Direttiva 2011/9
Direttiva 2011/9/UE della Commissione, del 1 °febbraio 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere la dodina come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2011/9/UE modifica la direttiva 91/414/CEE per iscrivere la dodina nell'allegato I come sostanza attiva, dopo una nuova procedura accelerata di valutazione a seguito della precedente decisione di non iscrizione. La misura consente l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti dodina, ma impone condizioni specifiche, un riesame delle autorizzazioni esistenti e la richiesta di informazioni supplementari su alcuni profili di rischio. Contestualmente viene soppressa la riga relativa alla dodina dalla decisione 2008/934/CE.
Integrazione della dodina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE come sostanza attiva, con contestuale aggiornamento della decisione 2008/934/CE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, ai titolari di autorizzazioni e ai prodotti fitosanitari contenenti dodina come sostanza attiva. Riguarda l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il riesame e la modifica/revoca delle autorizzazioni esistenti, nonché le condizioni specifiche d'impiego e gli obblighi di conferma dei dati di rischio. È esclusa ogni autorizzazione diversa da quella consentita per la dodina come fungicida, secondo la parte A dell'allegato.
Integrazione della dodina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2011/9/UE interviene sulla disciplina europea dei prodotti fitosanitari modificando la direttiva 91/414/CEE per includere la dodina tra le sostanze attive iscritte nell'allegato I. La scelta segue una nuova valutazione della sostanza, svolta nell'ambito della procedura accelerata prevista dal regolamento (CE) n. 33/2008, dopo che in precedenza la sostanza era stata oggetto di una decisione di non iscrizione.
Contesto e iter di valutazione
La Commissione richiama il fatto che la dodina era già compresa nell'elenco delle sostanze da valutare ai fini dell'eventuale iscrizione nell'allegato I. In una prima fase il notificante aveva rinunciato a sostenere l'iscrizione, con conseguente adozione della decisione 2008/934/CE che prevedeva la non iscrizione della sostanza. Successivamente il notificante ha presentato una nuova domanda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, chiedendo l'applicazione della procedura accelerata. La domanda è stata esaminata dal Portogallo quale Stato membro relatore, dall'EFSA e dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, fino alla redazione del rapporto di riesame definitivo del 23 novembre 2010.
Esito della valutazione e motivo dell'iscrizione
Dalle valutazioni effettuate risulta che i prodotti fitosanitari contenenti dodina possono, in generale, soddisfare le prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame. Per tale ragione la Commissione ritiene opportuno iscrivere la sostanza nell'allegato I, così da consentire il rilascio delle autorizzazioni nei vari Stati membri conformemente alla direttiva 91/414/CEE.
Condizioni e cautele connesse all'iscrizione
L'iscrizione non è incondizionata. La direttiva prevede che siano richieste informazioni supplementari per confermare due profili di rischio: la valutazione del rischio a lungo termine per volatili e mammiferi e la valutazione del rischio nelle acque naturali superficiali nelle quali possano essersi formati metaboliti principali. Nell'allegato, parte B, gli Stati membri devono inoltre prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici, al rischio per le piante non bersaglio nelle zone al di fuori dei campi e al controllo dei livelli di residui nella frutta a granella.
Ambito di applicazione e uso consentito
La direttiva riguarda gli Stati membri, i titolari delle autorizzazioni e i prodotti fitosanitari contenenti dodina. L'allegato specifica che la sostanza può essere autorizzata solo come fungicida. La disciplina si inserisce nel quadro della direttiva 91/414/CEE, con richiamo ai criteri di valutazione dell'articolo 4 e alle prescrizioni sugli studi e dossier di cui agli allegati II e III.
Recepimento e applicazione nelle ordinanze nazionali
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le misure necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1o dicembre 2011. Devono inoltre trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
Entro il 30 novembre 2011, gli Stati membri devono modificare o revocare, se del caso, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti dodina. In tale sede devono verificare: il rispetto delle condizioni dell'allegato I relative alla sostanza, con l'eccezione della parte B; e il fatto che il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere a un dossier conforme all'allegato II, secondo l'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Regime transitorio per i prodotti e riesame approfondito
Per i prodotti contenenti dodina come unica sostanza attiva, o in combinazione con altre sostanze già iscritte entro il 31 maggio 2011, la direttiva prevede un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI, basato su un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B della voce sulla dodina. A seguito di tale valutazione, gli Stati membri devono modificare o revocare le autorizzazioni: entro il 31 maggio 2015 per i prodotti con sola dodina; per i prodotti multicomponente, entro il 31 maggio 2015 oppure, se successivo, entro il termine stabilito per la modifica o revoca delle altre sostanze attive interessate.
Modifica della decisione 2008/934/CE
La direttiva elimina la riga relativa alla dodina dalla decisione 2008/934/CE, che aveva disposto la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni entro il 31 dicembre 2011. In tal modo viene coordinato il nuovo esito positivo della valutazione con la precedente decisione di non iscrizione.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011 ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Iscrizione della dodina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE come indicato nell'allegato della direttiva. La dodina è inserita con numero CAS 2439-10-3 e numero CIPAC 101, denominazione IUPAC "1-acetato di dodecilguanidinio", purezza minima ≥ 950 g/kg. L'iscrizione entra in vigore il 1o giugno 2011 e scade il 31 maggio 2021.
Soppressione della voce corrispondente nella decisione 2008/934/CE
L'articolo 2 sopprime la riga riguardante la dodina nell'allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011.
Recepimento nazionale
Ai sensi dell'articolo 3, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e applicarle dal 1o dicembre 2011. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se del caso, entro il 30 novembre 2011 le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti dodina. Gli Stati membri devono verificare in particolare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per la dodina, ad eccezione della parte B della voce relativa alla sostanza attiva, nonché la disponibilità o l'accesso del titolare a un dossier conforme all'allegato II, ai sensi dell'articolo 13 della stessa direttiva.
Riesame specifico dei prodotti con dodina e scadenza finale
In deroga al paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 2, prevede che ogni prodotto contenente dodina come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze già iscritte entro il 31 maggio 2011 sia riesaminato secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B della voce sulla dodina. Sulla base del riesame, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 31 maggio 2015 per i prodotti con sola dodina; per i prodotti con più sostanze attive, entro il 31 maggio 2015 o, se successivo, entro il termine fissato per le altre sostanze interessate.
Condizioni specifiche di impiego e informazioni di conferma
Nell'allegato, parte A consente l'uso della dodina solo come fungicida. La parte B impone agli Stati membri di prestare particolare attenzione al rischio a lungo termine per volatili e mammiferi, al rischio per organismi acquatici, al rischio per piante non bersaglio nelle aree fuori campo e al controllo dei residui nella frutta a granella. Gli Stati membri interessati devono chiedere informazioni di conferma sulla valutazione del rischio a lungo termine per volatili e mammiferi e sulla valutazione del rischio nelle acque superficiali dove possono essersi formati metaboliti principali; tali informazioni devono essere presentate alla Commissione entro il 31 maggio 2013.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011. L'articolo 6 precisa che gli Stati membri ne sono i destinatari.
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