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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2141/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva rigettato la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari e di sequestro preventivo per il delitto di truffa pluriaggravata e continuata in concorso (capo k). Il ricorrente lamentava: (i) errata motivazione del Tribunale nella declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità, perché la decisione sarebbe apodittica e non chiarirebbe quali censure specifiche fossero richieste; (ii) errata applicazione del principio di inammissibilità per difetto di interesse richiamando la sentenza Sez.3 n.13284/2021 (Acanfora), sostenendo che tale principio sarebbe riferito alle misure personali e non si applicherebbe alle misure cautelari reali (sequestro), e che il pubblico ministero non sarebbe tenuto a prospettare esigenze cautelari nel corpo dell'appello cautelare reale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, confermando che l'appello del Pubblico Ministero era inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 591 c.p.p., poiché si era limitato a riproporre la richiesta di misura senza enunciare censure specifiche, ossia le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che contestavano la motivazione del G.I.P. Perciò il giudizio di inammissibilità per mancata specificità è corretto e assorbe la questione relativa al presunto difetto di interesse; non si è pertanto esaminato nel merito l'argomento relativo all'applicabilità della sentenza Acanfora alle misure reali. Conseguenza: ricorso dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Il requisito di specificità dell'appello (previsto a pena di inammissibilità) impone che siano indicati non solo i capi e i punti impugnati ma anche le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle doglianze; non è soddisfatto dalla mera riproposizione della richiesta di misura.

  • Sentenza Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021 (Acanfora)

    «[è] inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante»

    La pronuncia afferma che il ricorso del PM può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse se l'appello si limita a sostenere l'esistenza di gravi indizi senza prospettare esigenze cautelari che consentano l'effettiva applicazione della misura. Nel caso esaminato la Corte non ha dovuto decidere sull'estensione di tale principio alle misure reali, avendo assorbito la questione per la precedente carenza di specificità.

  • art. 640 quater c.p.

    Norma sostanziale richiamata nel ricorso in relazione al sequestro diretto e per equivalente per truffe finalizzate al conseguimento di erogazioni pubbliche; la Corte di legittimità non si è pronunciata nel merito sull'applicazione della norma, essendo il ricorso stato dichiarato inammissibile su questioni processuali.

Massime di principio

  • Perché l'appello del Pubblico Ministero avverso provvedimenti cautelari sia ammissibile, è necessario rispettare il requisito di specificità ex art. 591 c.p.p.: indicare i capi e i punti impugnati e soprattutto le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento delle censure.
  • La mera riproposizione in appello delle richieste fatte al G.I.P. senza articolare criticità specifiche sulla motivazione del provvedimento di rigetto non soddisfa la specificità e determina l'inammissibilità.
  • Le questioni di interesse per l'impugnante possono dar luogo a declaratorie di inammissibilità se l'accoglimento dell'appello non produrrebbe un risultato pratico vantaggioso; quando si prospetta tale vizio, è necessario argomentare le concrete esigenze cautelari o l'effettivo effetto pratico dell'accoglimento.
  • Nel ricorso contro rifiuto di misure reali (sequestro) il Pubblico Ministero deve comunque precisare i motivi di gravame e gli elementi di fatto/diritto; non è sufficiente assumere che il principio applicabile alle misure personali non valga per le misure reali senza adeguata motivazione.
  • Pratica consigliata: negli appelli cautelari del PM dettagliare distintamente (i) i capi impugnati, (ii) le critiche specifiche alla motivazione del giudice precedente, (iii) gli elementi di fatto a sostegno, e (iv) le concrete esigenze cautelari o le conseguenze pratiche dell'accoglimento, per evitare il rigetto per inammissibilità.

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