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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22446/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione per vizio di motivazione e violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., con dedotta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 240 c.p. e mancanza della motivazione in ordine alla confisca del denaro (la sentenza di patteggiamento aveva disposto la confisca della somma rinvenuta, ritenendola "prezzo dell'attività illecita", senza indicare il nesso di causalità tra il possesso dello stupefacente e la disponibilità del denaro).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte relativa alla confisca del danaro, ritenendo insufficiente la motivazione che limitatamente ha indicato la somma come "prezzo dell'attività illecita" senza provare il collegamento eziologico tra il denaro e il reato per il quale l'imputato è stato condannato (detenzione ai fini di spaccio). La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma in sequestro (indicata in dispositivo come Euro 4500,00) e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Rieti in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la confisca può essere disposta in costanza di patteggiamento ma, se non parte della pattuizione, la disposizione è sindacabile per vizio di motivazione.

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (comma 1 e comma 7‑bis)

    Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

    La confisca nelle ipotesi di stupefacenti è ammessa con riferimento al profitto o prodotto del reato; occorre dimostrare il nesso diretto e immediato tra il profitto (es. denaro) e il reato oggetto della dichiarazione di responsabilità.

  • art. 240 cod. pen.

    Prevede la confisca delle cose che costituiscono il prezzo o il profitto del reato; la Corte ricorda che la confisca può riguardare solo il profitto del reato per cui l'imputato è stato condannato e richiede motivazione sul nesso causale.

  • art. 240‑bis cod. pen.

    Consente la confisca in casi particolari per denaro, beni o utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino sproporzionati rispetto al reddito; la Corte segnala che, in materia di stupefacenti, la confisca del denaro può trovare base anche in questa norma quando ricorrano le condizioni previste.

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: vizio di motivazione (lett. b) e inosservanza di norme di diritto (lett. e)); il ricorso deduce queste violazioni con riferimento alla confisca disposta dal giudice di merito.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma che regolamenta le conclusioni del Procuratore Generale dinanzi alla Corte di Cassazione; il PG ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), la confisca può essere disposta ma richiede motivazione specifica: se la confisca non è oggetto di pattuizione deve sussistere chiara e motivata dimostrazione del nesso tra la cosa confiscata (es. denaro) e il reato per cui si applica la pena.
  • La confisca del denaro in caso di detenzione di stupefacenti per cessione richiede prova che la somma costituisca il prezzo o il profitto dell'attività illecita; non è sufficiente un'affermazione generica senza collegamento eziologico.
  • Se l'imputato è responsabile solo di mera detenzione di stupefacenti (senza prove di pregresse vendite), la giurisprudenza esclude generalmente la confisca delle somme trovate a suo possesso salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 240‑bis (provenienza non giustificabile e sproporzione rispetto al reddito).
  • La mancata o insufficiente motivazione sulla confisca nella sentenza di patteggiamento è sindacabile in cassazione e può determinare l'annullamento limitato alla misura ablativa con rinvio per nuovo giudizio.
  • In casi simili si dovrà valutare alternativamente: a) prova diretta del nesso tra denaro e spaccio (prezzo/profitto), b) ricorrenza delle condizioni dell'art. 240‑bis per giustificare la confisca del denaro anche in assenza di prova di singole vendite.

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