competenza formale.
- Un atto formalmente qualificato come di indirizzo è immediatamente impugnabile quando contiene una disciplina dettagliata e specifica, autonomamente vincolante, lasciando agli uffici soltanto attività meramente esecutive.
- L'impugnazione di un atto di indirizzo è ammissibile se il ricorso investe anche un successivo atto applicativo dotato di autonoma e immediata lesività; se invece è diretto esclusivamente contro l'atto di indirizzo, senza un provvedimento applicativo lesivo, difetta l'interesse concreto e attuale a ricorrere.
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