Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 491/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’esecuzione alla sentenza n. 121/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202600124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva liquidato le somme dovute per gli anni scolastici accertati. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme stabilite nel titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notifica della sentenza all'amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari e avvalendosi, ove occorra, delle strutture indicate in motivazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudice del lavoro; la sentenza amministrativa ne ordina l'attuazione nei limiti e secondo le modalità stabilite dal titolo esecutivo.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso in ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata in materia di distrazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che le impone il pagamento di somme, il creditore può agire in ottemperanza dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine prefissato, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e attribuendogli i poteri necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La costituzione meramente formale dell'amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità del credito risultante dal titolo giudiziale, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza e l'accoglimento dell'azione esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.