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Sentenza

Sentenza n. 12666/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento -OMISSIS- del 06.09.2021 del Ministero dell’Interno a firma, per il Ministro, del Sottosegretario di Stato, notificato il successivo 14.09.2021, mediante il quale è stato decretato il respingimento della domanda di cittadinanza presentata dal ricorrente, in data 24.01.2018; nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202112783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato dal richiamo a una notizia di reato e a procedimenti penali pendenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, regolarmente soggiornante in Italia da molti anni, coniugato, padre di due figli minori, proprietario dell'abitazione e lavoratore stabile, aveva presentato domanda di cittadinanza italiana. Il Ministero dell'Interno l'aveva respinta richiamando una notizia di reato relativa agli artt. 508 e 610 c.p. e due procedimenti penali pendenti, ritenendo tali vicende indicative di inaffidabilità e mancata integrazione nella comunità nazionale. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della legge n. 91/1992, carenza dei presupposti, carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Ha contestato, in particolare, di non avere partecipato allo sciopero dei lavoratori cui si riferiva la denuncia e ha evidenziato che il procedimento penale era stato successivamente archiviato. La controversia concerneva quindi la sufficienza di una mera notitia criminis, riferita a un procedimento ancora nella fase delle indagini e poi archiviato, a fondare il diniego senza una valutazione complessiva della condotta, dell'integrazione sociale, dei legami familiari, dell'attività lavorativa e del radicamento territoriale del richiedente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che una mera notizia di reato, relativa a un fatto di modesta gravità, quando il procedimento è ancora nella fase delle indagini e viene poi archiviato, non costituisca di per sé causa ostativa automatica alla concessione della cittadinanza. L'Amministrazione, pur disponendo di ampia discrezionalità nella valutazione dell'integrazione dello straniero e della sua affidabilità morale e civile, deve esaminare la natura e la gravità del fatto, la fase e l'esito del procedimento penale, il tempo della commissione, nonché la condotta complessiva dell'interessato. Il diniego non poteva fondarsi sul generico richiamo alla denuncia, senza verificare l'effettiva commissione del reato, la rilevanza ostativa della vicenda e le sue implicazioni extrapenali, né ponderare i molteplici elementi favorevoli risultanti dalla storia personale, familiare, lavorativa e sociale del richiedente. Il provvedimento è stato quindi ritenuto carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale e viziato da irragionevolezza e sproporzione. Le spese sono state compensate per la particolarità del caso.

Norme richiamate

  • legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa, ma richiede una valutazione concreta e complessiva dell'integrazione dello straniero e della sua idoneità ad assumere i doveri connessi allo status civitatis.

  • art. 6 legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Le ipotesi ostative previste dalla disposizione non esauriscono la valutazione amministrativa e non consentono di pretendere dal richiedente un'assoluta irreprensibilità morale o un livello di moralità superiore a quello normalmente posseduto dalla generalità dei cittadini.

  • art. 508 c.p.

    La contestazione del reato, richiamata nel diniego, non è stata ritenuta sufficiente, in assenza di un accertamento giudiziale e di una valutazione concreta della sua rilevanza.

  • art. 610 c.p.

    Il mero riferimento alla contestazione del reato di violenza privata aggravata non può fondare automaticamente il diniego della cittadinanza, soprattutto quando il procedimento è stato archiviato.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'ampia discrezionalità amministrativa deve essere esercitata mediante una valutazione globale, concreta e attuale dell'integrazione dello straniero, comprendente la condotta personale, i legami familiari, l'attività lavorativa, il radicamento territoriale e l'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
  • La mera esistenza di una denuncia o di un procedimento penale non costituisce automaticamente causa ostativa alla naturalizzazione; l'Amministrazione deve valutarne la natura, la gravità, la fase procedimentale, il grado di accertamento giudiziale, l'eventuale sanzione e l'esito, compresa l'archiviazione.
  • Il diniego di cittadinanza fondato su vicende penali deve essere sorretto da un'istruttoria e da una motivazione proporzionate alla consistenza dell'elemento negativo: l'onere motivazionale è maggiore quando si fa riferimento a una mera denuncia o a un procedimento in fase iniziale e non definito con condanna, mentre la sola acquisizione del dato storico non basta a dimostrare la mancata integrazione.
  • L'Amministrazione non può richiedere al richiedente uno standard di assoluta irreprensibilità morale o di impeccabilità sociale, incompatibile con la concreta esperienza umana; i fatti penalmente rilevanti devono essere contestualizzati nella complessiva traiettoria personale e sociale dell'interessato.
  • È illegittimo il diniego di cittadinanza che attribuisca a una notitia criminis valore sintomatico di inaffidabilità senza accertare l'effettiva commissione del fatto, la sua concreta rilevanza ostativa e le implicazioni sulla condotta complessiva e sull'integrazione del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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