Cassazione Penale, Sentenza n. 05033/2026 del 06/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva vizi di motivazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva riconosciuto la riparazione per ingiusta detenzione a Tavernese. In particolare: (i) omissione della valutazione, secondo i parametri autonomi del giudizio di riparazione, se le condotte del Tavernese costituissero "colpa grave" ostativa al diritto alla riparazione, avendo la Corte territoriale confuso il piano della decisione di merito con quello della riparazione e non esaminato fatti concreti (frequentazioni ambigue, contatti con i capi cosca Rocco Aquino e Giuseppe Coluccio, accompagnamento di Archinà a un incontro, circostanza che Tavernese non portò il cellulare) che potevano creare l'apparenza di indizi di reità; (ii) vizio di motivazione nella liquidazione del danno, per essersi discostata dal parametro aritmetico usuale aumentando la somma del 10% senza adeguata giustificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, constatando che la Corte d'appello aveva sovrapposto il giudizio assolutorio a quello di riparazione e non aveva valutato in modo autonomo e motivato se le frequentazioni e le circostanze accertate potessero costituire comportamento gravemente colposo idoneo a giustificare l'intervento dell'autorità. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato la controversia a diversa sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame, alla luce dei principi di diritto richiamati. L'esame del secondo motivo è stato assorbito. Alla Corte rimessa è demandata anche la regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
Indica il reato associativo per il quale era imputato Tavernese; la sentenza richiama il tipo di procedimento penale da cui è derivata la detenzione oggetto di riparazione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma processuale che consente il ricorso per Cassazione per vizi di motivazione; è lo specifico motivo invocato dal Ministero per censurare la decisione della Corte d'appello.
Giurisprudenza di legittimità (es. S.U. 26 giugno 2002 n.34559 e successive pronunce richiamate)
S.U., 26 giugno 2002 n.34559; Sez.4, n.3359 del 22/9/2016; Sez.4, n.9212 del 13/11/2013; altre pronunce citate nella motivazione
Il giudice della riparazione deve valutare, con esame ex ante e motivazione autonoma rispetto al processo di merito, se la condotta del richiedente abbia creato la falsa apparenza della configurabilità di un illecito (colpa grave ostativa). Frequentazioni ambigue e rapporti con componenti di consorterie criminali possono integrare colpa grave se, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, creano ragionevoli sospetti tali da giustificare l'intervento dell'autorità.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione il giudice deve procedere con una valutazione autonoma ed ex ante della condotta del richiedente, distinta dalla decisione sul merito penale: non si tratta di riesaminare se sussiste il reato, ma se il comportamento ha creato l'apparenza di colpevolezza.
- Frequentazioni ambigue con esponenti di organizzazioni criminali possono integrare colpa grave ostativa all'indennizzo quando, per frequenza, qualità dei rapporti o circostanze concrete (es. mediazioni per debiti, incontri significativi, atteggiamenti e scelte come non portare il cellulare), siano idonee a suscitare, secondo l'id quod plerumque accidit, il ragionevole sospetto di contiguità.
- Il giudice deve motivare in modo puntuale perché determinate condotte non possano essere ragionevolmente interpretate come indizi di reità; la mera affermazione della parentela o di rapporti familiari non è di per sé sufficiente a escludere rilevanza sotto il profilo della colpa grave.
- La liquidazione del danno deve seguire parametri e giustificazioni adeguate; aumenti o discostamenti dal parametro aritmetico vanno motivati specificamente, altrimenti il giudizio può essere censurato.
- Se la corte di merito omette o confonde i piani valutativi rilevanti (merito vs riparazione) la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, impartendo i criteri interpretativi da applicare.
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