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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14453/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente denunciava la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio: l'udienza dell'11 luglio 2025 era stata rinviata per legittimo impedimento del difensore di fiducia e dalle risultanze del verbale non risultavano le conclusioni delle parti, mentre l'ordinanza impugnata attestava erroneamente che le parti erano state "sentite". Di conseguenza il provvedimento sarebbe stato adottato senza che il ricorrente avesse potuto partecipare nelle forme necessarie, configurando una nullità rilevante.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Marsala per un nuovo giudizio. Ha qualificato la violazione come nullità rilevante ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (inosservanza delle norme sul contraddittorio), ha escluso la sussistenza dei casi che consentono l'annullamento senza rinvio ex art. 620 cod. proc. pen. e ha disposto il rinvio, osservando inoltre che, in caso di annullamento con rinvio per nullità di contraddittorio, il medesimo giudice può essere nuovamente investito del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 3, cod. pen.

    Norma richiamata nel provvedimento impugnato come base per la revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte non ha discusso la meritevolezza sostanziale della revoca ma ne ha censurato la nullità procedurale nel modo in cui è stata adottata.

  • art. 164, comma 4, cod. pen.

    Citata anch'essa come riferimento normativo per la revoca della sospensione; utilizzata nel provvedimento originario ma non idonea a sanare la mancanza del contraddittorio.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma procedurale pertinente al giudizio dell'esecuzione e agli strumenti di impugnazione utilizzati; richiamata nel procedimento di impugnazione e nella discussione della possibile dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.

  • art. 127, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il pubblico ministero e i difensori siano sentiti se compaiono; la Corte interpreta tale previsione come estensiva alle conclusioni finali, ritenendo che la mancata acquisizione delle conclusioni delle parti integri limitazione dei poteri di difesa e comporti nullità.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Principale figura normativa della nullità richiamata: il vizio riguarda l'inosservanza di norme relative all'intervento delle parti nel processo (contraddittorio). La Corte ha qualificato l'ordinanza come affetta da questa nullità.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Distinzione tra nullità assolute e relative: la Corte osserva che la nullità riscontrata non è di quelle previste dall'art. 179 (non assoluta), ma resta rilevante e comporta annullamento con rinvio.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Norma che indica i casi tassativi in cui la Corte può annullare senza rinvio; la Corte ha ritenuto che il caso di specie non rientri tra tali ipotesi, pertanto ha escluso l'annullamento senza rinvio.

  • art. 623, comma 1, lett. b) e art. 604, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamate dalla Corte per motivare l'annullamento con rinvio in caso di nullità ex art. 179: stabiliscono la regola della restituzione del processo al giudice di merito per nuova decisione quando sussiste una causa di nullità rilevante.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della declaratoria di inammissibilità de plano dell'istanza; la Corte precisato che, se l'annullamento riguarda un provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato de plano l'inammissibilità, non sussiste incompatibilità perché lo stesso giudice possa decidere nuovamente in sede di rinvio.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può decidere (adottare un'ordinanza) su istanze che richiedono la partecipazione e le conclusioni delle parti se l'udienza è stata rinviata per legittimo impedimento del difensore: la decisione in tal caso è affetta da nullità rilevante.
  • La mera affermazione nel provvedimento che "le parti sono state sentite" non sanifica la mancanza del contraddittorio se dal verbale dell'udienza risulta che la trattazione è stata rinviata e non ci sono conclusioni annotate.
  • La nullità per violazione del contraddittorio rientra tra le nullità non assolute previste dall'art. 178 c.p.p. e, salvo i casi tassativi di cui all'art. 620 c.p.p., comporta l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
  • L'art. 127 c.p.p., nella sua previsione che PM e difensori siano sentiti se compaiono, va intesa come comprensiva anche della possibilità di rendere le conclusioni finali; la loro mancata acquisizione può ledere in modo irrimediabile le facoltà difensive.
  • In caso di annullamento con rinvio per nullità di contraddittorio, il giudice che ha adottato il provvedimento annullato non è automaticamente escluso dal pronunciarsi nuovamente in sede di rinvio.
  • Nei casi analoghi è opportuno verificare sempre il contenuto del verbale di udienza e la presenza o meno di rinvii o istanze di differimento per evitare decisioni assunte in assenza delle garanzie difensive.

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