Direttiva 2011/4
Direttiva 2011/4/UE della Commissione, del 20 gennaio 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il ciclossidim come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva inserisce il ciclossidim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari che lo contengono, nel rispetto delle condizioni fissate a livello UE. Viene inoltre soppressa la precedente riga relativa al ciclossidim nella decisione 2008/934/CE, che ne prevedeva la non iscrizione e la revoca delle autorizzazioni. La direttiva impone agli Stati membri di adeguare le proprie norme entro il 30 novembre 2011 e di applicarle dal 1º dicembre 2011, prevedendo anche la revisione delle autorizzazioni esistenti entro gli stessi termini e, per taluni prodotti, un riesame più approfondito con scadenze fino al 31 maggio 2015.
Inclusione del ciclossidim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE come sostanza attiva e soppressione della precedente non iscrizione nella decisione 2008/934/CE
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda l’autorizzazione, la revisione, la modifica o la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti ciclossidim come sostanza attiva. Incide sia sui prodotti contenenti il ciclossidim come unica sostanza attiva sia su quelli che lo contengono insieme ad altre sostanze attive già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Restano salve le condizioni specifiche di iscrizione nell’allegato I e le procedure di valutazione previste dalle direttive e dai relativi allegati richiamati; la direttiva è rilevante ai fini del SEE.
Inclusione del ciclossidim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2011/4/UE della Commissione interviene nel quadro dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, modificando la direttiva 91/414/CEE per includere il ciclossidim tra le sostanze attive iscritte nell’allegato I. Il provvedimento segue una nuova procedura di valutazione avviata dopo la precedente decisione di non iscrizione e si fonda sulle conclusioni favorevoli del riesame tecnico-scientifico, pur prevedendo specifiche condizioni e ulteriori approfondimenti sui residui.
Contesto e finalità
La Commissione richiama il precedente iter di valutazione svolto nell’ambito dei regolamenti n. 451/2000, n. 1490/2002 e n. 33/2008. In un primo momento il ciclossidim era stato oggetto della decisione 2008/934/CE di non iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE; successivamente, a seguito di una nuova domanda e della procedura accelerata, l’EFSA ha trasmesso le proprie conclusioni e il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha approvato il rapporto di riesame il 23 novembre 2010.
Esito della valutazione scientifica
Dagli esami effettuati è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti ciclossidim possono, in generale, soddisfare i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per gli usi esaminati nel rapporto di riesame. Su tale base la Commissione ritiene opportuno iscrivere la sostanza nell’allegato I, così da consentire autorizzazioni nazionali coerenti in tutti gli Stati membri.
Modifica normativa e soppressione della non iscrizione precedente
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’allegato alla direttiva inserisce la nuova voce n. 321 relativa al ciclossidim, con le principali specificazioni tecniche: numero CAS 101205-02-1, numero CIPAC 510, denominazione IUPAC ((5RS)-2-[(EZ)-1-(etossimino)butil]-3-idrossi-5-[(3RS)-tian-3-il]cicloes-2-en-1-one), purezza minima ≥ 940 g/kg, data di iscrizione 1º giugno 2011 e scadenza 31 maggio 2021.
L’articolo 2 sopprime la riga corrispondente al ciclossidim nell’allegato della decisione 2008/934/CE. In tal modo viene rimossa la precedente disciplina di non iscrizione e di revoca delle autorizzazioni collegata a tale decisione.
Condizioni specifiche di iscrizione
La parte A della nuova voce consente l’autorizzazione del ciclossidim solo come erbicida. La parte B impone agli Stati membri di tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II, approvate il 23 novembre 2010.
Nel valutare complessivamente la sostanza, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per le piante non bersaglio. Se del caso, le condizioni di impiego devono includere misure di attenuazione dei rischi. Inoltre, gli Stati membri interessati devono richiedere ulteriori informazioni sui metodi di analisi dei residui del ciclossidim nei prodotti vegetali e animali e assicurare che il richiedente presenti tali metodi alla Commissione entro il 31 maggio 2013.
Recepimento negli ordinamenti nazionali
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le nuove disposizioni devono applicarsi dal 1º dicembre 2011. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva.
Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredati da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del rinvio sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri, in applicazione della direttiva 91/414/CEE, devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti ciclossidim entro il 30 novembre 2011. Entro tale data devono verificare due profili essenziali:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE relative al ciclossidim, ad eccezione di quelle della parte B della voce specifica;
- il possesso, da parte del titolare dell’autorizzazione, di un dossier conforme all’allegato II della direttiva, secondo le condizioni dell’articolo 13.
La norma conferma che l’iscrizione di una sostanza attiva comporta un obbligo di risultato per gli Stati membri, i quali devono assicurare che le autorizzazioni nazionali siano coerenti con i requisiti UE.
Riesame approfondito di alcuni prodotti e termini ulteriori
L’articolo 4, paragrafo 2, prevede una deroga rispetto al termine generale per i prodotti autorizzati contenenti ciclossidim come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive già iscritte entro il 31 maggio 2011. Per tali prodotti è richiesto un riesame ai sensi dei principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un dossier conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce relativa al ciclossidim.
A seguito della valutazione, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfa le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. In base all’esito:
- per i prodotti con ciclossidim come unica sostanza attiva, l’autorizzazione deve essere modificata o revocata, se necessario, entro il 31 maggio 2015;
- per i prodotti con ciclossidim insieme ad altre sostanze attive, il termine è il 31 maggio 2015 oppure, se successivo, quello fissato dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto le altre sostanze all’allegato I.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1º giugno 2011. I destinatari sono gli Stati membri, chiamati a recepire le modifiche e ad adeguare le proprie decisioni autorizzative entro i termini fissati.
Disposizioni principali
Iscrizione del ciclossidim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità all’allegato della direttiva. Nell’allegato è aggiunta la voce n. 321 relativa al ciclossidim, con entrata in vigore dell’iscrizione il 1º giugno 2011 e scadenza il 31 maggio 2021. La sostanza è autorizzabile solo come erbicida; la purezza minima è pari a ≥ 940 g/kg.
Soppressione della precedente non iscrizione
L’articolo 2 sopprime la riga riguardante il ciclossidim nell’allegato della decisione 2008/934/CE, che aveva disposto la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni entro il 31 dicembre 2011.
Recepimento nazionale
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione con una tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1º dicembre 2011. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 4, paragrafo 1, richiede agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti ciclossidim entro il 30 novembre 2011. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE relative al ciclossidim, salvo quelle della parte B della voce specifica, e la disponibilità da parte del titolare dell’autorizzazione di un dossier conforme all’allegato II, secondo l’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti con ciclossidim e scadenze ulteriori
L’articolo 4, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti autorizzati contenenti ciclossidim come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte nell’allegato I entro il 31 maggio 2011. Tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un dossier conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce sul ciclossidim. Gli Stati membri devono poi modificare o revocare le autorizzazioni, se necessario, entro il 31 maggio 2015 per i prodotti con ciclossidim come unica sostanza attiva; per i prodotti con più sostanze attive, il termine è il 31 maggio 2015 oppure, se successivo, quello fissato dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto le altre sostanze all’allegato I.
Condizioni specifiche di valutazione e misure di attenuazione
Nell’allegato, parte B, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per le piante non bersaglio. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Inoltre, gli Stati membri interessati devono chiedere ulteriori informazioni sui metodi di analisi dei residui del ciclossidim nei prodotti vegetali e animali e provvedere affinché il richiedente presenti tali metodi alla Commissione entro il 31 maggio 2013.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 stabilisce l’entrata in vigore della direttiva il 1º giugno 2011. L’articolo 6 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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