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Ordinanza

Ordinanza n. 49/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Vice-direttore generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie del Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, recante il rigetto della richiesta del ricorrente ad essere trasferito, in regime di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42 bis, d.lgs. n. 151 del 2001, presso la Questura di -OMISSIS- o, in alternativa, presso la Questura di Terni; e ove occorrer possa: - del preavviso di rigetto ex art. 10 bis, l. n. 241del 1990, assunto sull’istanza predetta, con provvedimento notificato in data -OMISSIS-, del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio Ispettori; della nota prot. n. -OMISSIS-, priva di allegati, con la quale la Questura di Perugia trasmetteva l’istanza di assegnazione temporanea del ricorrente, esprimendo parere negativo sulla stessa; della nota prot. n. -OMISSIS-, priva di allegati, di conferma del parere negativo già espresso dalla Questura di Perugia sull’istanza de qua; della nota prot. n. -OMISSIS-, priva di allegati, utilizzata per la trasmissione delle osservazioni del ricorrente, contenente nuova conferma del parere negativo già espresso dalla Questura; di tutti gli ulteriori atti ad essi presupposti, connessi e/o conseguenti, anche se non conosciuti; per il conseguenziale riconoscimento del diritto del ricorrente all’assegnazione temporanea ex 42 bis, d.lgs. n. 151 del 2001, presso la Questura di -OMISSIS- o, in alternativa, presso la Questura di Terni.

Giustizia amministrativa202600171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso una Questura, connesso a pareri negativi e all’istruttoria dell’Amministrazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Vice-direttore generale della Pubblica Sicurezza che ha respinto la richiesta di trasferimento temporaneo, ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, presso la Questura di -OMISSIS- o, in alternativa, presso la Questura di Terni. Sono stati contestati anche il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, i pareri negativi della Questura di Perugia, le relative note di trasmissione e conferma e gli ulteriori atti presupposti, connessi o conseguenti. Il ricorrente ha chiesto inoltre il riconoscimento del diritto all’assegnazione temporanea e, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del diniego. Dalla memoria dell’Amministrazione emerge che il rigetto sarebbe stato fondato soprattutto sulle esigenze di mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione di eventi eccezionali previsti nel 2026 in Assisi, nonché su una significativa carenza organica, pari al 40%, nel ruolo di appartenenza del dipendente. Il TAR ha rilevato che gli atti dell’istruttoria amministrativa, diversi dai pareri negativi della Questura, non erano stati depositati.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. In sede cautelare ha ritenuto che le esigenze del ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza pubblica del 3 novembre 2026. Ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a., l’acquisizione degli atti dell’istruttoria richiamata dall’Amministrazione, ritenuti utili ai fini della decisione, ordinandone il deposito entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La domanda cautelare è stata quindi accolta nei soli limiti indicati in motivazione, senza sospensione espressa del diniego né riconoscimento anticipato dell’assegnazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La disposizione costituisce la base normativa della richiesta di assegnazione temporanea del dipendente presso altra sede.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato insieme al diniego finale.

  • art. 55 c.p.a.

    Consente al giudice cautelare di soddisfare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza adottare una sospensione immediata dell’atto.

  • art. 64 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre l’acquisizione d’ufficio degli elementi utili alla decisione; nella specie è stato ordinato all’Amministrazione il deposito degli atti dell’istruttoria non prodotti.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla tutela dei dati personali mediante oscuramento nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente salvaguardate dalla rapida fissazione dell’udienza di merito, il giudice può utilizzare il meccanismo dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre necessariamente la sospensione dell’atto impugnato.
  • Quando l’Amministrazione fonda il provvedimento impugnato su un’istruttoria interna e ne richiama gli esiti in giudizio, ma non deposita i relativi atti, il giudice può ordinarne l’acquisizione d’ufficio ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a., se essi sono utili alla decisione.
  • La sollecita definizione del merito e l’acquisizione degli atti istruttori possono costituire accoglimento limitato della domanda cautelare, senza anticipare la decisione sulla legittimità del diniego amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimentoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

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